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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17931/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17994 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17994del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (P.I.: 02939170045), in persona del socio accomandatario, le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B12 E897Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a sua volta co- stituita nel presente giudizio a mezzo della rappresen- tante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L25 G388F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti n. 674/2020 emessa in data 2 novembre 2020 (e pubblicata in data 26 novembre 2020), nonché dell’ordinanza della Corte d’appello di Torinon. 632 /2021 , pubblicata in data 25 maggio 2021; Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di pagamento per l’importo di € 131.869,04 sulla base di due con- tratti di mutuo fondiario stipulati in forma pubblica.

La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Asti.

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’ap- pello della società opponente, ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA].,sia contro la sentenza di primo grado che contro l’ordinanza della corte d’appello, in entrambi i casi sulla base di cinquemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che si as- sume essere cessionaria del credito originariamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Il controricorso è stato notificato in data 1° settembre 2021, a fronte di ricorso notificato in data 23 giugno 2021.

Esso è, quindi,tardivo ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in quanto notificato oltre 40 gg. dalla notifica del ricorso, tenuto conto che nella specie, trattandosi di opposizione in materia di esecuzione for- zata, non è applicabile il regime della sospensione feriale dei termini processuali.

Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 La costituzione della società controricorrente è, pertanto, da ri- tenersi irregolare, anche con riguardo alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., consentita esclusivamente alle parti regolarmente costituite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022, Rv. 663779 –01; Sez. 3 , Ordinan za n. 34791 del 17/11/2021, Rv. 663181 - 01 Sez. 5 , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021, Rv. 661609 -01); Sez.

L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020, Rv. 659281 –02; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019, Rv. 653584 – 01) .

Del contenuto di tale me- moria non può quindi tenersi conto. 2.Il ricorso è senz’altro inammissibile nella parte in cui esso è diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame della ricor- rente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c. (e ciò anche a prescindere da ulteriori motivi di possibile inammis- sibilità).

In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 –01, in cui si precisa altresì che «l’or- dinanza diinammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis : Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 , Rv. 645477 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018 , Rv. 650429 –01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14312 del 05/06/201 8 , Rv. 649145 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 , Rv. 666324 -01).

Siffatti vizi, nella specie, sono palesemente insussistenti e, co- munque, neanche dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua domanda; e tanto è a dirsi –in base ai principi di diritto appena richiamati –anche in relazione al primo motivo, con il quale si sostiene che la corte d’appello avrebbe in sostanza omesso di motivare adeguatamente in ordine ad uno dei motivi dell’ap- pello.

Con i primi quattro motivisono, in effetti, poste questioni atti- nenti al merito della controversia e non questioni relative a vizi processuali dell’ordinanza.

Con il quinto motivo, la ricorrente parepoi sostenere, (peraltro, per quanto parrebbe, in realtà al solo fine di invocare la com- pensazione delle spese delsecondo grado del giudizio ), che la motivazione con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello è in sostanza una motivazione nuova e diversa rispetto a quella posta a base della decisione di primo grado.

In realtà la corte d’appello si è limitata a rilevare che i motivi di gravame erano palesemente infondati e, come tali, non ave- vano ragionevoli probabilità di accoglimento, senza affatto so- stituire la motivazione della decisione di primo grado con una diversa, ma, al più, integrandola.

D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui va certamente data continuità, «l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente di- verso”da quello seguito nella pronuncia impugnata, non confi- gurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale» (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 , Rv. 655096 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 13835 del 22/05/2019 , Rv. 654258 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26915 del 26/11/2020 , Rv. 659927 -01).

Quindi, nella specie è da ritenere impugnabile esclusivamente la sentenza di primo grado, il che comporta l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza pronunciata dalla corte d’appello ai sensi degli artt. 348 bise ter c.p.c..

3. Il ricorso r isulta , invece , manifestamente infondato nella parte in cui esso è diretto ad impugnare la sentenza di primo grado. 3.1Con il primo motivo si denunzia: « Art. 360 cpc c. 1 n. 4 : Violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.: travisamento dei motivi di opposizione e del thema decidendum e mancato esame-pronuncia su di essa (Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, n.20341)».

Con il secondo motivo, che nello stesso ricorso si dichiara es- sere connesso al primo, si denunzia: «Art. 360, n. 3 cpc: viola- zionedell’art. 61 cpc e dell’ art. 183, 4° c. , cpc: mancata nomina di CTU e mancata richiesta di chiarimenti».

La società ricorrente sostieneche «La sentenza appare chiara- mente ignorare la struttura, le eccezioni, le argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA], affermando addirittura che vi sia un’unica accezione mentre sono molte.

Poi dimostra non conoscenza della materia monetaria e ciononostante non dispone la richiesta ctu».

Con il terzo motivosi denunzia «Art. 360 n. 3 cpc: violazione di norme: artt. 127, 128 TFUE, 10 e 114 bis TUB, 1813 cc».

La società ricorrente, a chiarimento dell’oggetto della sua cen- sura,precisa quanto segue : Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 «Il Tribunale ha confuso la creazione di moneta elettronica (prevista e regolamentata) con la creazione di moneta contabile (non consentita alle banche non centrali); ha poi frainteso le eccezioni di illecita creazione della moneta come eccezioni di inidoneità a realizzare il mutuo (mediante la traditio pecuniae) dell’accredito sul conto di disponibilità; indi, col non credibile dire che l’esposizione di questa difesa sia confusa, ha eluso il richiesto esame di legittimità della prassi bancaria di creazione di moneta contabile nell’atto del prestare, rispetto a precise norme di diritto positivo –creazione documentalmente provata.

E questa è tutta la motivazione della sentenza, che non esa- mina nel merito le due eccezioni fondamentali sollevate dalla scriventedifesa, che qui si ricordano, e che comportano la do- verosità di dichiarare nullo e inefficace il mutuo: “-a)la moneta scritturale creata dalla banca di credito non è una moneta; -b) in subordine, quand’anche sia moneta, non è Euro, e la sua cessione e contabilizzazione come se fosse Euro è illecita e de- termina la nullità o inefficacia del contratto di mutuo per aliud pro alio, inadempimento e altro ancora.” Ossia: o il mutuo è inefficace, anzi non sussiste, perché o a) non è avvenuta la tra- ditio di una qualsiasi cosa che possa essere ritenuta ‘moneta’; oppure b) il mutuo è nullo perché l’oggetto della traditio è ille- cito, è contrario alle leggi e ai trattati (che prevalgono sulle leggi nazionali)».

Con il quarto motivosi denunzia «Art. 360 n. 4 cpc: violazione dell’art. 112e dell’art. 132 CPC: omessa decisione, omessa mo- tivazione».

La società ricorrente deduce che «Il Tribunale ha eluso l’esame delle eccezioni e domande di cui al motivo 3, violando il dovere di pronuncia e il dovere di motivazione, oltreché le citate norme di legge e trattato.

Lo ha eluso col dire che tratterebbesi di que- stioni politiche o non giuridiche, mentre, al contrario, trattasi di precisi articoli di legge, puntualmente e ripetutamente indicati, Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 sui quali la sentenza ha omesso di pronunciarsi in relazione alle eccezioni di questa difesa».

I primi quattro motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essisono in parte inammissibili ed in parte manifestamente in- fondati.

Si premette che il tribunale ha accertato, in fatto, che i contratti stipulati tra le parti avevano ad oggetto la concessione in mutuo di determinate somme di danaro (in valuta “ euro ” ) , che tali somme erano effettivamente esistenti ed erano state regolar- mente oggetto di accredito bancario(con le consuete modalità di scritturazione elettronica,in forma di annotazione contabile) in favore della società mutuataria (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza: «è certo e sinanche pacifico che, nella fattispe- cie in esame, l’istituto di credito abbia siglato, per rogito nota- rile, contratti di mutuo, con EdilCopec, cui seguiva l’accredito bancario delle somme oggetto del negozio giuridico -e su detti titoli si radica, per l’appunto, la esecuzione»).

Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto che fos- sero destituite di fondamento le argomentazioni con le quali la società opponente aveva sostanzialmente sostenuto che, in realtà, in questo modo era stata creata dalla banca una “mo- neta scritturale” (o “contabile”) che non sarebbe qualificabile come moneta e che, in ogni caso, quand’anche qualificabile come tale, essa non sarebbe “euro”, onde la sua utilizzazione sarebbe illecita e determinerebbe la «nullità o inefficacia del contratto di mutuo per aliud pro alio, inadempimento o altro ancora».

La decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme agli indirizzi di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni ido- nee ad indurre a rimeditare, secondo i quali «la consegna ido- nea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilitàgiuridica da parte del mutuatario, ricava- bile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni conta- bili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le mi- sure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01) e « il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determi- nata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la “tradito rei” può essere rea- lizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ir- rilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripia- namento del saldo negativo del conto stesso » (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 37654del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 23149del 25/07/2022, Rv. 665427 – 01; nel me- desimo senso, in una fattispecie relativa alle medesime parti della vicenda di cui alla presente controversia e nella quale ri- sultavano avanzate eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle qui in esame: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31920 del 6/12/2019).

In altri termini, l’assunto della società ricorrente secondo il quale le modalità con cui erano stati conclusi e con le quali era stata data esecuzioneai contratti di mutuo oggetto di contro- versia sarebbero illegittime, in quanto non sarebbero state Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 effettivamente trasferite alla mutuataria somme di danaro in valuta legale corrente, ma sarebbe stata illecitamente creata “moneta contabile” e, comunque, non in valuta corrente, è ri- masto sfornita di prova secondo il giudice del merito e, trattan- dosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato fondato sulla valutazione delle prove, esso certamente non è sindaca- bile nella presente sede.

Le argomentazioni della società ricorrente, per un verso, pre- tendono, quindi, di rimettere in discussione accertamenti di fatto incensurabilmente svolti dal giudice del merito in ordine all’effettiva esistenza dell’oggetto ed alle modalità di attua- zione, in concreto, dei contratti di mutuo, il che non è consen- tito nella presente sede; per altro verso, risultano manifesta- mente infondate in diritto, con riguardo alla pretesa illiceità del contratto di mutuo realizzato mediante accredito su conto cor- rente bancario delle somme mutuate in favore del mutuatario, assunto che costituisce in definitiva la effettiva sostanza delle argomentazioni giuridiche poste a base dell’opposizione, al di là delle digressioni di carattere politico, finanziarioe socio-econo- mico che ne costituiscono il contorno, ne appesantiscono il con- tenuto e ne minano la stessa chiarezza e sinteticità, almeno per quello che la Corte ritiene effettivamente possibile evincere dal suo contenuto (integralmente richiamato nel ricorso), e ciò no- nostante la società insista, del tutto infondatamente, nel soste- nere il contrario. 3.2Con il quinto motivo si denunzia « Art. 360 n. 3 cpc : viola- zione di norme: artt. 91 e 92 cpc».

La società ricorrente sostiene che «in quanto ha sostituito la motivazione della sentenza di primo grado –palesemente ini- donea– c on una nuova, l’ordinanza della CA avrebbe dovuto perlomeno compensare le spese di lite per ambo i gradi di giu- dizio».

Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 Il motivo di ricorso in esame è,in realtà, diretto avverso l’ordi- nanza della corte d’appello e non avverso la sentenza di primo grado, coincidendo anche letteralmente con il quinto motivo del ricorso espressamente diretto avverso la predetta ordinanza.

Come tale esso è, di per sé, inammissibile, per le ragioni già illustrate in precedenza, cui si fa espresso rinvio.

Va, comunque,ribadito che non è in alcun modo condivisibile l’assunto della ricorrente secondo il quale la corte d’appello avrebbe “sostituito” con una nuova e diversa motivazione quella posta a base della sentenza di primo grado, essendosi invece essa limitata a rilevare l’insussistenza di ragionevoli pro- babilità di accoglimento del gravame (al più meramente inte- grando quella motivazione).

In ogni caso, essendo anche nella presente sede rimasto con- fermato il rigetto integrale dell’opposizione e, quindi, l’integrale soccombenza della parte opponente, la condanna di quest’ul- tima al pagamento delle spese di lite, sia del primo che del se- condo grado del giudizio, è incontestabile, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza che possa avere spazio la pretesa di una compen- sazione di tali spese, trattandosi di potere discrezionale del giu- dice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 de l 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 28492del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 7607 del 31/03/2006 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) .

Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto regolare attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17994 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17994del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (P.I.: 02939170045), in persona del socio accomandatario, le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B12 E897Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a sua volta co- stituita nel presente giudizio a mezzo della rappresen- tante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L25 G388F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti n. 674/2020 emessa in data 2 novembre 2020 (e pubblicata in data 26 novembre 2020), nonché dell’ordinanza della Corte d’appello di Torinon. 632 /2021 , pubblicata in data 25 maggio 2021; Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. precetto di pagamento per l’importo di € 131.869,04 sulla base di due con- tratti di mutuo fondiario stipulati in forma pubblica. La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Asti. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’ap- pello della società opponente, ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA].,sia contro la sentenza di primo grado che contro l’ordinanza della corte d’appello, in entrambi i casi sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che si as- sume essere cessionaria del credito originariamente spettante a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Il controricorso è stato notificato in data 1° settembre 2021, a fronte di ricorso notificato in data 23 giugno 2021. Esso è, quindi,tardivo ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in quanto notificato oltre 40 gg. dalla notifica del ricorso, tenuto conto che nella specie, trattandosi di opposizione in materia di esecuzione for- zata, non è applicabile il regime della sospensione feriale dei termini processuali. Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 La costituzione della società controricorrente è, pertanto, da ri- tenersi irregolare, anche con riguardo alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., consentita esclusivamente alle parti regolarmente costituite (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022, Rv. 663779 –01; Sez. 3 , Ordinan za n. 34791 del 17/11/2021, Rv. 663181 - 01 Sez. 5 , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021, Rv. 661609 -01); Sez. L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020, Rv. 659281 –02; Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019, Rv. 653584 – 01) . Del contenuto di tale me- moria non può quindi tenersi conto. 2.Il ricorso è senz’altro inammissibile nella parte in cui esso è diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame della ricor- rente avverso la decisione di primo grado ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c. (e ciò anche a prescindere da ulteriori motivi di possibile inammis- sibilità). In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte d’appello può es- sere autonomamente impugnata: si tratta dei soli casi in cui si facciano valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 –01, in cui si precisa altresì che «l’or- dinanza diinammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis : Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 , Rv. 645477 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018 , Rv. 650429 –01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 14312 del 05/06/201 8 , Rv. 649145 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 , Rv. 666324 -01). Siffatti vizi, nella specie, sono palesemente insussistenti e, co- munque, neanche dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua domanda; e tanto è a dirsi –in base ai principi di diritto appena richiamati –anche in relazione al primo motivo, con il quale si sostiene che la corte d’appello avrebbe in sostanza omesso di motivare adeguatamente in ordine ad uno dei motivi dell’ap- pello. Con i primi quattro motivisono, in effetti, poste questioni atti- nenti al merito della controversia e non questioni relative a vizi processuali dell’ordinanza. Con il quinto motivo, la ricorrente parepoi sostenere, (peraltro, per quanto parrebbe, in realtà al solo fine di invocare la com- pensazione delle spese delsecondo grado del giudizio ), che la motivazione con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello è in sostanza una motivazione nuova e diversa rispetto a quella posta a base della decisione di primo grado. In realtà la corte d’appello si è limitata a rilevare che i motivi di gravame erano palesemente infondati e, come tali, non ave- vano ragionevoli probabilità di accoglimento, senza affatto so- stituire la motivazione della decisione di primo grado con una diversa, ma, al più, integrandola. D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui va certamente data continuità, «l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente di- verso”da quello seguito nella pronuncia impugnata, non confi- gurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale» (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 , Rv. 655096 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 13835 del 22/05/2019 , Rv. 654258 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26915 del 26/11/2020 , Rv. 659927 -01). Quindi, nella specie è da ritenere impugnabile esclusivamente la sentenza di primo grado, il che comporta l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza pronunciata dalla corte d’appello ai sensi degli artt. 348 bise ter c.p.c.. 3. Il ricorso r isulta , invece , manifestamente infondato nella parte in cui esso è diretto ad impugnare la sentenza di primo grado. 3.1Con il primo motivo si denunzia: « Art. 360 cpc c. 1 n. 4 : Violazione o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.: travisamento dei motivi di opposizione e del thema decidendum e mancato esame-pronuncia su di essa (Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, n.20341)». Con il secondo motivo, che nello stesso ricorso si dichiara es- sere connesso al primo, si denunzia: «Art. 360, n. 3 cpc: viola- zionedell’art. 61 cpc e dell’ art. 183, 4° c. , cpc: mancata nomina di CTU e mancata richiesta di chiarimenti». La società ricorrente sostieneche «La sentenza appare chiara- mente ignorare la struttura, le eccezioni, le argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA], affermando addirittura che vi sia un’unica accezione mentre sono molte. Poi dimostra non conoscenza della materia monetaria e ciononostante non dispone la richiesta ctu». Con il terzo motivosi denunzia «Art. 360 n. 3 cpc: violazione di norme: artt. 127, 128 TFUE, 10 e 114 bis TUB, 1813 cc». La società ricorrente, a chiarimento dell’oggetto della sua cen- sura,precisa quanto segue : Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 «Il Tribunale ha confuso la creazione di moneta elettronica (prevista e regolamentata) con la creazione di moneta contabile (non consentita alle banche non centrali); ha poi frainteso le eccezioni di illecita creazione della moneta come eccezioni di inidoneità a realizzare il mutuo (mediante la traditio pecuniae) dell’accredito sul conto di disponibilità; indi, col non credibile dire che l’esposizione di questa difesa sia confusa, ha eluso il richiesto esame di legittimità della prassi bancaria di creazione di moneta contabile nell’atto del prestare, rispetto a precise norme di diritto positivo –creazione documentalmente provata. E questa è tutta la motivazione della sentenza, che non esa- mina nel merito le due eccezioni fondamentali sollevate dalla scriventedifesa, che qui si ricordano, e che comportano la do- verosità di dichiarare nullo e inefficace il mutuo: “-a)la moneta scritturale creata dalla banca di credito non è una moneta; -b) in subordine, quand’anche sia moneta, non è Euro, e la sua cessione e contabilizzazione come se fosse Euro è illecita e de- termina la nullità o inefficacia del contratto di mutuo per aliud pro alio, inadempimento e altro ancora.” Ossia: o il mutuo è inefficace, anzi non sussiste, perché o a) non è avvenuta la tra- ditio di una qualsiasi cosa che possa essere ritenuta ‘moneta’; oppure b) il mutuo è nullo perché l’oggetto della traditio è ille- cito, è contrario alle leggi e ai trattati (che prevalgono sulle leggi nazionali)». Con il quarto motivosi denunzia «Art. 360 n. 4 cpc: violazione dell’art. 112e dell’art. 132 CPC: omessa decisione, omessa mo- tivazione». La società ricorrente deduce che «Il Tribunale ha eluso l’esame delle eccezioni e domande di cui al motivo 3, violando il dovere di pronuncia e il dovere di motivazione, oltreché le citate norme di legge e trattato. Lo ha eluso col dire che tratterebbesi di que- stioni politiche o non giuridiche, mentre, al contrario, trattasi di precisi articoli di legge, puntualmente e ripetutamente indicati, Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 sui quali la sentenza ha omesso di pronunciarsi in relazione alle eccezioni di questa difesa». I primi quattro motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essisono in parte inammissibili ed in parte manifestamente in- fondati. Si premette che il tribunale ha accertato, in fatto, che i contratti stipulati tra le parti avevano ad oggetto la concessione in mutuo di determinate somme di danaro (in valuta “ euro ” ) , che tali somme erano effettivamente esistenti ed erano state regolar- mente oggetto di accredito bancario(con le consuete modalità di scritturazione elettronica,in forma di annotazione contabile) in favore della società mutuataria (cfr., in particolare, pag. 2 della sentenza: «è certo e sinanche pacifico che, nella fattispe- cie in esame, l’istituto di credito abbia siglato, per rogito nota- rile, contratti di mutuo, con EdilCopec, cui seguiva l’accredito bancario delle somme oggetto del negozio giuridico -e su detti titoli si radica, per l’appunto, la esecuzione»). Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto che fos- sero destituite di fondamento le argomentazioni con le quali la società opponente aveva sostanzialmente sostenuto che, in realtà, in questo modo era stata creata dalla banca una “mo- neta scritturale” (o “contabile”) che non sarebbe qualificabile come moneta e che, in ogni caso, quand’anche qualificabile come tale, essa non sarebbe “euro”, onde la sua utilizzazione sarebbe illecita e determinerebbe la «nullità o inefficacia del contratto di mutuo per aliud pro alio, inadempimento o altro ancora». La decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme agli indirizzi di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni ido- nee ad indurre a rimeditare, secondo i quali «la consegna ido- nea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 soli termini di materiale e fisica “traditio” del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilitàgiuridica da parte del mutuatario, ricava- bile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni conta- bili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le mi- sure normative tese a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01) e « il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determi- nata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la “tradito rei” può essere rea- lizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ir- rilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripia- namento del saldo negativo del conto stesso » (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 37654del 30/11/2021, Rv. 663324 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 23149del 25/07/2022, Rv. 665427 – 01; nel me- desimo senso, in una fattispecie relativa alle medesime parti della vicenda di cui alla presente controversia e nella quale ri- sultavano avanzate eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle qui in esame: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31920 del 6/12/2019). In altri termini, l’assunto della società ricorrente secondo il quale le modalità con cui erano stati conclusi e con le quali era stata data esecuzioneai contratti di mutuo oggetto di contro- versia sarebbero illegittime, in quanto non sarebbero state Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 effettivamente trasferite alla mutuataria somme di danaro in valuta legale corrente, ma sarebbe stata illecitamente creata “moneta contabile” e, comunque, non in valuta corrente, è ri- masto sfornita di prova secondo il giudice del merito e, trattan- dosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato fondato sulla valutazione delle prove, esso certamente non è sindaca- bile nella presente sede. Le argomentazioni della società ricorrente, per un verso, pre- tendono, quindi, di rimettere in discussione accertamenti di fatto incensurabilmente svolti dal giudice del merito in ordine all’effettiva esistenza dell’oggetto ed alle modalità di attua- zione, in concreto, dei contratti di mutuo, il che non è consen- tito nella presente sede; per altro verso, risultano manifesta- mente infondate in diritto, con riguardo alla pretesa illiceità del contratto di mutuo realizzato mediante accredito su conto cor- rente bancario delle somme mutuate in favore del mutuatario, assunto che costituisce in definitiva la effettiva sostanza delle argomentazioni giuridiche poste a base dell’opposizione, al di là delle digressioni di carattere politico, finanziarioe socio-econo- mico che ne costituiscono il contorno, ne appesantiscono il con- tenuto e ne minano la stessa chiarezza e sinteticità, almeno per quello che la Corte ritiene effettivamente possibile evincere dal suo contenuto (integralmente richiamato nel ricorso), e ciò no- nostante la società insista, del tutto infondatamente, nel soste- nere il contrario. 3.2Con il quinto motivo si denunzia « Art. 360 n. 3 cpc : viola- zione di norme: artt. 91 e 92 cpc». La società ricorrente sostiene che «in quanto ha sostituito la motivazione della sentenza di primo grado –palesemente ini- donea– c on una nuova, l’ordinanza della CA avrebbe dovuto perlomeno compensare le spese di lite per ambo i gradi di giu- dizio». Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 Il motivo di ricorso in esame è,in realtà, diretto avverso l’ordi- nanza della corte d’appello e non avverso la sentenza di primo grado, coincidendo anche letteralmente con il quinto motivo del ricorso espressamente diretto avverso la predetta ordinanza. Come tale esso è, di per sé, inammissibile, per le ragioni già illustrate in precedenza, cui si fa espresso rinvio. Va, comunque,ribadito che non è in alcun modo condivisibile l’assunto della ricorrente secondo il quale la corte d’appello avrebbe “sostituito” con una nuova e diversa motivazione quella posta a base della sentenza di primo grado, essendosi invece essa limitata a rilevare l’insussistenza di ragionevoli pro- babilità di accoglimento del gravame (al più meramente inte- grando quella motivazione). In ogni caso, essendo anche nella presente sede rimasto con- fermato il rigetto integrale dell’opposizione e, quindi, l’integrale soccombenza della parte opponente, la condanna di quest’ul- tima al pagamento delle spese di lite, sia del primo che del se- condo grado del giudizio, è incontestabile, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., senza che possa avere spazio la pretesa di una compen- sazione di tali spese, trattandosi di potere discrezionale del giu- dice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 de l 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 28492del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 7607 del 31/03/2006 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . Ric. n. 17994/2021 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 4. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimatasvolto regolare attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 17931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris