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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 25641/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/12/2021 del tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 novembre 2011 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],_mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di mancanza di motivazione per l'omessa valutazione della documentazione depositata in occasione della udienza camerale del 21 dicembre 2021, ed in relazione alla dedotta prognosi di sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari tale da poter giustificare l'applicazione di una misura meno afflittiva.

4. Il ricorrente ha poi successivamente presentato mediante il proprio difensore munito di procura speciale, dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen. 5.

Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/12/2021 del tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 novembre 2011 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],_mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di mancanza di motivazione per l'omessa valutazione della documentazione depositata in occasione della udienza camerale del 21 dicembre 2021, ed in relazione alla dedotta prognosi di sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari tale da poter giustificare l'applicazione di una misura meno afflittiva. 4. Il ricorrente ha poi successivamente presentato mediante il proprio difensore munito di procura speciale, dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen. 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Sentenza Cassazione n. 25641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris