Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 13345/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12413/2022 * proposto da* * * * elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] * 109 presso lo studio dell avv.

D *rappresentati e difesi dall avv. * * * ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentata e difesa dall avv. ** pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO MILANO n. 726/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * madre della minore * * della qualeella ha l affidamento “super esclusivo” ha proposto ricorso ex art316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere ilpagamento del contributo al mantenimento della minore esponendo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padreun contributo di euro 350 00 mensili rimasto inadempiuto per annial punto che il padre è stato condannato nel 2017 ai sensi dell art.570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi rendendosi di fattoirreperibile.

Il Tribunale ha accolto le richieste della madreemettendo decreto a carico dei nonni per la somma di euro 200 00mensili.

Il decreto è stato opposto il Tribunale di Milano ha rigettatol opposizione.

Gli ascendenti paterni hanno proposto appello che èstato respinto dalla Corte d appello di Milano rilevando che l obbligodi mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità dellamadre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surrogaper le obbligazioni del padre nei confronti della minore l obbligo delpadre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e noncontroverso e altrettanto dicasi per l inadempimento di quell obbligoche l inadempimento volontario rende operativa la previsione dellanorma sul dovere degli ascendenti che è adeguata la misura delcontributo posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietàimmobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici.Avverso la predetta sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidandosi ad un motivo.

Si è costituita concontroricorso la madre della minore che ha anche depositatomemoria.

La causa è stata tratta alla udienza camerale nonpartecipata del 2 marzo 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso le parti lamentano ex art360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 316 bis 433 e 2697 del codicecivile.

I ricorrenti deducono che l obbligo di mantenimento dei figliminori spetta primariamente e integralmente ai genitori e chel obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria nelsenso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiutoeconomico per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023mantenimento dei figli che peraltro nella specie non vi è provaalcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitoreinadempiente i rimedi che la legge consente in primo luogo ilpignoramento dei beni o dei conti bancari poiché la Corte ha fattoriferimento soltanto continui trasferimenti del padre che si era difatto reso irreperibile.2.

Il motivo è infondato.La Corte milanese espone invero in alcuni passaggi dellamotivazione argomentazioni non condivisibili laddove afferma chegli ascendenti ai sensi dell art. 316 bis c.c “sono qui chiamati insurroga per le obbligazioni del padre”.

L art. 316 bis c.c. cheriproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti chequando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti inordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli. * rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma diresponsabilità sussidiaria nel caso in cui le esigenze complessivedei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggettiobbligati in via principale e cioè i genitori.Il * intende qui ribadire il principio già affermato daquesta Corte secondo il quale l obbligo di mantenimento dei figliminori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai lorogenitori sicché se uno dei due non possa o non voglia adempiere alproprio dovere l altro nel preminente interesse dei figli deve farfronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanzepatrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro salva lapossibilità di convenire in giudizio l inadempiente per ottenere uncontributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.Pertanto l obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso chel obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi sussidiariarispetto a quella primaria dei genitori ma anche nel senso che agliascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per ilsolo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo almantenimento dei figli se l altro genitore è in grado dimantenerli * n. 10419 del 02/05/2018 .Tuttavia pur se la sentenza impugnata è – in partecensurabile in relazione alla motivazione in diritto è però conformea diritto il dispositivo il che comportata non la cassazione dellasentenza ma la correzione della motivazione ex art 384 ultimocomma c.p.c.Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solovi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre ma ancheche la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a caricodel padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti delluogo di residenza e di lavoro di quest ultimo comportamenti che laCorte ha ritenuto elusivi.

La individuazione di un luogo di residenzae di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poteresperire le azioni a tutela del credito.Si è inoltre ricostruita sia pure nella parte in fatto dellasentenza impugnata la complessiva condizione della madre che nonha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minoreposto che vive in un appartamento * edilizia economica epopolare e gode di un reddito di appena euro 612 00 mensili e sonostate richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove siè evidenziato che la * non può al momento incrementare lapropria condizione reddituale dovendosi occupare direttamente e dasola dalla figlia.

Si è altresì ricostruita la condizione economica degliascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito dapensione.4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023In tal modo la Corte ha reso evidente nonostante l erroremotivazionale di cui si è detto la sussistenza dei presupposti perritenere l obbligo degli ascendenti in ragione della complessivaconsiderazione delle condizioni economiche dei genitori e dei lorocomportamenti segnatamente stigmatizzando il comportamentodel padre non solo elusivo ma anche doloso posto che egli è statocondannato in sede penale e che restando di fatto irreperibileviene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli dicura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per interosulla madre capace di una produzione reddituale inadeguata almantenimento dei minori.Da ciò consegue che in questa situazione le esigenze di vitadella minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre epertanto i nonni la cui posizione economica viene adeguatamentericostruita dal giudice del merito sono tenuti al loro contributo.Ne consegue il rigetto del ricorso.

In ragione dell interventocorrettivo le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate.

Il procedimento è esente da contributo unificato epertanto nulla deve dichiararsi sulla applicabilità dell art.13 comma1 quater del * n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12413/2022 * proposto da* * * * elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] * 109 presso lo studio dell avv.

D *rappresentati e difesi dall avv. * * * ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentata e difesa dall avv. ** pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO MILANO n. 726/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * madre della minore * * della qualeella ha l affidamento “super esclusivo” ha proposto ricorso ex art316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere ilpagamento del contributo al mantenimento della minore esponendo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padreun contributo di euro 350 00 mensili rimasto inadempiuto per annial punto che il padre è stato condannato nel 2017 ai sensi dell art.570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi rendendosi di fattoirreperibile.

Il Tribunale ha accolto le richieste della madreemettendo decreto a carico dei nonni per la somma di euro 200 00mensili.

Il decreto è stato opposto il Tribunale di Milano ha rigettatol opposizione.

Gli ascendenti paterni hanno proposto appello che èstato respinto dalla Corte d appello di Milano rilevando che l obbligodi mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità dellamadre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surrogaper le obbligazioni del padre nei confronti della minore l obbligo delpadre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e noncontroverso e altrettanto dicasi per l inadempimento di quell obbligoche l inadempimento volontario rende operativa la previsione dellanorma sul dovere degli ascendenti che è adeguata la misura delcontributo posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietàimmobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici.Avverso la predetta sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidandosi ad un motivo.

Si è costituita concontroricorso la madre della minore che ha anche depositatomemoria.

La causa è stata tratta alla udienza camerale nonpartecipata del 2 marzo 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso le parti lamentano ex art360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 316 bis 433 e 2697 del codicecivile.

I ricorrenti deducono che l obbligo di mantenimento dei figliminori spetta primariamente e integralmente ai genitori e chel obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria nelsenso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiutoeconomico per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023mantenimento dei figli che peraltro nella specie non vi è provaalcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitoreinadempiente i rimedi che la legge consente in primo luogo ilpignoramento dei beni o dei conti bancari poiché la Corte ha fattoriferimento soltanto continui trasferimenti del padre che si era difatto reso irreperibile.2.

Il motivo è infondato.La Corte milanese espone invero in alcuni passaggi dellamotivazione argomentazioni non condivisibili laddove afferma chegli ascendenti ai sensi dell art. 316 bis c.c “sono qui chiamati insurroga per le obbligazioni del padre”.

L art. 316 bis c.c. cheriproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti chequando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti inordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli. * rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma diresponsabilità sussidiaria nel caso in cui le esigenze complessivedei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggettiobbligati in via principale e cioè i genitori.Il * intende qui ribadire il principio già affermato daquesta Corte secondo il quale l obbligo di mantenimento dei figliminori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai lorogenitori sicché se uno dei due non possa o non voglia adempiere alproprio dovere l altro nel preminente interesse dei figli deve farfronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanzepatrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro salva lapossibilità di convenire in giudizio l inadempiente per ottenere uncontributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.Pertanto l obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso chel obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi sussidiariarispetto a quella primaria dei genitori ma anche nel senso che agliascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per ilsolo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo almantenimento dei figli se l altro genitore è in grado dimantenerli * n. 10419 del 02/05/2018 .Tuttavia pur se la sentenza impugnata è – in partecensurabile in relazione alla motivazione in diritto è però conformea diritto il dispositivo il che comportata non la cassazione dellasentenza ma la correzione della motivazione ex art 384 ultimocomma c.p.c.Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solovi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre ma ancheche la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a caricodel padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti delluogo di residenza e di lavoro di quest ultimo comportamenti che laCorte ha ritenuto elusivi.

La individuazione di un luogo di residenzae di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poteresperire le azioni a tutela del credito.Si è inoltre ricostruita sia pure nella parte in fatto dellasentenza impugnata la complessiva condizione della madre che nonha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minoreposto che vive in un appartamento * edilizia economica epopolare e gode di un reddito di appena euro 612 00 mensili e sonostate richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove siè evidenziato che la * non può al momento incrementare lapropria condizione reddituale dovendosi occupare direttamente e dasola dalla figlia.

Si è altresì ricostruita la condizione economica degliascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito dapensione.4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023In tal modo la Corte ha reso evidente nonostante l erroremotivazionale di cui si è detto la sussistenza dei presupposti perritenere l obbligo degli ascendenti in ragione della complessivaconsiderazione delle condizioni economiche dei genitori e dei lorocomportamenti segnatamente stigmatizzando il comportamentodel padre non solo elusivo ma anche doloso posto che egli è statocondannato in sede penale e che restando di fatto irreperibileviene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli dicura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per interosulla madre capace di una produzione reddituale inadeguata almantenimento dei minori.Da ciò consegue che in questa situazione le esigenze di vitadella minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre epertanto i nonni la cui posizione economica viene adeguatamentericostruita dal giudice del merito sono tenuti al loro contributo.Ne consegue il rigetto del ricorso.

In ragione dell interventocorrettivo le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate.

Il procedimento è esente da contributo unificato epertanto nulla deve dichiararsi sulla applicabilità dell art.13 comma1 quater del * n. 115 del 2002. *Rigetta il ricorso. * integralmente le spese del giudizio dilegittimità.

Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 02/03/2023.Il Presidente* *5 di 5* **Rigetta il ricorso. * integralmente le spese del giudizio dilegittimità.

Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 02/03/2023.Il Presidente* *5 di 5* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12413/2022 * proposto da* * * * elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] * 109 presso lo studio dell avv. D *rappresentati e difesi dall avv. * * * ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentata e difesa dall avv. ** pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO MILANO n. 726/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * madre della minore * * della qualeella ha l affidamento “super esclusivo” ha proposto ricorso ex art316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere ilpagamento del contributo al mantenimento della minore esponendo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padreun contributo di euro 350 00 mensili rimasto inadempiuto per annial punto che il padre è stato condannato nel 2017 ai sensi dell art.570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi rendendosi di fattoirreperibile. Il Tribunale ha accolto le richieste della madreemettendo decreto a carico dei nonni per la somma di euro 200 00mensili. Il decreto è stato opposto il Tribunale di Milano ha rigettatol opposizione. Gli ascendenti paterni hanno proposto appello che èstato respinto dalla Corte d appello di Milano rilevando che l obbligodi mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità dellamadre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surrogaper le obbligazioni del padre nei confronti della minore l obbligo delpadre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e noncontroverso e altrettanto dicasi per l inadempimento di quell obbligoche l inadempimento volontario rende operativa la previsione dellanorma sul dovere degli ascendenti che è adeguata la misura delcontributo posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietàimmobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici.Avverso la predetta sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidandosi ad un motivo. Si è costituita concontroricorso la madre della minore che ha anche depositatomemoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale nonpartecipata del 2 marzo 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo del ricorso le parti lamentano ex art360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 316 bis 433 e 2697 del codicecivile. I ricorrenti deducono che l obbligo di mantenimento dei figliminori spetta primariamente e integralmente ai genitori e chel obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria nelsenso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiutoeconomico per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023mantenimento dei figli che peraltro nella specie non vi è provaalcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitoreinadempiente i rimedi che la legge consente in primo luogo ilpignoramento dei beni o dei conti bancari poiché la Corte ha fattoriferimento soltanto continui trasferimenti del padre che si era difatto reso irreperibile.2. Il motivo è infondato.La Corte milanese espone invero in alcuni passaggi dellamotivazione argomentazioni non condivisibili laddove afferma chegli ascendenti ai sensi dell art. 316 bis c.c “sono qui chiamati insurroga per le obbligazioni del padre”. L art. 316 bis c.c. cheriproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti chequando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti inordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli. * rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma diresponsabilità sussidiaria nel caso in cui le esigenze complessivedei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggettiobbligati in via principale e cioè i genitori.Il * intende qui ribadire il principio già affermato daquesta Corte secondo il quale l obbligo di mantenimento dei figliminori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai lorogenitori sicché se uno dei due non possa o non voglia adempiere alproprio dovere l altro nel preminente interesse dei figli deve farfronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanzepatrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro salva lapossibilità di convenire in giudizio l inadempiente per ottenere uncontributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.Pertanto l obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso chel obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi sussidiariarispetto a quella primaria dei genitori ma anche nel senso che agliascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per ilsolo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo almantenimento dei figli se l altro genitore è in grado dimantenerli * n. 10419 del 02/05/2018 .Tuttavia pur se la sentenza impugnata è – in partecensurabile in relazione alla motivazione in diritto è però conformea diritto il dispositivo il che comportata non la cassazione dellasentenza ma la correzione della motivazione ex art 384 ultimocomma c.p.c.Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solovi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre ma ancheche la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a caricodel padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti delluogo di residenza e di lavoro di quest ultimo comportamenti che laCorte ha ritenuto elusivi. La individuazione di un luogo di residenzae di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poteresperire le azioni a tutela del credito.Si è inoltre ricostruita sia pure nella parte in fatto dellasentenza impugnata la complessiva condizione della madre che nonha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minoreposto che vive in un appartamento * edilizia economica epopolare e gode di un reddito di appena euro 612 00 mensili e sonostate richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove siè evidenziato che la * non può al momento incrementare lapropria condizione reddituale dovendosi occupare direttamente e dasola dalla figlia. Si è altresì ricostruita la condizione economica degliascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito dapensione.4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023In tal modo la Corte ha reso evidente nonostante l erroremotivazionale di cui si è detto la sussistenza dei presupposti perritenere l obbligo degli ascendenti in ragione della complessivaconsiderazione delle condizioni economiche dei genitori e dei lorocomportamenti segnatamente stigmatizzando il comportamentodel padre non solo elusivo ma anche doloso posto che egli è statocondannato in sede penale e che restando di fatto irreperibileviene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli dicura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per interosulla madre capace di una produzione reddituale inadeguata almantenimento dei minori.Da ciò consegue che in questa situazione le esigenze di vitadella minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre epertanto i nonni la cui posizione economica viene adeguatamentericostruita dal giudice del merito sono tenuti al loro contributo.Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione dell interventocorrettivo le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate. Il procedimento è esente da contributo unificato epertanto nulla deve dichiararsi sulla applicabilità dell art.13 comma1 quater del * n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * Consigliere * CC* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12413/2022 * proposto da* * * * elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] * 109 presso lo studio dell avv. D *rappresentati e difesi dall avv. * * * ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentata e difesa dall avv. ** pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO MILANO n. 726/2022depositata il 03/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * madre della minore * * della qualeella ha l affidamento “super esclusivo” ha proposto ricorso ex art316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere ilpagamento del contributo al mantenimento della minore esponendo* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padreun contributo di euro 350 00 mensili rimasto inadempiuto per annial punto che il padre è stato condannato nel 2017 ai sensi dell art.570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi rendendosi di fattoirreperibile. Il Tribunale ha accolto le richieste della madreemettendo decreto a carico dei nonni per la somma di euro 200 00mensili. Il decreto è stato opposto il Tribunale di Milano ha rigettatol opposizione. Gli ascendenti paterni hanno proposto appello che èstato respinto dalla Corte d appello di Milano rilevando che l obbligodi mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità dellamadre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surrogaper le obbligazioni del padre nei confronti della minore l obbligo delpadre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e noncontroverso e altrettanto dicasi per l inadempimento di quell obbligoche l inadempimento volontario rende operativa la previsione dellanorma sul dovere degli ascendenti che è adeguata la misura delcontributo posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietàimmobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici.Avverso la predetta sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidandosi ad un motivo. Si è costituita concontroricorso la madre della minore che ha anche depositatomemoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale nonpartecipata del 2 marzo 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo del ricorso le parti lamentano ex art360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 316 bis 433 e 2697 del codicecivile. I ricorrenti deducono che l obbligo di mantenimento dei figliminori spetta primariamente e integralmente ai genitori e chel obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria nelsenso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiutoeconomico per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al2 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023mantenimento dei figli che peraltro nella specie non vi è provaalcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitoreinadempiente i rimedi che la legge consente in primo luogo ilpignoramento dei beni o dei conti bancari poiché la Corte ha fattoriferimento soltanto continui trasferimenti del padre che si era difatto reso irreperibile.2. Il motivo è infondato.La Corte milanese espone invero in alcuni passaggi dellamotivazione argomentazioni non condivisibili laddove afferma chegli ascendenti ai sensi dell art. 316 bis c.c “sono qui chiamati insurroga per le obbligazioni del padre”. L art. 316 bis c.c. cheriproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti chequando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti inordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli. * rende evidente che non si tratta infatti di “surroga” ma diresponsabilità sussidiaria nel caso in cui le esigenze complessivedei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggettiobbligati in via principale e cioè i genitori.Il * intende qui ribadire il principio già affermato daquesta Corte secondo il quale l obbligo di mantenimento dei figliminori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai lorogenitori sicché se uno dei due non possa o non voglia adempiere alproprio dovere l altro nel preminente interesse dei figli deve farfronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanzepatrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro salva lapossibilità di convenire in giudizio l inadempiente per ottenere uncontributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.Pertanto l obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzinecessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti deifigli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari3 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso chel obbligazione degli ascendenti è subordinata e quindi sussidiariarispetto a quella primaria dei genitori ma anche nel senso che agliascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per ilsolo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo almantenimento dei figli se l altro genitore è in grado dimantenerli * n. 10419 del 02/05/2018 .Tuttavia pur se la sentenza impugnata è – in partecensurabile in relazione alla motivazione in diritto è però conformea diritto il dispositivo il che comportata non la cassazione dellasentenza ma la correzione della motivazione ex art 384 ultimocomma c.p.c.Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solovi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre ma ancheche la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a caricodel padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti delluogo di residenza e di lavoro di quest ultimo comportamenti che laCorte ha ritenuto elusivi. La individuazione di un luogo di residenzae di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poteresperire le azioni a tutela del credito.Si è inoltre ricostruita sia pure nella parte in fatto dellasentenza impugnata la complessiva condizione della madre che nonha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minoreposto che vive in un appartamento * edilizia economica epopolare e gode di un reddito di appena euro 612 00 mensili e sonostate richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove siè evidenziato che la * non può al momento incrementare lapropria condizione reddituale dovendosi occupare direttamente e dasola dalla figlia. Si è altresì ricostruita la condizione economica degliascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito dapensione.4 di 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12413/2022Numero sezionale 1205/2023Numero di raccolta generale 13345/2023Data pubblicazione 16/05/2023In tal modo la Corte ha reso evidente nonostante l erroremotivazionale di cui si è detto la sussistenza dei presupposti perritenere l obbligo degli ascendenti in ragione della complessivaconsiderazione delle condizioni economiche dei genitori e dei lorocomportamenti segnatamente stigmatizzando il comportamentodel padre non solo elusivo ma anche doloso posto che egli è statocondannato in sede penale e che restando di fatto irreperibileviene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli dicura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per interosulla madre capace di una produzione reddituale inadeguata almantenimento dei minori.Da ciò consegue che in questa situazione le esigenze di vitadella minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre epertanto i nonni la cui posizione economica viene adeguatamentericostruita dal giudice del merito sono tenuti al loro contributo.Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione dell interventocorrettivo le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate. Il procedimento è esente da contributo unificato epertanto nulla deve dichiararsi sulla applicabilità dell art.13 comma1 quater del * n. 115 del 2002. *Rigetta il ricorso. * integralmente le spese del giudizio dilegittimità. Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 02/03/2023.Il Presidente* *5 di 5* **Rigetta il ricorso. * integralmente le spese del giudizio dilegittimità. Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione scientifica suriviste giuridiche supporti elettronici o mediante reti dicomunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 02/03/2023.Il Presidente* *5 di 5* *
Sentenza Cassazione n. 13345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris