Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23932/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1025/2025depositata il 03/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/20261.- Invest di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, in qualità di società incorporante la FashionMood di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (all.a), ha proposto ricorso con unmezzo, illustrato con memoria, chiedendo la cassazione della sentenzan.1025/2025 della Corte di appello di Firenze.

L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Livorno è rimasta intimata.La Corte di appello toscana, riformando in toto la decisione di primogrado, ha respinto la querela di falso proposta dall’originaria attriceideologica del contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamentodell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Livorno n.T8H02I402109, cronologico n. 3289, del 29.12.17, redatta dal messospeciale [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui attestava l’irreperibilitàassoluta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’indirizzoin Livorno, [OSCURATO:PERSONA] n.63, ove risultava avere la sua sede, per nonavere la stessa abitazione, ufficio o azienda nel Comune di Livorno;contestava altresì l’avvenuta effettuazione da parte del messo specialedelle ricerche anagrafiche propedeutiche alla suddetta dichiarazione diirreperibilità.La Corte di appello, riformando la prima decisione che aveva accolto laquerela di falso, ha ritenuto che, anche se le dichiarazioni riportate nellarelata di notifica erano scarne ed equivoche circa le ricerche effettuate inloco, non potevano concretizzarsi in “attestazioni dolosamente inveritieredel messo, querelabili di falso” (fol.9), vertendosi piuttosto in caso dieventuale nullità della notifica.In particolare, la Corte di merito ha sottolineato che “A ben vedere,difatti, la generica affermazione della relata può voler semplicementeaffermare che le ricerche anagrafiche, pur svolte, non recavano indicazionidel contribuente nel comune, non tout court, bensì diverse da quelleNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026indicate nell’atto di accertamento, che non avevano consentito di reperireil contribuente”.La Procura generale ha depositato memoria ed ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- L’unico motivo di ricorso denuncia: Violazione o falsa applicazionedegli artt. 60 lett.

E) DPR 600/73 e 221 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata erroneamente ha affermato chele attestazioni pur scarne ed equivoche del messo potessero concretizzareun’attestazione querelabile per falso.Il motivo è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il viziodi violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019;Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017).

Più precisamente è stato affermatosempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudiziodi diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della normaritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazionedella norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Ilvizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenutoNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambitoapplicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).La ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte dilegittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura deglifattuali che legittimano l’accoglimento della querela di falso e proponecensure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area dicognizione del giudice di legittimità.

Ne discende l’inammissibilità delmotivo di ricorso così proposto.Ciò che viene in discussione non è la ritualità o meno della notifica, mala falsità di quanto attestato dal messo, che la Corte di appello conaccertamento di merito, che ad essa compete, ha escluso.Va rammentato che “La disciplina delle notificazioni degli atti tributarisi fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo delcontribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e ditenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni,sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere dicomunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifichecomunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella formaNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanziadell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere diricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza noncomporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio quandovenga seguita una procedura più garantista per il contribuente, comequella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ., mediante deposito di copiadell'atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune deldomicilio fiscale dell'ente, qualora non abbia comunicato le variazioni diindirizzo utili a consentire la notificazione. (Cass. n. n. 25272 del28/11/2014, Cass. n. 18934 del 24/09/2015).Nel caso in esame l’esito dell’accertamento alla luce delle informazioniretraibili dalla Camera di Commercio e dall’Anagrafe Tributaria, dalle qualila sede legale della società non risultava affatto domiciliata, nell’indirizzoivi indicato, presso uno studio legale, ha trovato conferma in corso dicausa e non risulta in alcun modo smentito quanto accertato dal messonotificatore circa il mancato rinvenimento della società in loco in relazioneai normali elementi individuativi: anzi la circostanza è confermata dallaricorrente che aveva dedotto – come si evince dalla sentenza di appello(fol.7) - di non avere mai dichiarato in atti di “avere formalmente sede“presso” lo studio legale, dal momento che la stessa ha sede nelmedesimo appartamento uso ufficio dove opera anche lo [OSCURATO:PERSONA],che ne utilizza la maggior superficie”.

La Corte di appello ha valutato, conmotivazione congrua e specifica, tutto ciò ritenendo non decisiva lasommaria esposizione delle ricerche da parte del messo notificatore e taleda non integrare una condotta dolosamente preordinata ad unarappresentazione non veritiera dei fatti, con un apprezzamento fattualeche la ricorrente vorrebbe sovvertire e che non risulta smentito da alcunfatto decisivo tempestivamente dedotto e non esaminato.3. - In conclusione il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensivadell’intimato.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello del ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 25 giugno 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1025/2025depositata il 03/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/20261.- Invest di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, in qualità di società incorporante la FashionMood di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (all.a), ha proposto ricorso con unmezzo, illustrato con memoria, chiedendo la cassazione della sentenzan.1025/2025 della Corte di appello di Firenze. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Livorno è rimasta intimata.La Corte di appello toscana, riformando in toto la decisione di primogrado, ha respinto la querela di falso proposta dall’originaria attriceideologica del contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamentodell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Livorno n.T8H02I402109, cronologico n. 3289, del 29.12.17, redatta dal messospeciale [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui attestava l’irreperibilitàassoluta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’indirizzoin Livorno, [OSCURATO:PERSONA] n.63, ove risultava avere la sua sede, per nonavere la stessa abitazione, ufficio o azienda nel Comune di Livorno;contestava altresì l’avvenuta effettuazione da parte del messo specialedelle ricerche anagrafiche propedeutiche alla suddetta dichiarazione diirreperibilità.La Corte di appello, riformando la prima decisione che aveva accolto laquerela di falso, ha ritenuto che, anche se le dichiarazioni riportate nellarelata di notifica erano scarne ed equivoche circa le ricerche effettuate inloco, non potevano concretizzarsi in “attestazioni dolosamente inveritieredel messo, querelabili di falso” (fol.9), vertendosi piuttosto in caso dieventuale nullità della notifica.In particolare, la Corte di merito ha sottolineato che “A ben vedere,difatti, la generica affermazione della relata può voler semplicementeaffermare che le ricerche anagrafiche, pur svolte, non recavano indicazionidel contribuente nel comune, non tout court, bensì diverse da quelleNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026indicate nell’atto di accertamento, che non avevano consentito di reperireil contribuente”.La Procura generale ha depositato memoria ed ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- L’unico motivo di ricorso denuncia: Violazione o falsa applicazionedegli artt. 60 lett. E) DPR 600/73 e 221 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata erroneamente ha affermato chele attestazioni pur scarne ed equivoche del messo potessero concretizzareun’attestazione querelabile per falso.Il motivo è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.Sul punto giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il viziodi violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativodella stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340 del 5.2.2019;Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017). Più precisamente è stato affermatosempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudiziodi diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della normaritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazionedella norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Ilvizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenutoNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambitoapplicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).La ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte dilegittimità a una rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura deglifattuali che legittimano l’accoglimento della querela di falso e proponecensure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante l’area dicognizione del giudice di legittimità. Ne discende l’inammissibilità delmotivo di ricorso così proposto.Ciò che viene in discussione non è la ritualità o meno della notifica, mala falsità di quanto attestato dal messo, che la Corte di appello conaccertamento di merito, che ad essa compete, ha escluso.Va rammentato che “La disciplina delle notificazioni degli atti tributarisi fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo delcontribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e ditenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni,sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere dicomunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifichecomunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella formaNumero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanziadell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere diricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza noncomporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio quandovenga seguita una procedura più garantista per il contribuente, comequella prevista dall'art. 143 cod. proc. civ., mediante deposito di copiadell'atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune deldomicilio fiscale dell'ente, qualora non abbia comunicato le variazioni diindirizzo utili a consentire la notificazione. (Cass. n. n. 25272 del28/11/2014, Cass. n. 18934 del 24/09/2015).Nel caso in esame l’esito dell’accertamento alla luce delle informazioniretraibili dalla Camera di Commercio e dall’Anagrafe Tributaria, dalle qualila sede legale della società non risultava affatto domiciliata, nell’indirizzoivi indicato, presso uno studio legale, ha trovato conferma in corso dicausa e non risulta in alcun modo smentito quanto accertato dal messonotificatore circa il mancato rinvenimento della società in loco in relazioneai normali elementi individuativi: anzi la circostanza è confermata dallaricorrente che aveva dedotto – come si evince dalla sentenza di appello(fol.7) - di non avere mai dichiarato in atti di “avere formalmente sede“presso” lo studio legale, dal momento che la stessa ha sede nelmedesimo appartamento uso ufficio dove opera anche lo [OSCURATO:PERSONA],che ne utilizza la maggior superficie”. La Corte di appello ha valutato, conmotivazione congrua e specifica, tutto ciò ritenendo non decisiva lasommaria esposizione delle ricerche da parte del messo notificatore e taleda non integrare una condotta dolosamente preordinata ad unarappresentazione non veritiera dei fatti, con un apprezzamento fattualeche la ricorrente vorrebbe sovvertire e che non risulta smentito da alcunfatto decisivo tempestivamente dedotto e non esaminato.3. - In conclusione il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 24845/2025Numero sezionale 2869/2026Numero di raccolta generale 23932/2026Data pubblicazione 23/07/2026Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensivadell’intimato.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello del ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 25 giugno 2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 23932/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris