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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 80/1967

ECLI:IT:COST:1967:80
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Nel corso di un procedimento civile, pendente innanzi al Tribunale di Campobasso tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.A.M. ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nell'ordinanza emessa il 20 marzo 1966 il Tribunale, dopo aver rilevato che la citata norma stabilisce che nelle solennità civili i pubblici uffici osservino l'orario ridotto ma nulla dispone in ordine alla scadenza dei termini processuali (in forza dell'art. 155, ultimo comma, del Codice di procedura civile protratti al giorno successivo solo quando quello finale sia festivo), osserva che in tal modo risulta ridotto il termine utile per il compimento di determinati atti con conseguente lesione della "normale effettività del diritto di difesa" e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione.

Il Tribunale solleva perciò, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge n. 260 del 1949 in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 16 luglio 1966.

Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio. : L'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, viene impugnato dal Tribunale di Campobasso perché alla riduzione dell'orario dei pubblici uffici non si accompagna la proroga al giorno successivo dei termini processuali che abbiano a scadere in una giornata dichiarata solennità civile, a differenza di quanto avviene, in forza dell'ultimo comma dell'art. 155 del Codice di procedura civile, per i termini scadenti in giorno festivo.

La questione non è fondata.

Nel promuoverla il giudice a quo parte dalla premessa che l'anticipata chiusura dei pubblici uffici produce una riduzione del termine assegnato dalla legge processuale per il compimento di determinati atti.

Ma così non è, perché nei termini fissati a giorni, a mesi o ad anni quel che conta è che l'interessato possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo giorno utile: e sul diritto di difesa, come su quello alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun modo incide l'orario dei pubblici uffici, che il soggetto privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei suoi interessi.

Persino in relazione a norme la cui legittimità veniva contestata in considerazione della brevità di termini perentori la Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 58 del 1967) ha costantemente affermato che lesione del diritto costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio, e tale principio, certo a maggior ragione, conferma l'infondatezza della presente questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Nel corso di un procedimento civile, pendente innanzi al Tribunale di Campobasso tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e l'I.N.A.M. ed avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Nell'ordinanza emessa il 20 marzo 1966 il Tribunale, dopo aver rilevato che la citata norma stabilisce che nelle solennità civili i pubblici uffici osservino l'orario ridotto ma nulla dispone in ordine alla scadenza dei termini processuali (in forza dell'art. 155, ultimo comma, del Codice di procedura civile protratti al giorno successivo solo quando quello finale sia festivo), osserva che in tal modo risulta ridotto il termine utile per il compimento di determinati atti con conseguente lesione della "normale effettività del diritto di difesa" e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione. Il Tribunale solleva perciò, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge n. 260 del 1949 in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. 2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 175 del 16 luglio 1966. Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio. : L'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, viene impugnato dal Tribunale di Campobasso perché alla riduzione dell'orario dei pubblici uffici non si accompagna la proroga al giorno successivo dei termini processuali che abbiano a scadere in una giornata dichiarata solennità civile, a differenza di quanto avviene, in forza dell'ultimo comma dell'art. 155 del Codice di procedura civile, per i termini scadenti in giorno festivo. La questione non è fondata. Nel promuoverla il giudice a quo parte dalla premessa che l'anticipata chiusura dei pubblici uffici produce una riduzione del termine assegnato dalla legge processuale per il compimento di determinati atti. Ma così non è, perché nei termini fissati a giorni, a mesi o ad anni quel che conta è che l'interessato possa svolgere l'attività sottoposta a termine anche nell'ultimo giorno utile: e sul diritto di difesa, come su quello alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione, in nessun modo incide l'orario dei pubblici uffici, che il soggetto privato ha l'onere di conoscere per una diligente cura dei suoi interessi. Persino in relazione a norme la cui legittimità veniva contestata in considerazione della brevità di termini perentori la Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 58 del 1967) ha costantemente affermato che lesione del diritto costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio, e tale principio, certo a maggior ragione, conferma l'infondatezza della presente questione di legittimità costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, prima parte, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente "disposizioni in materia di ricorrenze festive", sollevata dal Tribunale di Campobasso con ordinanza del 20 marzo 1966, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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