CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza con rinvio, limitatamente all’omessa condanna della parte privatasoccombente alle spese in favore dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Lecceha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 31 gennaio 2019,appellata dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statoassolto dalla contestazione di falsità in testamento pubblico.Con la medesima sentenza, la Corte di appello ha condannato la parte civileal pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, mentre non si èpronunciata sulle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dall’imputato.2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, [OSCURATO:PERSONA],lamentando (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.) lamancata condanna della parte civile appellante al pagamento delle spese legalisostenute dall’imputato per il giudizio di appello, nonostante la soccombenza dellaparte civile (il cui appello era stato respinto) e la richiesta di condanna alle speseritualmente formulata dall’imputato nel corso del giudizio di secondo grado.3. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale chiedel’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa condanna della parte civileal pagamento delle spese sostenute dall’imputato.La parte civile ha depositato una memoria con la quale chiede dichiararsil’inammissibilità del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: il ricorsoviolerebbe, anzitutto, il principio di “autosufficienza”, perché sarebbe privo deglidell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., non attribuirebbe inoltre all’imputatoassolto il diritto ad ottenere il pagamento per le spese legali; il giudice di merito,in ogni caso, poteva discrezionalmente compensare le spese tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Preliminarmente deve osservarsi che non si pone alcun problema di“autosufficienza” del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], inquanto la sua richiesta, volta ad ottenere la condanna della parte civile alpagamento delle spese legali nel giudizio di appello, emerge dalla stessa sentenzaimpugnata, in cui sono riportate le conclusioni rassegnate dalle parti.3. Nel merito, deve osservarsi che l’art. 541, comma 2 cod. proc. pen.statuisce «Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o cheassolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne èfatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processualisostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile,sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale.Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causatiall'imputato o al responsabile civile».In linea generale, dunque, la condanna al pagamento delle spese dirappresentanza in giudizio, sostenute dall’imputato e dalla parte civile, segue laregola della “soccombenza”, salvo che il Giudice ritenga, per giustificati motivi, dicompensare le spese sostenute da ciascuna parte.Questa Corte ha per di più rimarcato che «In tema di condanna della partecivile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensidell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, inanalogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc.civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018)»(Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110 – 01).Nella motivazione della citata pronuncia si è in particolare osservato che leragioni che giustificano la compensazione devono essere tali da «esulare dallafisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza dell'esito delgiudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte, ovvero dalla eventualemolteplicità delle parti processuali o delle questioni controverse. Diversamenteopinando, infatti, il confine tra equità ed arbitrio si presenterebbe in concreto didifficile individuazione, con il rischio di svuotare di contenuto la regola generaledella soccombenza».Ragioni di coerenza del sistema impongono inoltre di ritenere che, anche nelcaso in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, debbano valere glistessi principi vigenti nel giudizio civile, ove la compensazione delle spese tra leparti, anche a seguito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018, è ammessasolo per "gravi ed eccezionali" motivi.Nessun rilievo può infine attribuirsi al fatto che l’imputato venga assolto conformula “dubitativa”, giacché l’art. 541 cod. proc. pen. esclude la possibilità dicondanna della parte civile alla rifusione delle spese verso l'imputato soltantoladdove l'assoluzione sia pronunciata per difetto d'imputabilità, senza contemplareulteriori deroghe.Perfino una sentenza di condanna dell’imputato, del resto, potrebbe nonessere di per sé ostativa al suo diritto di ottenere il rimborso delle spese legalidalla parte civile, qualora la domanda risarcitoria di quest’ultima fosse comunquerespinta.4. Venendo al caso in esame, una volta rigettato l’appello proposto dalla partecivile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato, la Corte di appello di Lecce(stante la richiesta ritualmente formulata dalla parte risultata vincitrice), avrebbedovuto necessariamente condannare la parte civile alla rifusione delle spese legalio procedere alla compensazione delle spese.In tale seconda ipotesi, tuttavia, la Corte territoriale, oltre a dover renderemanifesta tale determinazione, avrebbe dovuto anche fornire una motivazioneadeguata in ordine alle ragioni eccezionali che, nonostante la piena soccombenzadella parte civile, giustificavano la compensazione.5. L’omessa condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenutedall’imputato, in assenza altresì di compensazione disposta, imponel’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto.Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio va disposto al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Si rimanda al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente all'omessa pronuncia sullaistanza di condanna della parte civile impugnante alla rifusione delle speseprocessuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia al giudice civile competenteper valore in grado di appello.Spese al definitivo.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]