CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha disposto l'archiviazione del procedimento r.g.n.r. 1996/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, sorto da una sua denuncia. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. P.Q.MCAN,': -s rt5 026 • stis