Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28059/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5355-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 4857/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. lA Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 27145/16 ,sez 43 ,accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento RM0957742 per estimo catastale.

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR [OSCURATO:PERSONA] giudice di seconde cure, con sentenza 4857/6/2018,dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività .

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione assumendo che l'appello è stato notificato nei termini nell'ultimo giorno utile.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado • è stata depositata il 28 novembre 2016 e che l'appello è stato notificato il 29 maggio 2017, cioè con un giorno di ritardo.

La motivazione è erronea poiché la Commissione regionale ha omesso di considerare che il 28 maggio era una domenica e che quindi la scadenza termine , ai sensi dell'art 155 ,comma 3,cpc, era prorogata al successivo lunedì 29 maggio.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 12.5.21 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5355-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 4857/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. lA Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 27145/16 ,sez 43 ,accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento RM0957742 per estimo catastale. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR [OSCURATO:PERSONA] giudice di seconde cure, con sentenza 4857/6/2018,dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. La contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta l'erroneità della decisione assumendo che l'appello è stato notificato nei termini nell'ultimo giorno utile. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado • è stata depositata il 28 novembre 2016 e che l'appello è stato notificato il 29 maggio 2017, cioè con un giorno di ritardo. La motivazione è erronea poiché la Commissione regionale ha omesso di considerare che il 28 maggio era una domenica e che quindi la scadenza termine , ai sensi dell'art 155 ,comma 3,cpc, era prorogata al successivo lunedì 29 maggio. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 12.5.21 DE
Sentenza Cassazione n. 28059/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris