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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 42050/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/11/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso in rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi per omessa traduzione dell'imputato all'udienza di appello [OSCURATO:DATA_NASCITA], omessa notifica al domicilio eletto del decreto di citazione in appello e vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il ricorrente documenta di avere chiesto di essere presente all'udienza camerale conclusiva del giudizio di appello (avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato), celebrata in data 07/10/2021, per la quale non risulta, peraltro, essere stato tradotto.

1.1. In proposito, il collegio condivide e ribadisce quanto già chiarito da questa Corte (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 - 01, 247836 - 01, 247837 - 01), ovvero che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente; nell'escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., si è anche precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Convenzione EDU, dall'art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Ne consegue che, nel giudizio camerale d'appello, l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.

1.2. All'udienza nella quale il dedotto vizio si è verificato, il difensore dell'imputato è rimasto sul punto assolutamente silente.

Nondimeno, come già chiarito dalla citata decisione delle Sezioni Unite, la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

1.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

2. L'accoglimento della doglianza che precede assorbe le doglianze ulteriori, la prima delle quali, peraltro, manifestamente infondata, atteso che la citazione dell'imputato con atto notificatogli a mani proprie - che lo stesso difensore del ricorrente ammette essere stata effettuata - rende priva di conseguenze l'omessa citazione al domicilio eletto (cfr., da ultimo, nel solco di un orientamento consolidato, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309 - 01, per la quale la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/11/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso in rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi per omessa traduzione dell'imputato all'udienza di appello [OSCURATO:DATA_NASCITA], omessa notifica al domicilio eletto del decreto di citazione in appello e vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente documenta di avere chiesto di essere presente all'udienza camerale conclusiva del giudizio di appello (avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato), celebrata in data 07/10/2021, per la quale non risulta, peraltro, essere stato tradotto. 1.1. In proposito, il collegio condivide e ribadisce quanto già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 - 01, 247836 - 01, 247837 - 01), ovvero che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente; nell'escludere che la richiesta debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., si è anche precisato che detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma terzo, lett. c), d) ed e), della Convenzione EDU, dall'art. 14, comma terzo, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ne consegue che, nel giudizio camerale d'appello, l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza. 1.2. All'udienza nella quale il dedotto vizio si è verificato, il difensore dell'imputato è rimasto sul punto assolutamente silente. Nondimeno, come già chiarito dalla citata decisione delle Sezioni Unite, la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza. 1.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. 2. L'accoglimento della doglianza che precede assorbe le doglianze ulteriori, la prima delle quali, peraltro, manifestamente infondata, atteso che la citazione dell'imputato con atto notificatogli a mani proprie - che lo stesso difensore del ricorrente ammette essere stata effettuata - rende priva di conseguenze l'omessa citazione al domicilio eletto (cfr., da ultimo, nel solco di un orientamento consolidato, Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309 - 01, per la quale la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
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