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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 19683/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce che, come ritraibile dalle dichiarazioni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata quale invasione dell'altrui domicilio mentre non era emerso un univoco intento di impossessarsi di beni della vittima; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. per analoghe ragioni, sottolineando che non sono stati neppure rinvenuti arnesi idonei allo scasso; aConsiderato che, con il terzo motivo, lo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione del principio della presunzione dì innocenza, perché, in assenza del riscontro del tentativo di appropriarsi di beni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata in quella, meno grave, di violazione di domicilio; Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume vizio di motivazione della pronuncia impugnata per non aver considerato, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, che quest'ultima aveva negato un avvicinamento alla porta dell'abitazione; Ritenuti tali motivi, suscettibili di vaglio unitario, inammissibili perché tendenti, a fronte delle congrue argomentazioni delle conformi decisioni di merito, ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato, infatti, che l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di furto tentato è stata fondata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sentito i due giovani sulla terrazza della propria abitazione ma anche sulla forzatura del portone d'ingresso dello stabile, ritraibile dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria; Ritenute tardive le memorie depositate dal difensore di parte ricorrente solo nella data del 7 aprile 2026, nel mancato rispetto del termine di giorni quindici anteriore all'adunanza camerale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce che, come ritraibile dalle dichiarazioni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata quale invasione dell'altrui domicilio mentre non era emerso un univoco intento di impossessarsi di beni della vittima; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. per analoghe ragioni, sottolineando che non sono stati neppure rinvenuti arnesi idonei allo scasso; aConsiderato che, con il terzo motivo, lo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione del principio della presunzione dì innocenza, perché, in assenza del riscontro del tentativo di appropriarsi di beni della persona offesa, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata in quella, meno grave, di violazione di domicilio; Rilevato che, con il quarto motivo, il ricorrente assume vizio di motivazione della pronuncia impugnata per non aver considerato, rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, che quest'ultima aveva negato un avvicinamento alla porta dell'abitazione; Ritenuti tali motivi, suscettibili di vaglio unitario, inammissibili perché tendenti, a fronte delle congrue argomentazioni delle conformi decisioni di merito, ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato, infatti, che l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto di furto tentato è stata fondata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sentito i due giovani sulla terrazza della propria abitazione ma anche sulla forzatura del portone d'ingresso dello stabile, ritraibile dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria; Ritenute tardive le memorie depositate dal difensore di parte ricorrente solo nella data del 7 aprile 2026, nel mancato rispetto del termine di giorni quindici anteriore all'adunanza camerale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19683/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris