CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCaranci, come da procura su foglio separato;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Curioni, come da procura in calce al controricorso;- controricorrente -Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sviluppo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -avverso la sentenza n. 133/2021 della Corte d’appello di Torino depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 12/02/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità dei primi cinque motivi e il rigetto del sesto;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], peril ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di PescaraCamillo Molinari, la [OSCURATO:SOCIETA]. (e poi la [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità disocio unico e successore della società estinta) e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi la risoluzione per inadempimento deicontratti del 4.4.2008 e del 30.4.2008, con conseguente condanna delMolinari per il primo contratto e le altre due convenute per il secondocontratto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.Precisava che intendeva acquistare una imbarcazione usata Airon 301 del2001 sulla base di una offerta via internet della produttrice [OSCURATO:PERSONA].p.a. che prevedeva un contratto di leasing per euro 78.000,00 ed unriscatto per euro 11.000,00, offerta precisata nella scrittura del 4 aprile2008 fatta con [OSCURATO:PERSONA], per conto di Airon. Successivamente ilValerio firmava con [OSCURATO:PERSONA] (padre di Camillo) ed un rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di noleggio, datato 30.4.2008che gli veniva presentato come strumento tecnico per realizzare il2 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026trasferimento della proprietà dell’imbarcazione con versamento immediatoa [OSCURATO:SOCIETA] dell’intero importo residuo delle rate di leasing, tramite unfinanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Contemporaneamente il Valeriosottoscriveva lettera di buy-back con la quale riteneva di aver acquisito lafacoltà di acquistare il bene per euro 11.000,00 dopo il pagamento dellerate di leasing, lettera firmata da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:SOCIETA].Pagate le rate di leasing e con impegno già preso di rivendere la barca aterzo soggetto, la [OSCURATO:SOCIETA] si era rifiutata di trasferire la proprietà alValerio, che sosteneva di aver esercitato l’opzione di acquisto prevista nelcontratto.Si costituivano i convenuti, eccependo, tra l’altro, per quanto qui ancorarileva, la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], siccomeestranea agli impegni assunti circa la vendita del bene, e la carenzadell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SC Rent (quale socio dellaEurorenting), in quanto cancellata dal registro delle imprese con un bilanciopassivo, per cui nulla era rimasto ai soci responsabili al posto della societàe non aggredibili ex art. 2495 c.c.2. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 13.2.2019, rigettava le domandeacquisto del [OSCURATO:PERSONA] in base alla lettera di buy back, che non prevedevaalcun obbligo di vendita del bene per la [OSCURATO:SOCIETA], ed evidenziando chela proposta di vendita, sottoposta alla condizione del subentro al leasing incorso, firmata dal Molinari, era stata superata dal contratto di noleggio.3. Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino rigettava ilgravame, affermando che:a) nel caso in specie, il [OSCURATO:PERSONA], a seguito della estinzione di [OSCURATO:SOCIETA],aveva rivolto la sua domanda contro il socio SC Rent, nei confronti del quale,tuttavia, non avendo quest’ultima incassato alcunchè in base al bilanciofinale di liquidazione, la domanda risultava priva di interesse ad agire, nél’attore aveva fornito prove della percezione di somme che avessero3 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026riportato in attivo il bilancio, sicchè la mancanza di interesse ad agirerendeva inammissibile l’appello verso la SC Rent;b) quanto alla posizione del Molinari, la richiesta risarcitoria era infondata,in quanto lo stesso non appariva essere il venditore (essendo la proprietariadel natante la [OSCURATO:SOCIETA] ed avendo il Molinari solo messo le parti inrapporto fra loro); in ogni caso, la stipulazione del contratto di noleggiosuccessiva ai rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Molinari superava e travolgeva ogniprecedente accordo informale fra i due e la domanda di restituzione di euro21.120,00 era una domanda nuova, mai avanzata in precedenza, e quindiinammissibile in appello;c) riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova del fatto chela banca, intervenuta nel rapporto di noleggio quale mera finanziatrice,avesse agito in veste di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e che ne avessespeso il nome, per cui il contratto sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] era, secondo lasemplice interpretazione letterale, un contratto di noleggio e la letteraaveva valore di impegno (opzione di acquisto) solo per il [OSCURATO:PERSONA], nonessendo una proposta di vendita ma una proposta di acquisto.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ChristianValerio sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eCamillo Molinari hanno resistito con separati controricorsi. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il secondo motivo, da trattare prioritariamente ai sensi dell’art. 276c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la cortedi merito reso una motivazione apparente, non comprendendosi, inparticolare, come fosse pervenuta al convincimento che la [OSCURATO:PERSONA] una mera finanziatrice e/o che tra le parti fosse intervenuto4 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026semplicemente un contratto di noleggio (anziché di acquisto) e perchéall’impegno all’acquisto del bene (lettera di buy back) non corrispondesse(oltre al suo impegno ad acquistare) l’impegno a vendere della [OSCURATO:SOCIETA].1.1. Il motivo è infondato.E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbianofornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, conconseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazioneapparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.È stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il viziodi motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma,n. 4 c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36,comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario),omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, dispecificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propriadeterminazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia5 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017e 1461/2018).Orbene, nel caso di specie, la motivazione si pone senz’altro al di sopra delc.d. minimo costituzionale, avendo la corte torinese affermato che:a) nel caso in specie, il [OSCURATO:PERSONA], a seguito della estinzione di [OSCURATO:SOCIETA],aveva rivolto la sua domanda contro il socio SC Rent, nei confronti del quale,tuttavia, non avendo quest’ultima incassato alcunchè in base al bilanciofinale di liquidazione, la domanda risultava priva di interesse ad agire, nél’attore aveva fornito prove della percezione di somme che avesseroriportato in attivo il bilancio, sicchè la mancanza di interesse ad agirerendeva inammissibile l’appello verso la SC Rent;b) quanto alla posizione del Molinari, la richiesta risarcitoria era infondata,in quanto lo stesso non appariva essere il venditore (essendo la proprietariadel natante la [OSCURATO:SOCIETA] ed avendo il Molinari solo messo le parti inrapporto fra loro), in ogni caso, la stipulazione del contratto di noleggiosuccessiva ai rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Molinari superava e travolgeva ogniprecedente accordo informale fra i due e la domanda di restituzione di euro21.120 era una domanda nuova, mai avanzata in precedenza, e quindiinammissibile in appello;c) riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova del fatto chela banca, intervenuta nel rapporto di noleggio quale mera finanziatrice,avesse agito in veste di rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e ne avesse spesoil nome, il contratto sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] era, secondo la sempliceinterpretazione letterale, un contratto di noleggio e la lettera aveva valoredi impegno (opzione di acquisto) solo per il [OSCURATO:PERSONA], non essendo unaproposta di vendita ma una proposta di acquisto.2. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsaapplicazione dei criteri di interpretazione dei contratti, soggettiva edoggettiva, di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il6 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5) c.p.c., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la corted’appello omesso di esaminare e, comunque, erroneamente interpretato lalettera di buy back (sulla cui base, a suo dire, anche a carico dellaEurorenting era stato posto l’obbligo di vendere il bene dato in noleggio, nelmomento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato l’opzione di acquisto) ed ilcontratto stipulato in data 13.5.2008 (dal quale si sarebbe dovuto evincereche la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sottoscritto in nome e per conto dellaEurorenting).3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, sebbene con il quarto nonvenga nemmeno esplicitata la specifica ragione di doglianza, sonoinammissibili e, comunque, infondati.Il termine buy back indica, nell’applicazione tradizionale, il riacquisto diazioni proprie da parte di una società per azioni. In pratica, l’azienda utilizzaparte della propria liquidità per comprare sul mercato titoli che essa stessaha emesso.Secondo l’art. 2357 c.c., le azioni proprie in portafoglio non possonosuperare il 20% del capitale sociale e l’operazione deve essere autorizzatadall’assemblea degli azionisti. Inoltre, possono essere usati solo utilidistribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.In questo contesto la lettera di buy back si riferisce alla comunicazioneformale con cui una società informa gli azionisti o le autorità di vigilanza(es. Consob, Banca d’Italia, BCE) dell’avvio di un programma di riacquisto.Questa lettera contiene: a) l’oggetto e la finalità del buy back; b) il numeromassimo di azioni da riacquistare e la durata del programma (di solito,massimo 18 mesi); c) il prezzo minimo e massimo di acquisto; d) le7 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026modalità operative (mercato aperto, offerta pubblica di acquisto); e) iriferimenti normativi e approvazione assembleare.Il meccanismo, con gli opportuni adattamenti, può essere utilizzato anchenel contesto di un contratto di noleggio, ma con le seguenti precisazioni.Il buy back diventa un accordo in virtù del quale il fornitore, il concessionarioo la società di leasing si impegna a riacquistare il bene (es. auto,macchinario) a condizioni prestabilite. Viene definito già al momento dellastipula del contratto iniziale e garantisce un valore futuro certo per il bene.Quindi, sussiste una sostanziale differenza rispetto al riscatto nell’ambitodel leasing, in cui è in facoltà dell’utilizzatore acquistare il bene alla fine delcontratto, pagando il valore di riscatto indicato nel contratto. Questaopzione è tipica del leasing finanziario e consente di diluire l’investimentonel tempo.Pertanto, mentre nel leasing il riscatto è un diritto dell’utilizzatore, nel buyback è il fornitore o la società che si impegna a riacquistare il bene, spessoper favorire il rinnovo del parco veicoli o macchinari. In quest’ottica, lalettera di buy back è una comunicazione formale che conferma l’impegnoalla riacquisizione del bene alle condizioni pattuite (chilometraggio, statod’uso, prezzo) ed è tipica nei contratti di noleggio a lungo termine conopzione di acquisto.E’, infine, possibile strutturare un accordo di buy back in modo che, di fatto,riconosca al noleggiatore un diritto di riscatto a prezzo predeterminato allafine del contratto, purchè il contratto preveda (in modo chiaro e scritto, perevitare qualificazioni come vendita con riserva di proprietà) che ilnoleggiatore (utilizzatore) possa scegliere se esercitare il buy back perdiventare proprietario del bene ed il prezzo sia determinato o determinabilefin dall’inizio, nel qual caso il buy back assume la funzione di opzione diacquisto e si avvicina al riscatto del leasing.5.1. Nel caso di specie, il ricorrente, in violazione del principio diautosufficienza, ha del tutto omesso di riprodurre, almeno nei loro contenuti8 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026essenziali, la lettera di buy back (da cui si dovrebbe desumere, a suo dire,che anche a carico della [OSCURATO:SOCIETA] era stato posto l’obbligo di vendere ilbene dato in noleggio, nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitatol’opzione di acquisto) ed il contratto stipulato in data 13.5.2008 (dal qualesi sarebbe dovuto evincere che la [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sottoscritto in nomee per conto della [OSCURATO:SOCIETA]). In particolare, avuto riguardo al primoprofilo, dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse firmato il contratto “peraccettazione” non si può ricavare, di per sé, che in tal modo la Eurorentingavesse assunto l’obbligo di vendere al prezzo prefissato in caso di eserciziodella facoltà di riscatto da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 28 del ricorso). Inquest’ottica, la lettura fornita dalla corte d’appello (secondo cui “La firmaapposta da [OSCURATO:PERSONA] ha solo il significato di presa di conoscenza eaccettazione dell’operazione in qualità di finanziatrice”) è una delle possibiliinterpretazioni del contratto, come tale non sindacabile nella presente sededi legittimità. In particolare, si rivela congrua sul piano logico-formale,l’interpretazione secondo cui la sottoscrizione della [OSCURATO:PERSONA] è stataapposta “quale presa d’atto del vincolo che, appunto, il solo Sig. [OSCURATO:PERSONA] siera assunto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]”.È noto, infatti, che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, laparte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di unaclausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità,la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass. Sez. L, Ordinanza n.18214 del 03/07/2024). Pertanto, la parte che, con il ricorso per cassazione,intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’oneredi specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare ilpunto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra9 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solouna delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausolacontrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, allaparte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice dimerito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiatal'altra (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).Non può, in definitiva, ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorsoper cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudicedi merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversainterpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. Sez. L, Sentenza n.13067 del 17/06/2005; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18377 del23/08/2006).4.2. Da ultimo, va evidenziato che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazionedi detta norma, non anche quando, come nel caso di specie, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c..5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per non aver la corte territoriale accoltola sua domanda di condanna del Molinari alla restituzione della somma dieuro 21.120,00, nonostante la stessa trovasse fondamento nella proposta10 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026di vendita dell’imbarcazione da questi formulata in data 4.4.2008 e nellapartecipazione del medesimo, “in concorso con la [OSCURATO:SOCIETA] e/oSantander” alla stipula del contratto di noleggio datato 30.4.2008.5.1. Il motivo è inammissibile.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello haevidenziato che: a) la richiesta risarcitoria era infondata, in quanto lo stessonon appariva essere il venditore (essendo la proprietaria del natante laEurorenting ed avendo il Molinari solo messo le parti in rapporto fra loro);b) in ogni caso, la stipulazione del contratto di noleggio successiva airapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Molinari superava e travolgeva ogni precedenteaccordo informale fra i due; c) la domanda di restituzione di euro 21.120,00era una domanda nuova, mai avanzata in precedenza, e quindiinammissibile in appello.In materia contrattuale, pur essendo l'obbligo di restituzione dellaprestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondi meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specificadomanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stataproposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto conrichiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, ai sensidell'art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domandarestitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi didomanda nuova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009; conf.Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022).Orbene, nel caso di specie l’originario attore, con l’atto di citazioneintroduttivo del giudizio, aveva invocato, nei confronti di tutti i convenuti(ivi compreso il Molinari), la risoluzione dei due contratti del 4.4.2008 e del30.4.2008 e la condanna in solido del Molinari (per il primo contratto) edelle altre due convenute (per il secondo contratto) al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali subiti.11 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026In sede di appello, invece, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del Molinari allarestituzione dell’importo complessivo di euro 21.120,00 da lui versato“quale acconto e/o provvigioni per la vendita del 04.04.2008 maiconclusasi”.È evidente che si è in presenza di una domanda nuova, sia quanto al petitumsia, in parte, quanto alla causa petendi, se solo si considera che, per stessaammissione dell’odierno ricorrente, mentre l’importo di euro 10.000,00sarebbe stato versato al Molinari alla firma della proposta di vendita del4.4.2008, la somma di euro 11.120,00 sarebbe stata incassata dal di luipadre Paolo al momento della sottoscrizione del contratto del 30.4.2008.Del resto, premesso che non è dato comprendere da quali elementidocumentali si possa evincere il secondo versamento (“[OSCURATO:PERSONA] era statopresente anche alla stipula del contratto con [OSCURATO:PERSONA] incassando inquesto frangente, dopo aver incassato € 10.000,00 il 4.4.2008, gli ulteriori€ 11.120,00“) - del quale comunque beneficiario diretto sarebbe statoeventualmente il padre del Molinari - a fronte del rilievo della corte d’appellosecondo cui quest’ultimo si sarebbe limitato a mettere le parti in rapportofra loro, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene apoditticamente che, in realtà, il ruolo delMolinari sarebbe “stato fattivo per la conclusione degli accordi”, che avrebbe“partecipato in concorso con la [OSCURATO:SOCIETA] e/o [OSCURATO:PERSONA] alla stipula delcontratto di noleggio datato 30.4.2008” e che lo avrebbe in quella occasionetranquillizzato “sulla sostanziale facoltà di riscatto al pari del leasing comepromesso con il precedente contratto del 4.4.2008” (“[…] rassicurato ilValerio sull’esistenza di un contratto di leasing in corso” […] “per, infine,partecipare alla formalizzazione del contratto con [OSCURATO:PERSONA]”).Non vi è chi non veda che, anche a voler prescindere dalla genericità delleasserzioni, con le stesse il ricorrente sollecita, a ben vedere, unarivalutazione delle risultanze istruttorie che è preclusa nella presente sededi legittimità.12 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026Senza tralasciare che, avendo il Molinari con la “proposta di vendita” del4.4.2008 venduto “per conto del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto chiedere la restituzione dell’importo di € 10.000,00 versata in quellasede a titolo di “acconto sul prezzo”, se del caso, al proprietario del natante,vale a dire al Cigardi.5.2. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020;conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).In particolare, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole daparte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve esserecensurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto dimotivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del12/10/2017; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021).Da ultimo, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta13 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta alsuo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazionedell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., presuppone che un esame dellaquestione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totalepretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nellamancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nellamotivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del23/10/2024).6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1453, 1458 e 1476 c.c. e 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito, a suo dire,considerato che egli non aveva proposto la domanda di condanna allarestituzione nei confronti del Molinari in relazione all’inadempimento delcontratto di noleggio del 30.4.2008 (avanzata, invece, nei confronti dellaEurorenting), bensì del contratto stipulato con il Molinari in data 4.4.2008,a seguito del quale la proprietà del natante non era stata trasferita in suofavore.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c., per le ragioni già esposte con il precedente motivo.8. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono inammissibili per le ragioni già esposte nell’analizzare il quinto motivo.Va qui aggiunto che, fermo il rilievo assorbente della novità della domandaproposta in appello, nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la restituzionedella somma di euro 21.120,00, ha inteso all’evidenza riferirsi altresì alversamento asseritamente eseguito, per l’importo di euro 12.120,00, inoccasione del contratto di noleggio del 30.4.2008, ragione per cui giammai14 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026avrebbe potuto fondare una siffatta pretesa sulla base della precedenteofferta di vendita del 4.4.2008, salvo dimostrare (ma di ciò non vi è cenno)la sussistenza di un collegamento tra i due negozi. Ne deriva, inoltre, che,tenuto conto che, al momento della prima offerta, il versamento contestualeè stato, a tutto concedere, pari ad euro 10.000,00, il ricorrente non avrebbepotuto pretendere, sulla base della risoluzione del contratto del 4.4.2008,la restituzione della somma complessiva di euro 21.120,00.9. Venendo, infine, all’esame del primo motivo, il ricorrente deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 110 e 111 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territorialeritenuto che potesse far valere il suo credito nei confronti del socio dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA], medio tempore cancellata, solo a condizione che ilsocio, sulla base del bilancio finale di liquidazione, avesse effettivamentepercepito una quota.9.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto delle precedenti censure, dovendosiconsiderare che il corrispettivo di euro 12.120,00 percepito dalla alloraEurorenting si giustifica sulla base del contratto di noleggio stipulato con ilValerio.10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;15 di 16Numero registro generale 12046/2021Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 20880/2026Data pubblicazione 19/06/2026condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano, per ciascun controricorrente, in euro 7.600,00 per compensi edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,tenutasi in data 2.4.2026.La PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] FalaschiDott. Andrea Penta16 di 16