Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 80/1967
ECLI:IT:COST:1967:80
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento civile, pendente innanzi al
Tribunale di Campobasso tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.A.M. ed
avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha
eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Nell'ordinanza emessa il 20 marzo 1966 il Tribunale, dopo aver
rilevato che la citata norma stabilisce che nelle solennità civili i
pubblici uffici osservino l'orario ridotto ma nulla dispone in ordine
alla scadenza dei termini processuali (in forza dell'art. 155, ultimo
comma, del Codice di procedura civile protratti al giorno successivo
solo quando quello finale sia festivo), osserva che in tal modo risulta
ridotto il termine utile per il compimento di determinati atti con
conseguente lesione della "normale effettività del diritto di difesa"
e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
Amministrazione. Il Tribunale solleva perciò, perché rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, prima parte, della legge n. 260 del 1949 in riferimento
agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 16
luglio 1966.
Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la
causa viene decisa in camera di consiglio.
:
L'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, viene
impugnato dal Tribunale di Campobasso perché alla riduzione
dell'orario dei pubblici uffici non si accompagna la proroga al giorno
successivo dei termini processuali che abbiano a scadere in una
giornata dichiarata solennità civile, a differenza di quanto avviene,
in forza dell'ultimo comma dell'art. 155 del Codice di procedura
civile, per i termini scadenti in giorno festivo.
La questione non è fondata. Nel promuoverla il giudice a quo parte
dalla premessa che l'anticipata chiusura dei pubblici uffici produce
una riduzione del termine assegnato dalla legge processuale per il
compimento di determinati atti. Ma così non è, perché nei termini
fissati a giorni, a mesi o ad anni quel che conta è che l'interessato
possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo
giorno utile: e sul diritto di difesa, come su quello alla tutela
giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun
modo incide l'orario dei pubblici uffici, che il soggetto privato ha
l'onere di conoscere per una diligente cura dei suoi interessi. Persino
in relazione a norme la cui legittimità veniva contestata in
considerazione della brevità di termini perentori la Corte (cfr. da
ultimo sentenza n. 58 del 1967) ha costantemente affermato che lesione
del diritto costituzionalmente garantito si ha solo quando la
irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la
possibilità del suo esercizio, e tale principio, certo a maggior
ragione, conferma l'infondatezza della presente questione di
legittimità costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260,
contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata
dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in
riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].