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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40713/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2017, ha eliminato l'ordine di demolizione ed ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

2.2. Violazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che il Tammaro era autore dell'allacciamento abusivo, in quanto l'area ser- vita dalla corrente si trovava nella sua disponibilità ed era perfettamente funzionante.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307).

La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto tal mec- canismo si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene.

Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vani- ficare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215).

3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità della condotta, negativa anche successivamente alla consumazione del reato e coeva alla commissione di reati urbanistici, sebbene ritenuti improcedibili per prescrizione.Il ricorrente si limita a prospettare censure del tutto generiche e, in ogni caso, non appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2017, ha eliminato l'ordine di demolizione ed ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. 2.2. Violazione dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. in ordine all'erroneo riconoscimento dell'aggravante del mezzo fraudolento. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che il Tammaro era autore dell'allacciamento abusivo, in quanto l'area ser- vita dalla corrente si trovava nella sua disponibilità ed era perfettamente funzionante. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307). La sentenza impugnata si è posta in linea con tale principio, in quanto tal mec- canismo si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dall'ente fornitore del bene. Al riguardo appare opportuno ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vani- ficare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). 3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità della condotta, negativa anche successivamente alla consumazione del reato e coeva alla commissione di reati urbanistici, sebbene ritenuti improcedibili per prescrizione.Il ricorrente si limita a prospettare censure del tutto generiche e, in ogni caso, non appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 40713/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris