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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 10997/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27757/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in R oma, piazza Cavour,presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 365/2019 depositata il7/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 355/2017, respingeva la domanda proposta ex artt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67 l. fall. da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la revoca dei pagamenti effettuati dalla società in bonis in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza, ritenendo che gli stessi fossero stati effettuati nei termini d’uso fra le parti e rientrassero così nell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall..

2. La Corte d’appello di Perugiaha accolto l’appello proposto da ll’ A.S. contro la decisione.

Harileva to che, benché sin dal 2005 [OSCURATO:SOCIETA] avesse iniziato a pagare le forniture con ritardo, contenuto però entro un termine di venti – trenta giorni, “ al 2007, e quindi al semestre antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, i ritardi erano sempre aumentati, sino ad arrivare agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del giudizio” (così, testualmente, la sentenza alla pag. 4, 2° cpv).

Ha quindi ritenuto che simili ritardi non rientrassero nei termini d’uso, come del resto comprovato dai numerosi solleciti (di cui avevano esaustivamente riferito i testi escussi) che [OSCURATO:SOCIETA] , per il tramite di suoi dipendenti, aveva provveduto a inviare a [OSCURATO:SOCIETA] nell’ultimo periodo.

Ha poi affermato che i medesimi solleciti dimostravano la scientia decoctionisdella compagine appellata.

Ha aggiunto che la prova della sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione emergeva da ulteriori, plurime circostanze conosciute nel mondo produttivo (articoli di stampa che trattavano della precaria situazione della [OSCURATO:SOCIETA]; pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2008 della società; rifiuto di KPMG di esprimere il proprio parere sul bilancio per l’anno successivo; attivazione della cassa integrazione per i dipendenti; sospensione delle forniture e interruzione dell’attività produttiva).

Ha pertanto dichiarato l’inefficacia dei pagamenti dedotti in giudizio, per l’importo di € 41.600,e ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla procedura appellante la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

3. [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata il 7 giugno 2019, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67, commi 2 e 3, lett. a), l. fall.: la corte d'appello, pur riconoscendo che i ritardi nei pagamenti di [OSCURATO:SOCIETA] risalivano al 2005, ed erano arrivati nel 2007 a 80/90 giorni, ha negato che rientrassero nei termini d'uso i pagamenti di cui era stata richiesta la revoca, che erano avvenuti con un ritardo della medesima consistenza; i giudici distrettuali, a dire della ricorrente, non hanno tenuto conto che la sentenza dichiarativa dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA] è stata emessa il 18 maggio 2011, e che dunque il cd. periodo sospetto non risaliva al 2007, ma, dovendo essere calcolato a ritroso da tale data, si arrestava al 17 novembre 2010, oppure hanno limitato la valutazione dei termini d'uso esistenti fra le parti al periodo anteriore al 2007. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 67, commi 2 e 3, lett. a), l. fall.: la corte d'appello -in tesi - non avrebbe compiuto un pruden te apprezzamento delle prove disponibili, omettendo di analizzare compiutamente tutti i pagamenti intervenuti fra le parti dal 2005 al 2010 ai fini della valutazione in concreto dei termini d'uso esistenti e limitando la propria disamina sino al 2007; i giudici distrettuali, inoltre, avrebbero dato indebita prevalenza, nella individuazione dei termini d'uso, alle dichiarazioni testimoniali rese dai soli testi della procedura appellante, escludendo invece la valutazione sia delle prove documentali, sia delle prove testimoniali offerte a tal fine da [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa, costituiti, fra l’altro: i) dalla documentazione relativa a tempi e modalità di pagamento delle fatture adottati dalle parti nel periodo ricompreso fra il 2005 e il 2010; ii) dall'insussistenza di solleciti scritti; iii) dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.4 Il sesto motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 116 cod. proc. civ e 67 l. fall.: la sentenza impugnata sarebbe viziata da incoerenza e illogicità nella parte in cui haritenuto i pagamenti tardivi come non rientranti nei termini d'uso, pur avendo riconosciuto che fra le parti i pagamenti avvenivano in ritardo sin dal 2005.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente e in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Cass.27939/2020), in termini che questo collegio condivide appieno, che l'eccezione posta dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. va intesa “nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore -adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi”.

“L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, all'art. 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.)”.

La norma, quindi , richiede la dimostrazione “della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti” (Cass. 9851/2019). 5.2 La corte di merito, chiamata a verificare la revocabilità di due pagamenti effettuati all’interno del periodo sospetto (pacificamente decorrente a ritroso dal 18 maggio 2011), ha sovvertito la decisione di primo grado, che aveva ravvisato l’esistenza dei presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., facendo riferimento al fatto che i ritardi invalsi nella prassi negoziale, sempre contenuti tra i venti e i trenta giorni a partire dal 2005, “approssimandosi, invece, al 2007” “erano sempre aumentati fino ad arrivare agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del presente giudizio” .

Una simile valutazione risulta viziata, innanzitutto, perché il giudice d’appello, pur essendo tenuto a verificare l’esistenza di una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, non si è preoccupato di accertare quale fosse la consuetudine negoziale invalsa fra le parti in un’epoca prossima ai pagamenti revocandi, arrestando la propria analisi a condotte risalenti a quattro anni addietro e dunque non significative della “normalità” di un atto di adempimento compiuto in coerenza con la pratica esistente al momento della sua esecuzione.

Risulta altresì fondata la doglianza concernente l’omesso esame della documentazione relativa ai pagamenti avvenuti in epoca più recente, che doveva essere esaminata dalla corte di merito al fine di verificare se la prassi seguita dalle parti a partire dal 2007 fosse proseguita anche nel periodo successivo o avesse registrato de i significativi mutamenti.

Per di più,la motivazione offerta si prospetta come contraddittoria (o quanto meno apodittica) laddove, da un lato, riconosce che i ritardi erano “sempre” aumentati fino ad arrivare “agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del presente del giudizio”, dall’altro nega rilevanza a comportamenti coerenti con una simile consuetudine ai fini dell’applicazione dell’esenzione in discorso (senza spiegare perché la lievitazione dei tempi di pagamento riscontrata fin dal 2007 non fosse idonea ad assurgere a prassi consolidata).

Giova precisare, infine, come non assumesse rilievo, al fine di sminuire la rilevanza di un’attuale prassi di dilazione nei pagamenti eventualmente esistente nei rapporti fra le parti, il riferimento ai solleciti effettuati nei confronti della debitrice.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che “se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale” (Cass. 7580/2019).

6. L’accoglimento dei motivi esaminati nei termini appena illustrati comporta l’assorbimento dei profili di censura riguardanti la scientia decoctionisnonché delle ulteriori doglianze prospettate.

7. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione,la quale, nel procedere a un nu ovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27757/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in R oma, piazza Cavour,presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 365/2019 depositata il7/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 355/2017, respingeva la domanda proposta ex artt. 49 d. lgs. 270/1999 e 67 l. fall. da [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la revoca dei pagamenti effettuati dalla società in bonis in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza, ritenendo che gli stessi fossero stati effettuati nei termini d’uso fra le parti e rientrassero così nell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.. 2. La Corte d’appello di Perugiaha accolto l’appello proposto da ll’ A.S. contro la decisione. Harileva to che, benché sin dal 2005 [OSCURATO:SOCIETA] avesse iniziato a pagare le forniture con ritardo, contenuto però entro un termine di venti – trenta giorni, “ al 2007, e quindi al semestre antecedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza, i ritardi erano sempre aumentati, sino ad arrivare agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del giudizio” (così, testualmente, la sentenza alla pag. 4, 2° cpv). Ha quindi ritenuto che simili ritardi non rientrassero nei termini d’uso, come del resto comprovato dai numerosi solleciti (di cui avevano esaustivamente riferito i testi escussi) che [OSCURATO:SOCIETA] , per il tramite di suoi dipendenti, aveva provveduto a inviare a [OSCURATO:SOCIETA] nell’ultimo periodo. Ha poi affermato che i medesimi solleciti dimostravano la scientia decoctionisdella compagine appellata. Ha aggiunto che la prova della sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione emergeva da ulteriori, plurime circostanze conosciute nel mondo produttivo (articoli di stampa che trattavano della precaria situazione della [OSCURATO:SOCIETA]; pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2008 della società; rifiuto di KPMG di esprimere il proprio parere sul bilancio per l’anno successivo; attivazione della cassa integrazione per i dipendenti; sospensione delle forniture e interruzione dell’attività produttiva). Ha pertanto dichiarato l’inefficacia dei pagamenti dedotti in giudizio, per l’importo di € 41.600,e ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla procedura appellante la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda al saldo. 3. [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata il 7 giugno 2019, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67, commi 2 e 3, lett. a), l. fall.: la corte d'appello, pur riconoscendo che i ritardi nei pagamenti di [OSCURATO:SOCIETA] risalivano al 2005, ed erano arrivati nel 2007 a 80/90 giorni, ha negato che rientrassero nei termini d'uso i pagamenti di cui era stata richiesta la revoca, che erano avvenuti con un ritardo della medesima consistenza; i giudici distrettuali, a dire della ricorrente, non hanno tenuto conto che la sentenza dichiarativa dell’insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA] è stata emessa il 18 maggio 2011, e che dunque il cd. periodo sospetto non risaliva al 2007, ma, dovendo essere calcolato a ritroso da tale data, si arrestava al 17 novembre 2010, oppure hanno limitato la valutazione dei termini d'uso esistenti fra le parti al periodo anteriore al 2007. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 67, commi 2 e 3, lett. a), l. fall.: la corte d'appello -in tesi - non avrebbe compiuto un pruden te apprezzamento delle prove disponibili, omettendo di analizzare compiutamente tutti i pagamenti intervenuti fra le parti dal 2005 al 2010 ai fini della valutazione in concreto dei termini d'uso esistenti e limitando la propria disamina sino al 2007; i giudici distrettuali, inoltre, avrebbero dato indebita prevalenza, nella individuazione dei termini d'uso, alle dichiarazioni testimoniali rese dai soli testi della procedura appellante, escludendo invece la valutazione sia delle prove documentali, sia delle prove testimoniali offerte a tal fine da [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa, costituiti, fra l’altro: i) dalla documentazione relativa a tempi e modalità di pagamento delle fatture adottati dalle parti nel periodo ricompreso fra il 2005 e il 2010; ii) dall'insussistenza di solleciti scritti; iii) dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.4 Il sesto motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 116 cod. proc. civ e 67 l. fall.: la sentenza impugnata sarebbe viziata da incoerenza e illogicità nella parte in cui haritenuto i pagamenti tardivi come non rientranti nei termini d'uso, pur avendo riconosciuto che fra le parti i pagamenti avvenivano in ritardo sin dal 2005. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente e in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida, sono fondati, nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Cass.27939/2020), in termini che questo collegio condivide appieno, che l'eccezione posta dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. va intesa “nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore -adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi”. “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, all'art. 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.)”. La norma, quindi , richiede la dimostrazione “della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti” (Cass. 9851/2019). 5.2 La corte di merito, chiamata a verificare la revocabilità di due pagamenti effettuati all’interno del periodo sospetto (pacificamente decorrente a ritroso dal 18 maggio 2011), ha sovvertito la decisione di primo grado, che aveva ravvisato l’esistenza dei presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., facendo riferimento al fatto che i ritardi invalsi nella prassi negoziale, sempre contenuti tra i venti e i trenta giorni a partire dal 2005, “approssimandosi, invece, al 2007” “erano sempre aumentati fino ad arrivare agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del presente giudizio” . Una simile valutazione risulta viziata, innanzitutto, perché il giudice d’appello, pur essendo tenuto a verificare l’esistenza di una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, non si è preoccupato di accertare quale fosse la consuetudine negoziale invalsa fra le parti in un’epoca prossima ai pagamenti revocandi, arrestando la propria analisi a condotte risalenti a quattro anni addietro e dunque non significative della “normalità” di un atto di adempimento compiuto in coerenza con la pratica esistente al momento della sua esecuzione. Risulta altresì fondata la doglianza concernente l’omesso esame della documentazione relativa ai pagamenti avvenuti in epoca più recente, che doveva essere esaminata dalla corte di merito al fine di verificare se la prassi seguita dalle parti a partire dal 2007 fosse proseguita anche nel periodo successivo o avesse registrato de i significativi mutamenti. Per di più,la motivazione offerta si prospetta come contraddittoria (o quanto meno apodittica) laddove, da un lato, riconosce che i ritardi erano “sempre” aumentati fino ad arrivare “agli ottanta e ai novanta giorni delle fatture relative ai pagamenti oggetto del presente del giudizio”, dall’altro nega rilevanza a comportamenti coerenti con una simile consuetudine ai fini dell’applicazione dell’esenzione in discorso (senza spiegare perché la lievitazione dei tempi di pagamento riscontrata fin dal 2007 non fosse idonea ad assurgere a prassi consolidata). Giova precisare, infine, come non assumesse rilievo, al fine di sminuire la rilevanza di un’attuale prassi di dilazione nei pagamenti eventualmente esistente nei rapporti fra le parti, il riferimento ai solleciti effettuati nei confronti della debitrice. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che “se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale” (Cass. 7580/2019). 6. L’accoglimento dei motivi esaminati nei termini appena illustrati comporta l’assorbimento dei profili di censura riguardanti la scientia decoctionisnonché delle ulteriori doglianze prospettate. 7. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione,la quale, nel procedere a un nu ovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
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