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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36310/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avvis_d alle_parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Livorno il 21 dicembre 2022 ha applicato allo stesso, imputato dei reati di detenzione illecita e di cessione di hashish (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi 1'8 agosto 2022), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con l'aumento per la recidiva qualificata, applicata la continuazione ed operata la diminuzione per il rito.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ovvero, seppure in linea puramente astratta, riconducibile ad una di tali categorie (i.e. qualificazione giuridica del fati:o), è tuttavia esposta in maniera assolutamente vaga, meramente assertiva ed aspecifica.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invec:e ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270).

Anche per ciò che riguarda - ciò che qui maggiormente rileva - la qualificazione giuridica del fatto (ed inoltre la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena) la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e non può poi prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nello specifico, occorre dare continuità all'insegnamento secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (ex plurimis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc.

Paolino, Rv. 281116).

Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avvis_d alle_parti; _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Livorno il 21 dicembre 2022 ha applicato allo stesso, imputato dei reati di detenzione illecita e di cessione di hashish (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi 1'8 agosto 2022), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con l'aumento per la recidiva qualificata, applicata la continuazione ed operata la diminuzione per il rito. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ovvero, seppure in linea puramente astratta, riconducibile ad una di tali categorie (i.e. qualificazione giuridica del fati:o), è tuttavia esposta in maniera assolutamente vaga, meramente assertiva ed aspecifica. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invec:e ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Anche per ciò che riguarda - ciò che qui maggiormente rileva - la qualificazione giuridica del fatto (ed inoltre la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena) la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e non può poi prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nello specifico, occorre dare continuità all'insegnamento secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (ex plurimis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc. Paolino, Rv. 281116). Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così