CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47275/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arzano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 21/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di furto aggravato ascritto al capo E) nonché della contravvenzione ex art. 75 D.Igs 159/2011, condannandolo alla pena di anni tre,mesi due di reclusione ed euro mille di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Infatti, la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo in punto di pena con congrua motivazione, dando conto delle ragioni alla base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, in particolare, dell'impossibilità di riconoscere valenza positiva alla confessione, intervenuta a fronte di un solido quadro probatorio a carico del prevenuto, nonché della negativa prognosi personologica connessa alla violazione della misura di prevenzione. La sentenza impugnata ha, altresì, argomentato la mancata esclusione della recidiva e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice, ritenuto rispondente ai criteri dosimetri ex art. 133 e non mitigabile. Siffatta valutazione non è suscettibile di censura in questa sede in quanto supportata da idonea motivazione, coerente con le risultanze processuali. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ID