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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16571/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato - riducendo l'importo della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti i motivi di ricorso (numerati in maniera confusa) sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133); che, nel caso in esame, l'offesa ("stronzo") non era strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e trasmodava, in maniera evidente, nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; che risulta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 599 cod. pen., atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale esimente implica l'ingiustizia del fatto e l'immediatezza della reazione, palesemente insussistenti nel caso in esame; che non sono deducibili in questa sede (oltre a essere generiche) le censure relative alla valutazione delle prove, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che è del tutto generica e meramente assertiva la censura relativa all'entità del danno liquidato; - che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9OSITATA [OSCURATO:PERSONA] mano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato - riducendo l'importo della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti i motivi di ricorso (numerati in maniera confusa) sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133); che, nel caso in esame, l'offesa ("stronzo") non era strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e trasmodava, in maniera evidente, nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; che risulta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 599 cod. pen., atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale esimente implica l'ingiustizia del fatto e l'immediatezza della reazione, palesemente insussistenti nel caso in esame; che non sono deducibili in questa sede (oltre a essere generiche) le censure relative alla valutazione delle prove, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che è del tutto generica e meramente assertiva la censura relativa all'entità del danno liquidato; - che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9OSITATA [OSCURATO:PERSONA] mano
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