CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 2 Maggio 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al'art.62 n.4 cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto, sebbene non incompatibile con la fattispecie autonoma di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, non ne sono stati riconosciuti i presupposti, sia in ragione dell'abitualità della condotta di cessione, sia in ragione dei guadagni complessivamente conseguiti, sia in ragione dei profili organizzativi della condotta che prevedevano contatti tramite whatts-up non suscettibili di intercettazione e modalità di consegna dello stupefacente ben congegnate. 3.1 Considerato che l'ulteriore motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale. 3.2 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare nneritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti di polizia, le modalità dell'azione in ragione del carattere non del tutto rudimentale dello spaccio e dei guadagni conseguiti. 3.3 La pena, infine, è stata attestata su criteri medi edittali in ragione del carattere non occasionale dell'attività di spaccio, della natura dello stupefacente ceduto e della rudimentale organizzazione dell'attività di cessione nonché dall'entità dei proventi conseguiti. 4. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.