CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28695 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- VERSITARIO – [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 01264690874), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] relli (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41R30 C351H) -ricorrente principale - controricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione (P.I.: 02413000874), in persona del liquidatore, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T06 F892O) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R02 B428G) -ricorrente incidentale - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 219/2020, pubblicata in data 10 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA] ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti dell’ERSU di Catania (nelle forme del pignoramento Ric. n. 28695/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28695/2020 Numero sezionale 4696/2022 presso terzi), sulla base di titolo esecutivo costituito da con-Numero di raccolta generale 15845/2022Data pubblicazione 17/05/2022 tratto di locazione stipulato in forma pubblica. L’ente debitore ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sen- si dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Ca- tania. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, respingendo il gravame reciprocamente proposto da entrambe le parti avverso la stessa. Ricorre l’ERSU di Catania, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta ricorre, con distinto ricorso, sulla base di tre motivi. Av- verso il ricorso di quest’ultima resiste con ulteriore controri- corso l’ERSU di Catania. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che entrambi i ricorsi fossero destinati ad es- sere dichiarati inammissibili. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità di entrambi i ricorsi proposti dalle parti (se- gnatamente, quello dell’ERSU di Catania va qualificato come principale, essendo stato notificato per primo, mentre va qua- lificato come incidentale quello successivo della SAR Costru- zioni S.r.l.). La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 10 febbraio 2020. Ric. n. 28695/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28695/2020 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4696/2022Numero di raccolta generale 15845/2022 sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione Data pubblicazione 17/05/2022 successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 10 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- ne Covid”) è rimasto differito, dunque, sino al 14 ottobre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Ric. n. 28695/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28695/2020 Numero sezionale 4696/2022 Il ricorso principale dell’ERSU di Catania è datato novembre Numero di raccolta generale 15845/2022Data pubblicazione 17/05/2022 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in data 9 novembre 2020. Quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. è datato 13 novembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in data 13 novembre 2020 Entrambi i ricorsi sono dunque tardivi e, come tali, inammissi- bili. 2. Entrambi i ricorsi (principale e incidentale) sono dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soccombenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (con riferimento ad en- trambi i ricorsi). per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, principale e in- cidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e Ric. n. 28695/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28695/2020 Numero sezionale 4696/2022 nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1Numero di raccolta generale 15845/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28695/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A