Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:T:1996:186
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995A0049 - IT
Avis juridique important
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61995A0049
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 dicembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Art. 85 del Trattato CEE - Prova dell'infrazione - Ammenda - Motivazione della decisione. - [OSCURATO:PERSONA]49/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01799
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Concorrenza - Intese - Accordi di esclusiva - Esenzione - Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto di esportazione - Esistenza di una pratica concordata intesa a limitare le importazioni parallele - Esclusione dall'esenzione
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
3 Concorrenza - Ammende - Importo - Margine di discrezionalità riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15]
4 Concorrenza - Ammende - Valutazione in funzione del comportamento individuale dell'impresa - Assenza di sanzione nei confronti di un altro operatore economico - Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2]
[OSCURATO:PERSONA]
5 Le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato non possono, in ogni caso, essere dichiarate inapplicabili ad un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per se stesso, non contenga nessun divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, qualora le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato.
6 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato. Ogni parte della decisione va letta alla luce delle altre.
Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
7 Le ammende che la [OSCURATO:PERSONA] infligge in caso di violazione delle disposizioni degli artt. 85 e seguenti del Trattato costituiscono per essa uno strumento della politica di concorrenza. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] deve poter disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza.
8 Un'impresa, quando ha col suo comportamento violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, non può sfuggire a qualsiasi sanzione per il fatto che ad un altro operatore economico non sia stata inflitta un'ammenda, quando il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di quest'ultimo.
[OSCURATO:PERSONA] causa T-49/95,
[OSCURATO:PERSONA] BV, già [OSCURATO:PERSONA] BV, società di diritto dei [OSCURATO:PERSONA], con sede a Eindhoven ([OSCURATO:PERSONA]), con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Eindhoven, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, 94/987/CE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CE (IV/32.948 e IV/34.590 - [OSCURATO:PERSONA] e altri; GU L 378, pag. 45),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Quarta Sezione),
composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 ottobre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
1 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] BV (che all'epoca dei fatti aveva come ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] BV), società di diritto dei [OSCURATO:PERSONA], con sede a Eindhoven ([OSCURATO:PERSONA]), è il distributore esclusivo nei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto irlandese. [OSCURATO:PERSONA] è una consociata della [OSCURATO:PERSONA] AB, società industriale di diritto svedese, che fabbrica palle da tennis.
Il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
2 Il 14 maggio 1993 la [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad una verifica effettuata negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 1989, ha deciso di avviare il procedimento per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE e ha quindi inviato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente.
3 Il 13 agosto 1993 la ricorrente ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti e, all'audizione alla quale si è proceduto il 16 novembre 1993, ha presentato le sue osservazioni orali.
La decisione controversa
4 Al termine del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 21 dicembre 1994, 94/987/CE, relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CE (IV/32.948 e IV/34.590 - [OSCURATO:PERSONA] e altri; GU L 378, pag. 45; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione controversa»).
Questa decisione è così formulata: «Articolo 1
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AB hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, imponendo un divieto generale di esportazione ai propri distributori di palle da tennis, eseguito mediante controlli e sanzioni, relazioni ed indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura delle palle da tennis, sospensione delle forniture, al fine di impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.
[OSCURATO:PERSONA] ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nel [OSCURATO:PERSONA] del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa a impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.
[OSCURATO:PERSONA] SpA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando in Italia all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture mediante relazioni e indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura di palle da tennis e alla sospensione delle consegne per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.
[OSCURATO:PERSONA] SA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando al divieto di esportazione e alla sospensione delle forniture, mediante relazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sulle importazioni parallele, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] ed il suo distributore italiano in esclusiva hanno adottato misure intese ad eliminare tali importazioni.
[OSCURATO:PERSONA] AG ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture in Svizzera mediante relazioni e indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis e marcatura di palle da tennis, per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.
[OSCURATO:PERSONA] BV ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis.
Articolo 2
Viene comminata un'ammenda di 600 000 ECU alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] AB, in solido e, ammende di 10 000 ECU ciascuna: alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] AG e alla [OSCURATO:PERSONA] VB per le violazioni di cui all'articolo 1.
(...) Articolo 3
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AB, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] VB, se ancora non l'hanno fatto, devono porre termine alle violazioni di cui all'articolo 1. Esse si astengono dall'adottare qualsiasi altra misura che abbia effetto equivalente».
5 Nel preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, a decorrere almeno dal 1987, la [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto, di concerto con i suoi distributori esclusivi, un divieto di esportazione nel suo sistema di distribuzione esclusiva ed aveva predisposto una serie di meccanismi intesi a dare attuazione a tale divieto nel modo più efficace possibile. Tali meccanismi sarebbero consistiti in relazioni ed indagini sistematiche sui casi di importazioni parallele, nella marcatura di prodotti per identificare l'origine delle importazioni parallele e nella sospensione delle forniture a specifici mercati per prevenire reali o potenziali importazioni parallele (punti 13 e 14 del preambolo della decisione).
6 Per quanto riguarda le comunicazioni e indagini relative alle importazioni parallele, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] o i suoi distributori segnalavano le importazioni parallele ogni volta che queste risultavano provate (punto 22 del preambolo della decisione). Da un telefax inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] AB in data 16 luglio 1987 risulterebbe che, nel luglio 1987, la ricorrente aveva informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che le palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] «stavano ricomparendo» nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto alla ricorrente di trasmetterle il numero di codice, per consentirle di scoprire «il paese di provenienza dell'invio» (punto 24 del preambolo). In una nota interna della [OSCURATO:PERSONA], in data 20 giugno 1988, si sarebbe affermato che la ricorrente aveva scoperto due fonti di importazioni parallele, per le quali sperava di avere i codici di «data» (punto 25 del preambolo).
7 Per quanto riguarda la marcatura dei prodotti, dalle prove in possesso della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] marcava le proprie palle da tennis con codici di data tali da consentire d'identificare l'origine delle importazioni parallele. [OSCURATO:PERSONA] corrispondenza della [OSCURATO:PERSONA] si riscontrerebbero numerosi riferimenti a questi codici ed al loro impiego (punto 35 del preambolo).
8 Nel corso del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe sostenuto che il proprio intento nel segnalare i codici di «data» alla [OSCURATO:PERSONA] non era quello di impedire le importazioni parallele, ma quello di controllare se la [OSCURATO:PERSONA] non effettuasse forniture dirette sul suo territorio, aggiungendo che riforniva essa stessa imprese di cui sapeva che effettuavano esportazioni parallele. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, «anche se l'interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse esatta, resta il fatto che l'informazione è stata data nel contesto di un divieto di esportazioni parallele di cui la [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole ed essa ha partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele, con lo scopo di eliminarle» (punto 70 del preambolo).
9 Per quanto riguarda l'imposizione di ammende ai distributori della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato (punto 78 del preambolo):
«Nello stabilire l'importo dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che i distributori della [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato attivamente alle azioni volte ad impedire le importazioni parallele, ma ha considerato altresì il fatto che tale partecipazione è stata piuttosto limitata e s'iscriveva nel contesto della politica generale della [OSCURATO:PERSONA] di proibire qualsiasi esportazione dei suoi prodotti. Tuttavia il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] era meno determinante e ciò ha giustificato la non imposizione di una ammenda».
10 Risulta infine dal punto 77 del preambolo della decisione controversa che «nel corso dell'audizione la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'esistenza di un divieto non scritto, ma reale, di esportare. Essa ritiene che il recente annullamento del suo accordo di distribuzione con la [OSCURATO:PERSONA] possa essere compreso soltanto alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato tale divieto».
Procedimento
11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 1995, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale tuttavia, con lettera 4 ottobre 1996, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare taluni documenti. Con lettera depositata nella cancelleria il 9 ottobre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i documenti richiesti.
13 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 22 ottobre 1996.
Conclusioni delle parti
14 [OSCURATO:PERSONA] BV, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione controversa.
15 [OSCURATO:PERSONA], convenuta, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso della ricorrente;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulle conclusioni per annullamento della decisione controversa
16 L'art. 1 della decisione controversa addebita alla ricorrente di aver partecipato, nei [OSCURATO:PERSONA], all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA] intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele. In relazione a tale accusa occorre esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente e miranti, in sostanza, all'annullamento dell'art. 1 della decisione e, di conseguenza, all'annullamento dell'art. 2, nella parte in cui questi articoli riguardano la ricorrente.
Argomenti delle parti
17 La ricorrente sostiene in sostanza che la decisione, nella parte in cui constata che essa ha partecipato all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, non si basa su prove sufficienti e non è sufficientemente motivata.
18 Essa fa notare che, a decorrere più o meno dal 1985, ha il monopolio della vendita nei [OSCURATO:PERSONA] delle palle da tennis fabbricate in Irlanda dalla [OSCURATO:PERSONA], ma che non esiste alcun accordo scritto che preveda tale esclusività. [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe mai imposto un divieto di esportazione. Fin dall'inizio dei loro rapporti commerciali la ricorrente avrebbe notificato solo due volte alla [OSCURATO:PERSONA], nel 1987 e nel 1988, che palle da tennis della marca [OSCURATO:PERSONA] non provenienti dalla ricorrente venivano offerte in vendita ai clienti di quest'ultima. Essa sostiene di aver effettuato queste comunicazioni, per via telefonica, per due motivi. Innanzitutto, voleva verificare se le palle non fossero state fornite direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] a clienti nei [OSCURATO:PERSONA], poiché, in tale fase dei loro rapporti commerciali, essa temeva che la [OSCURATO:PERSONA] non rispettasse il suo obbligo di non rifornire essa stessa clienti della ricorrente sul territorio di quest'ultima. Ora quest'obbligo sarebbe compatibile con il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag. 1). In secondo luogo, dato che i clienti della ricorrente potevano acquistare palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] a prezzi notevolmente più bassi di quelli che essa stessa poteva proporre loro, essa avrebbe tentato, con queste comunicazioni, di rafforzare la sua posizione negoziale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere da quest'ultima un prezzo migliore.
19 Per quanto riguarda il telefax del 16 luglio 1987, la ricorrente sarebbe stata informata telefonicamente da alcuni suoi clienti del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che gestisce una catena di negozi di calzature e di abbigliamento ad Assen ([OSCURATO:PERSONA]), vendeva ai consumatori palle da tennis ad un prezzo inferiore a quello praticato da essa stessa. I suoi clienti le avrebbero chiesto come ciò fosse possibile e se essa fatturasse alla [OSCURATO:PERSONA] prezzi diversi da quelli che fatturava a loro stessi. Essa si sarebbe allora informata presso la [OSCURATO:PERSONA] per accertare se quest'ultima effettuasse talvolta forniture nei [OSCURATO:PERSONA], cosa che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe smentito. Il fatto che ciò non risultasse nel telefax sarebbe irrilevante, poiché questo telefax non proveniva dalla ricorrente e non le era stato indirizzato, di modo che essa non avrebbe mai potuto avere conoscenza del suo contenuto a quell'epoca. Non si dovrebbe quindi accordare alla formulazione del telefax l'importanza che le ha conferito la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene che le è stato chiesto di trasmettere i codici «data», ma che non ha potuto ritrovarli. Ad ogni modo questi codici non avrebbero consentito di determinare da quale paese le palle da tennis fossero state spedite, poiché né il fabbricante né gli importatori dispongono di un «tracking-system». Dai numeri di codice che figurano sull'imballaggio delle palle risulterebbe solo la data di fabbricazione/spedizione. Tutte le palle che erano state fabbricate nel corso di una determinata settimana, indipendentemente dal fatto che fossero state consegnate in Germania, in Francia o in un altro paese, sarebbero state confezionate in imballaggi recanti lo stesso codice. I codici non sarebbero stati menzionati sulle fatture né sulle schede di confezionamento. Anche supponendo che si fosse potuto constatare che alcune palle da tennis provenivano da un paese determinato, non sarebbe stato tuttavia possibile accertare chi avesse inviato la partita di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, sarebbe stato semplice constatare ad esempio che le palle da tennis acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] provenivano dalla Francia, poiché in Francia l'imballaggio deve essere munito di un testo in francese, cosa che la ricorrente avrebbe rilevato anche nel corso della sua conversazione telefonica con la [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, sarebbe stato per essa indifferente accertare chi aveva fornito le palle da tennis alla [OSCURATO:PERSONA]. Quello che sarebbe stato importante era di poter pagare per queste palle lo stesso prezzo degli altri distributori. Ora, la ricorrente avrebbe constatato che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva le sue palle da tennis in Francia ad un prezzo più basso che nei [OSCURATO:PERSONA]. Essa avrebbe discusso con la [OSCURATO:PERSONA] su questa disparità e, alla fine, sarebbe riuscita ad ottenere condizioni migliori.
20 Lo stesso inconveniente si sarebbe verificato verso la metà del 1988. La ricorrente sottolinea che la nota 20 giugno 1988, come il telefax del 16 luglio 1987, non proveniva da lei e che, a quell'epoca, essa non aveva conoscenza del suo contenuto.
21 La ricorrente afferma poi che essa non è stata informata di eventuali accordi o di pratiche concordate tra la [OSCURATO:PERSONA] e/o altri distributori e che essa non ha mai concordato con questi ultimi interruzioni di forniture ad importatori ed esportatori paralleli. Per contro, essa avrebbe fornito palle da tennis alla [OSCURATO:PERSONA], della quale sapeva che smerciava palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di importazioni parallele provenienti dalla Francia. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe la sola impresa che avrebbe proceduto ad importazioni parallele di palle [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non avrebbe avviato alcuna azione per ostacolare questa attività. A tal riguardo essa fa valere una lettera della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di elemento di prova. Le sue dichiarazioni in questa lettera dimostrerebbero che le sue comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] non hanno costituito comportamenti incompatibili con il diritto comunitario della concorrenza.
22 In tale contesto le due comunicazioni menzionate supra al punto 18, unici elementi di prova fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non dimostrerebbero, o non dimostrerebbero sufficientemente, che la ricorrente avesse attivamente partecipato alla creazione di ostacoli alle importazioni parallele di palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la ricorrente non ha avuto conoscenza di altri accordi, pratiche o atti della [OSCURATO:PERSONA] e/o di altri distributori, tali accordi, pratiche o atti non potrebbero esserle addebitati né, di conseguenza, essere posti a sostegno degli argomenti rivolti contro di lei. A suo parere, colpisce il fatto che al punto 46 del preambolo della decisione la [OSCURATO:PERSONA] menziona un comunicato interno della [OSCURATO:PERSONA] datato 23 agosto 1988, con cui si raccomandava la sospensione delle forniture al mercato statunitense poiché le palle da tennis che erano ivi fornite riapparivano nei [OSCURATO:PERSONA] per il tramite delle importazioni parallele, senza asserire né dimostrare che queste informazioni provenissero dalla ricorrente.
23 Per il resto la ricorrente rileva che, secondo quanto asserisce il punto 71 del preambolo della decisione, essa sarebbe stata ben consapevole del fatto che le informazioni erano state date alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un divieto di esportazioni parallele, di modo che essa avrebbe «partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele, con lo scopo di eliminarle». Essa sostiene che questa motivazione è falsa e non risulta dai fatti. Essa afferma che due comunicazioni telefoniche in dieci anni, nel corso delle quali essa ha tentato di accertare se la [OSCURATO:PERSONA] esportasse direttamente nei [OSCURATO:PERSONA] e di ottenere prezzi migliori, non possono essere considerate come «partecipazione attiva». In mancanza di altri argomenti della [OSCURATO:PERSONA] la motivazione dovrebbe quindi essere considerata insufficiente.
24 [OSCURATO:PERSONA] sostiene innanzitutto che le prove di cui essa dispone per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato sono particolarmente solide e consentono di dedurre che il suo comportamento non era puramente unilaterale, ma si inseriva nell'ambito di un'intesa o di una pratica concordata tra essa ed i suoi distributori. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ai punti 16-50 del preambolo della decisione e, in particolare, al punto 15, in cui ha citato un brano del telefax 6 giugno 1989 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] AB alla [OSCURATO:PERSONA] AG, nel quale si afferma: «... la nostra politica è quella di proteggere ciascuno dei nostri distributori dalle importazioni provenienti dal mercato grigio. Per ridurre al minimo questi scambi sul mercato grigio noi abbiamo anche ... attuato diversi controlli, ideato nuovi imballaggi, rifiutato diversi ordinativi, ecc.».
25 Essa afferma poi di disporre a sufficienza di prove della violazione commessa dalla ricorrente. Pertanto i due elementi di prova riassunti ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione, cioè il telefax del 16 luglio 1987 e la nota interna del 20 giugno 1988, consentirebbero perfettamente di concludere che la ricorrente ha partecipato attivamente, nei [OSCURATO:PERSONA], alla denuncia e all'esame di importazioni parallele, al fine di dare attuazione alla politica della [OSCURATO:PERSONA].
26 A tal riguardo, dal telefax del 16 luglio 1987 risulterebbe che la ricorrente aveva telefonato alla [OSCURATO:PERSONA] per informarla del fatto che palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] non provenienti dalla ricorrente erano di nuovo («again») apparse sul mercato dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi chiesto alla ricorrente di comunicarle il numero di codice, al fine di consentirle di accertare il paese di provenienza del prodotto («which country had shipped»). Dal seguito del telefax risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già taluni sospetti circa la provenienza del prodotto («while I of course suspect our friends»), cioè il [OSCURATO:PERSONA] («if it is the UK»), e che l'invito rivolto alla ricorrente di comunicare il numero di codice aveva come finalità di confermare questi sospetti mediante prove («we must wait for proof»).
27 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i motivi addotti dalla ricorrente per spiegare le sue comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] siano poco convincenti. Innanzitutto l'espressione «di nuovo» («again») farebbe sorgere un dubbio circa l'asserzione della ricorrente relativa al carattere accidentale della sua comunicazione. In secondo luogo, dal telefax non risulterebbe affatto che la ricorrente avrebbe sospettato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse essa stessa effettuato forniture nei [OSCURATO:PERSONA]. Questo documento non riguarderebbe poi i tentativi della ricorrente intesi ad ottenere un prezzo migliore. Esso farebbe riferimento unicamente ad un caso di importazioni parallele segnalato dalla ricorrente ed esaminato congiuntamente da quest'ultima e dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la frase che indica che era stato chiesto alla ricorrente di comunicare il numero di codice al fine di determinare il paese di origine non lascerebbe sussistere alcun dubbio sulla partecipazione effettiva della ricorrente alla denuncia di casi di importazioni parallele e all'esame di questi ultimi.
28 La nota interna del 20 giugno 1988 dimostrerebbe la stessa cosa. Da questa nota risulterebbe che la ricorrente aveva segnalato l'esistenza di importazioni parallele provenienti da due fonti e che essa stava chiaramente cercando i numeri di codice al fine di identificarle. L'ultima frase della nota indicherebbe che la ricorrente sperava di entrare in possesso dei codici «data» entro alcuni giorni («he hopes to have date codes in a few days»).
29 [OSCURATO:PERSONA] non accetta l'argomento della ricorrente secondo cui il telefax e la nota interna non avrebbero valore di prova. Essa fa osservare che si tratta di documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] redatti da una persona ben informata e nei quali si fa riferimento a talune pratiche della ricorrente, al di fuori di ogni procedimento di difesa o di giustificazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] o al Tribunale. Il fatto che questi documenti provenissero da una persona ben informata che non aveva alcun motivo di falsificare la sua descrizione delle pratiche della ricorrente non farebbe altro che sottolineare la loro forza probatoria.
30 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al punto 46 del preambolo della decisione controversa (v. supra, punto 22), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda la ricorrente, essa non si è basata sulla circostanza cui si fa riferimento in tale punto del preambolo, ma solo sui due elementi di prova menzionati ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione. Non sarebbe stato quindi necessario designare in particolare la ricorrente al punto 46 del preambolo della decisione. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere informata solo dalla ricorrente circa l'apparizione sul mercato dei [OSCURATO:PERSONA] di palle da tennis fornite negli [OSCURATO:PERSONA] d'America.
31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] non contraddice da nessun punto di vista i suoi elementi di prova. Risulterebbe piuttosto da questa lettera che la ricorrente avrebbe effettuato un doppio gioco. Essa fa notare che la corrispondenza è stata redatta recentemente nell'ambito della difesa opposta dalla ricorrente alle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe provato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente l'impresa che ha beneficiato di importazioni parallele nel 1987 e nel 1988, né che essa era il solo importatore parallelo. Non sarebbe nemmeno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del contesto generale che circondava le pratiche della ricorrente e, in particolare, dei contatti che essa aveva avuto con la [OSCURATO:PERSONA].
32 [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui non sarebbe possibile determinare, mediante i codici «data», il paese di spedizione delle palle da tennis. Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il responsabile della [OSCURATO:PERSONA] sapesse quali dati potessero essere dedotti da questi codici. Il fatto che aveva chiesto alla ricorrente i codici «data» per dedurne il paese di origine delle palle da tennis dimostrerebbe che i codici potevano effettivamente essere utilizzati a tal fine.
33 [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che, contrariamente all'affermazione della ricorrente, la decisione è sufficientemente motivata. Essa rinvia su tale punto alle sue osservazioni (v. supra).
Giudizio del Tribunale
34 La ricorrente non nega che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato un sistema di distribuzione esclusiva, unitamente ad un divieto di esportare ed a meccanismi intesi ad assicurare l'applicazione più efficace possibile di questo divieto. Essa riconosce del resto di essere il distributore esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] dal 1985. Per contro, essa contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia imposto un divieto di esportazione e che essa abbia partecipato all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele. Prima che la [OSCURATO:PERSONA] avviasse il procedimento per infrazione, essa non avrebbe nemmeno avuto conoscenza del divieto di esportazioni parallele.
35 Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato non possono essere dichiarate inapplicabili ad un contratto di distribuzione esclusiva il quale, di per se stesso, non contenga nessun divieto di riesportazione dei prodotti oggetto del contratto, qualora le parti contraenti partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato (v. sentenze della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 883, e del Tribunale 7 luglio 1984, causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-441, punto 88).
36 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui due elementi di prova seguenti, descritti ai punti 24 e 25 del preambolo della decisione, per provare la partecipazione della ricorrente nei [OSCURATO:PERSONA], all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele:
- un telefax del 16 luglio 1987 indirizzato dal signor M., della [OSCURATO:PERSONA], al signor A., della [OSCURATO:PERSONA] AB:
«I just had a phone call from [OSCURATO:PERSONA] to advise that XL boxes of 4 again turning up in a major shoe chain in Holland.
I have asked [OSCURATO:PERSONA] to forward the [OSCURATO:PERSONA]. to [O.] so that he can advise which country has shipped.
While I of course suspect our friends, we must wait for the proof.
If it is the UK, then obviously the shipment has been made to Holland in the past few weeks».
(«Ho appena ricevuto una telefonata del signor [OSCURATO:PERSONA] che mi informa che scatole XL da 4 appaiono di nuovo in una importante catena di negozi di calzature in Olanda.
Ho chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di comunicare a [O.] il numero di codice, affinché possa determinare quale paese le abbia spedite.
Benché io sospetti naturalmente di nostri amici, dobbiamo attendere la prova.
Se è il [OSCURATO:PERSONA], allora la spedizione deve ovviamente essere stata effettuata verso l'Olanda nel corso delle ultime settimane»);
- una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 1988, inviata dal signor M. al signor O.:
«Please ring [OSCURATO:PERSONA]. He has parallel from 2 different sources.
1 Box of 4, made in Ireland, no date code yet.
2 Box of 4, [OSCURATO:PERSONA] approved, no date code yet.
He hopes to have date codes in a few days».
(«Per favore telefoni a [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha importazioni parallele provenienti da due fonti diverse.
1) Scatola da 4, fabbricata in Irlanda, non ancora codice "data".
2) Scatola da 4, omologata dall'[OSCURATO:PERSONA], non ancora codice "data".
Egli spera di avere i codici "data" entro alcuni giorni»).
37 Questi due documenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno valore di prova. Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, essi sono stati redatti da un terzo ben informato, che non aveva alcun motivo di rilasciare false informazioni. Inoltre, essi sono stati redatti al di fuori di un procedimento di difesa o di giustificazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] o al Tribunale.
38 Questi due elementi di prova dimostrano chiaramente la partecipazione della ricorrente all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, per attuare la politica della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal telefax del 16 luglio 1987 risulta che la ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di importazioni parallele di palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], che non era la prima volta che essa comunicava una tale informazione alla [OSCURATO:PERSONA] e che era stata pregata di fornire i codici «data» che potessero consentire la determinazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del paese da dove provenivano le palle. Per quanto riguarda la nota interna del 20 giugno 1988, da essa risulta che la ricorrente ha nuovamente informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di importazioni parallele di palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], che essa aveva identificato due fonti diverse di queste importazioni e che indagava per avere i codici «data».
39 Per quanto riguarda la nota interna della [OSCURATO:PERSONA] del 23 agosto 1988, menzionata al punto 46 del preambolo della decisione, con cui si raccomandava la sospensione delle forniture al mercato statunitense poiché le palle da tennis che erano ivi fornite riapparivano nei [OSCURATO:PERSONA] per il tramite delle importazioni parallele, è sufficiente constatare che, per quanto riguarda la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su questo documento. Infatti, il punto 46 del preambolo della decisione si trova sotto la rubrica «Sospensione delle forniture per impedire le importazioni parallele», in cui la [OSCURATO:PERSONA] fa valere provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per porre rimedio a queste importazioni. Questo documento è quindi fatto valere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti della ricorrente, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto di avere sufficienti elementi di prova.
40 Per quanto riguarda i codici «data», il telefax del 16 luglio 1987, la nota interna del 20 giugno 1988 nonché gli altri elementi di prova fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (v. punti 36-38 e 40 del preambolo) dimostrano senza alcun dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] poteva identificare l'origine delle importazioni parallele partendo da questi codici. Ciò risulta in particolare da un telefax del 17 aprile 1987 indirizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 37 del preambolo), nel quale il signor M., della [OSCURATO:PERSONA], osserva: «The data codes are all from the shipment to [OSCURATO:PERSONA]» («I codici "data" si riferiscono tutti alla spedizione destinata alla [OSCURATO:PERSONA]»). Ciò risulta inoltre da un telefax del 15 maggio 1987, anch'esso indirizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nel quale il signor M. sostiene: «We are sure of our facts/date codes and the balls shipped to [OSCURATO:PERSONA] ended up in Switzerland. [...] [OSCURATO:PERSONA] is guilty so let's not have any more discussion». («Siamo sicuri dei nostri fatti/codici "data" e le palle spedite alla [OSCURATO:PERSONA] sono finite in Svizzera. (...) Dato che la [OSCURATO:PERSONA] è colpevole non ne parliamo più»).
41 Per quanto riguarda la lettera della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che essa non contraddice affatto gli elementi di prova della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la ricorrente non poteva essa stessa impedire le importazioni parallele della [OSCURATO:PERSONA]. Se essa avesse voluto impedirle, sarebbe stata obbligata a contattare la [OSCURATO:PERSONA], affinché quest'ultima adottasse le misure necessarie a tal fine. Inoltre, costituiva naturalmente interesse della ricorrente vendere quante più palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] possibile, ivi compreso alla [OSCURATO:PERSONA]. Occorre anche rilevare che la politica della [OSCURATO:PERSONA] consisteva nel vietare le esportazioni. Ora, da nessun elemento del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esportato le palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] fornite dalla ricorrente. Quest'ultima non ha violato la politica della [OSCURATO:PERSONA] vendendo dette palle alla [OSCURATO:PERSONA], impresa dei [OSCURATO:PERSONA] come la ricorrente. Per tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] non aveva nemmeno interesse a chiedere alla ricorrente di rifiutare di effettuare forniture alla [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che essa fosse stata informata di queste vendite.
42 Per quanto riguarda i motivi addotti dalla ricorrente per spiegare perché essa abbia proceduto a comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA], essi non possono essere accolti. Infatti, se la ricorrente avesse voluto procedere a queste comunicazioni solo per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] rifornisse direttamente i clienti nei [OSCURATO:PERSONA] e per rafforzare la sua posizione negoziale con la [OSCURATO:PERSONA] e ottenere così un prezzo migliore, essa non avrebbe avuto bisogno di cercare di avere i codici «data» delle palle da tennis importate parallelamente. Sembra quindi che essa avesse in realtà conoscenza della politica di divieto di esportazioni parallele attuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato giustamente al punto 70 del preambolo della decisione che, anche se l'interpretazione fornita dalla ricorrente fosse esatta, «sta il fatto che l'informazione è stata data nel contesto di un divieto di esportazioni parallele di cui la [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole ed essa ha partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele».
43 La ricorrente non può infine sostenere che le sue due comunicazioni telefoniche con la [OSCURATO:PERSONA] non potessero essere considerate come partecipazione attiva, in quanto essa ha preso l'iniziativa di contattare la [OSCURATO:PERSONA] e non il contrario. Inoltre dal punto 38 qui sopra risulta che essa ha indagato per avere il codice «data» delle importazioni parallele. Ne deriva che la ricorrente ha partecipato attivamente alla politica della [OSCURATO:PERSONA].
44 Da quanto precede deriva che i motivi relativi al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito prove sufficienti e non abbia sufficientemente motivato la sua decisione devono essere respinti.
Sulle conclusioni per l'annullamento dell'ammenda
Argomenti delle parti
45 Innanzitutto la ricorrente sostiene che la motivazione dell'importo dell'ammenda inflitta, sviluppata al punto 78 del preambolo della decisione (v. supra, punto 9), è insufficiente. Essa fa rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non indica il grado di partecipazione di ogni distributore alla politica della [OSCURATO:PERSONA] e neanche gli elementi sui quali essa si è basata per dimostrare questa partecipazione. Essa osserva che la stessa ammenda è stata inflitta a quattro dei cinque distributori, mentre, a suo parere, dai documenti del fascicolo risultava sufficientemente che il «contributo», consapevole o meno, dei vari distributori era molto diverso.
46 In secondo luogo, essa fa presente che, nel corso del procedimento amministrativo, aveva sostenuto che, anche supponendo che avesse violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, cosa che essa nega, non occorreva infliggerle una sanzione data la natura occasionale e secondaria delle sue due comunicazioni telefoniche. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tale argomento, mentre avrebbe esplicitamente rinunciato ad infliggere un'ammenda alla [OSCURATO:PERSONA]. Eppure, la ricorrente avrebbe opposto una difesa analoga a quella di questa impresa e la sua situazione sarebbe stata quasi identica a quella di quest'ultima. Il fatto che la ricorrente non abbia mai sostenuto che vi era un divieto di esportazione sarebbe suggerito dal fatto che un tale divieto non le sarebbe mai stato imposto.
47 La ricorrente contesta l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui questa avrebbe nutrito dubbi circa l'imputabilità, alla [OSCURATO:PERSONA], di una violazione del Trattato. La ricorrente ritiene che la remissione di un'ammenda per un'infrazione considerata provata non debba dipendere dalla misura dei dubbi che nutre la [OSCURATO:PERSONA] nella sua valutazione.
48 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver sufficientemente motivato l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Per quanto riguarda la parte avuta dalla ricorrente nell'infrazione, essa sarebbe stata definita ai punti 24, 25, 70 e 76 del preambolo della decisione. Per quanto riguarda il relativo importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe fissato, come indicato al punto 78 del preambolo della decisione, tenendo conto effettivamente del grado di partecipazione di ogni distributore all'infrazione. Essa avrebbe anche tenuto conto del ruolo dei vari distributori «nel contesto della politica generale della [OSCURATO:PERSONA] di proibire qualsiasi esportazione dei suoi prodotti». Queste considerazioni l'avrebbero indotta ad infliggere solo alla [OSCURATO:PERSONA] un'ammenda rilevante, proporzionata al suo fatturato. Per contro, essa avrebbe inflitto ai distributori solo un'ammenda forfettaria di un importo poco elevato. L'idea sottostante a questa decisione sarebbe che la [OSCURATO:PERSONA] era stata la principale responsabile, mentre la responsabilità dei distributori sarebbe consistita in una semplice collaborazione al funzionamento del sistema diretto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, poiché si trattava della collaborazione al funzionamento di uno stesso sistema e le ammende considerate dovevano avere inoltre un carattere forfettario ed ammontare ad un importo non molto elevato, non le sembrava opportuno operare una distinzione tra i distributori.
49 Tuttavia, un'eccezione sarebbe stata fatta a favore della [OSCURATO:PERSONA], il distributore belga, poiché la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non disporre di prove altrettanto solide della sua partecipazione all'attuazione della politica della [OSCURATO:PERSONA]. Il solo documento di cui essa avrebbe disposto sarebbe un telefax del 27 febbraio 1989 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. In tale telefax, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe lamentata del prezzo «incredibile» delle palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] che transitavano per il Belgio a destinazione dell'Italia e avrebbe chiesto come tali prezzi potessero essere applicati. [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe concluso che l'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], cioè che essa non faceva che negoziare i prezzi con la [OSCURATO:PERSONA], non sembrava del tutto inverosimile. Per contro, nella telecopia 16 luglio 1987 e nella nota interna 20 giugno 1988 concernente la ricorrente, si tratterebbe non di prezzi ma unicamente dell'apparizione sul mercato dei [OSCURATO:PERSONA] di palle da tennis non provenienti dalla ricorrente e della cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima al fine di accertare la provenienza di queste importazioni parallele. Questi documenti avrebbero quindi un contenuto del tutto diverso da quello del telefax della [OSCURATO:PERSONA].
50 [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento della ricorrente secondo cui quest'ultima avrebbe presentato la stessa difesa della [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, come risulta dal punto 77 del preambolo della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato all'audizione l'esistenza dell'infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche fornito da allora la sua collaborazione all'indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre dal punto 77 del preambolo risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata penalizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe posto fine all'accordo di distribuzione poiché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifiutata di cooperare nell'ambito del suo sistema di divieto di esportazioni. In ogni caso, la ricorrente non dovrebbe difendere la [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha presentato alcun ricorso contro la decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
51 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-46/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1039, punto 19). Inoltre una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 66).
52 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato nella decisione quale fosse il grado di partecipazione di ogni distributore alla politica della [OSCURATO:PERSONA] nonché gli elementi sui quali essa si è basata per dimostrare questa partecipazione. Per quanto riguarda più precisamente la ricorrente, il suo grado di partecipazione risulta in particolare dai punti 24, 25, 57, 70 e 76-78 del preambolo nonché dall'art. 1, sesto comma, della decisione. Dall'analisi svolta sopra ai punti 36-44 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente giustificato e motivato la sua decisione nella parte in cui essa constata la partecipazione della ricorrente all'esecuzione di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis [OSCURATO:PERSONA] per attuare la politica di quest'ultima.
53 Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, le ammende sono uno strumento della politica della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA], per cui essa deve disporre di un margine di discrezionalità nel fissare i loro importi al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], sopra menzionata, punto 59).
54 Ora, dall'art. 2, primo comma, della decisione, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto un'ammenda forfettaria per un importo non molto elevato ai distributori della [OSCURATO:PERSONA]. Occorre anche rilevare che i distributori hanno tutti fornito la loro collaborazione al funzionamento dello stesso sistema. In una tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad operare una distinzione tra i vari distributori, né a motivare specificamente per ogni distributore l'importo dell'ammenda che gli è stata inflitta. Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha superato i limiti del suo potere discrezionale.
55 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui non occorreva infliggerle una sanzione data la natura occasionale e secondaria delle due comunicazioni telefoniche, risulta sopra dal punto 43 che la partecipazione della ricorrente alla politica della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata attiva. [OSCURATO:PERSONA] quindi giustamente non ha tenuto conto di questo argomento della ricorrente. A tal proposito occorre anche ricordare che costituisce giurisprudenza costante il fatto che, benché a norma dell'art. 190 del Trattato la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-149/89, Sotralentz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1127, punto 73).
56 Infine, la ricorrente non può utilmente far valere il fatto che nessuna ammenda sia stata inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, un ricorrente non può fondatamente trarre argomenti da una tale circostanza ai fini di sfuggire esso stesso alla sanzione inflittagli per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, quando il giudice comunitario non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di quest'altra impresa (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punto 197, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sopra menzionata, punto 176).
57 Le conclusioni intese all'annullamento dell'ammenda devono di conseguenza essere respinte.
58 Da tutto quanto precede deriva che il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.