CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1968
Cassazione n. 27964/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 22 marzo 2024 dal Tribunale di Caltagirone per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettanti deduzioni generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (p. 3 sent. app.) e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il