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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 32620/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n.

RG 263/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 24/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Potenza, in composizione monocratica, rigettò il ricorso con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l’indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare conclusasi il 16/1/2020, nel mentre la domanda d’insinuazione al passivo dell’istante risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l’ammontare di £. 43.884.700; -la medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione dell’interessato; -[OSCURATO:PERSONA]Atri ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di due motivi; osserva Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2bis, co. 3, l. n. 89/2001 e 117 Cost., assumendo l’ingiustiziadella decisione per avere negato il ristoro in quanto, a fronte dell’ammissione al passivo per l’importo portato dall’istanza d’insinuazione, in sede di riparto non gli era stato riconosciuto credito di sorta, a cagione dell’incapienza della procedura, è manifestamente fondato, valendo in materia il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, seinferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Sez. 2, n. 25181, 17/09/2021,Rv. 662165).

In ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il primo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 221, co. 4, d. l. n. 34/2020, 24 e 111 Cost., lamentando irregolarità procedimentali della trattazione scritta della causa, resta assorbito. [OSCURATO:PERSONA], condivisa la riportata relazione, decide siccome in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la decisione impugnata, in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per la definizione del capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, altra composizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7133-2022 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. RG 263/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 24/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Potenza, in composizione monocratica, rigettò il ricorso con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Atri aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l’indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare conclusasi il 16/1/2020, nel mentre la domanda d’insinuazione al passivo dell’istante risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l’ammontare di £. 43.884.700; -la medesima Corte, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione dell’interessato; -[OSCURATO:PERSONA]Atri ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di due motivi; osserva Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2bis, co. 3, l. n. 89/2001 e 117 Cost., assumendo l’ingiustiziadella decisione per avere negato il ristoro in quanto, a fronte dell’ammissione al passivo per l’importo portato dall’istanza d’insinuazione, in sede di riparto non gli era stato riconosciuto credito di sorta, a cagione dell’incapienza della procedura, è manifestamente fondato, valendo in materia il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, seinferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Sez. 2, n. 25181, 17/09/2021,Rv. 662165). In ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il primo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 221, co. 4, d. l. n. 34/2020, 24 e 111 Cost., lamentando irregolarità procedimentali della trattazione scritta della causa, resta assorbito. [OSCURATO:PERSONA], condivisa la riportata relazione, decide siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo, cassa la decisione impugnata, in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per la definizione del capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Potenza, altra composizione. Così de
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