CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040QMOI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza del 26 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 21 febbraio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]° responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto eroina e cocaina, il 19 febbraio 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, alla pena di giustizia. Ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]°, che si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti l'unico motivo, relativo alla mancata esclusione degli effetti della contestata recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, avendo la Corte territoriale (alla p. 2 della sentenza impugnata) evidenziato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, che il nuovo fatto, vieppiù se posto in collegamento con i precedenti specifici, dimostra la maggiore pericolosità del soggetto e la sua più spiccata consapevolezza, essendo ricaduto nel reato non dimostrando alcuna resipiscenza, sebbene già incorso più volte nei rigori della legge e con un lungo periodo di carcerazione in esecuzione alle spalle. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il