CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29680/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione il 16/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 39482 del 1.9.2021 con cui la Seconda sezione della Corte di cassazione, annullata senza rinvio la pronuncia della Corte di appello - con la quale il ricorrente, in sede di giudizio di rinvio, era stato condannato per il reato di corruzione- per essersi i reati estinti per prescrizione (Capi B9- B11 - B16), ha tuttavia confermato le statuizioni civili e la confisca. Quanto all'ablazione, dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione si evince che la confisca è stata disposta per equivalente, ai sensi degli artt. 578 bis cod. proc.pen. - 322 ter cod. pen., per la somma di 107.010 euro corrispondente al prezzo del reato. Assume il ricorrente che: a) la Seconda Sezione della Corte di cassazione, sul presupposto accertato relativo alla prova del patto corruttivo, aveva ritenuto, quanto all'accertamento delle dazioni di denaro al pubblico ufficiale Evangelisti, coimputato, meritevoli quanto meno di approfondimento le questioni sollevate in ricorso da Conti; b) non poteva essere disposto l'annullamento con rinvio per vizi di motivazione in ragione della sopravvenuta causa estintiva del reato; c) il precedente annullamento della Sesta Sezione della Corte di cassazione era stato disposto "per gli episodi corruttivi, con conseguente travolgimento della confisca disposta e quantificata in relazione a tali episodi" (così testualmente il ricorso a pag. 3). Dunque, si assume, se la Sesta sezione aveva annullato nel senso indicato e se la Seconda sezione ha rimarcando l'errore del Giudice di rinvio "che aveva ritenuto esistente ed efficace quella statuizione di confisca" (così il ricorso), la Corte con la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto nel mantenere, anche in ordine al quantum, la medesima statuizione in ordine all'ablazione. Sotto altro profilo si assume che la Corte avrebbe fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di Pistoia ma detta sentenza avrebbe individuato la somma da confiscare in ragione della circostanza che la dazione di denaro al pubblico agente sarebbe avvenuta al momento della riscossione dei SAL e che la somma confiscata corrisponderebbe al 3% dell'importo della gara aggiudicata. Si assume che la confisca era stata disposta non già in relazione all'ammontare del SAL ma all'ammontare delle tangenti; la Corte dunque non si sarebbe avveduta della contraddizione perché, da un lato, avrebbe affermato che non sussisterebbe la prova delle asserite dazioni di denaro e, dall'altra, ha confermato la confisca proprio in ragione della asserite dazioni non provate. Si sostiene che, rispetto ad una confisca "cucita" sulle dazioni, si trattava di stabilire se ed in che limiti quella statuizione potesse essere confermata solo in relazione alla prova del patto corruttivo. 2. È pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, si osserva, da una parte, che il ricorso, diversamente da quanto affermato dal Procuratore, è in realtà sottoscritto anche dal difensore, e, dall'altra, che all'istituto del ricorso straordinario per errore di fatto dovrebbero applicarsi i principi affermati in tema di revisione dalle Sezioni unite secondo cui sussiste lo status di condannato anche in relazione alle statuizioni civili; si aggiunge che anche la statuizione sulla confisca avrebbe carattere latannente sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto ai profili di inammissibilità prospettati dal Procuratore generale, si tratta di assunti non condivisibili. 2.1. In particolare è infondato l'assunto secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per essere stato sottoscritto personalmente dal condannato, atteso che dall'esame dell'atto si evince che questo è stato sottoscritto anche dal difensore. 2.2. Non diversamente, è infondato l'assunto secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non sarebbe proponibile avverso le sentenze di annullamento senza rinvio perché nella specie non vi sarebbe "un condannato". Si tratta di un orientamento secondo cui, essendo il ricorso straordinario ammesso solo a favore del condannato e considerato che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto della impugnazione straordinaria soltanto quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendano definitiva la sentenza di condanna, e non anche altre decisioni, fra le quali quelle che intervengono in procedimenti incidentali, o provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna (Sez. U, n. 16103 del 30/04/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 30/04/2002, [OSCURATO:PERSONA], nonché, per i riflessi applicativi, Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302 e Sez, 5, n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, in tema di revisione). Dunque, si afferma, oggetto del ricorso straordinario possono essere esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine, l'applicazione di una sanzione penale: più in particolare, si è affermato che con l'indicazione del termine "condannato", quale specificazione soggettiva che identifica la parte legittimata alla proposizione dei ricorso straordinario, l'art. 625-bis cod. proc. pen. avrebbe inteso individuare la figura del soggetto imputato, il quale in tale sua qualità abbia subito una condanna ad una delle pene contemplate dalle leggi penali. In termini ancor più espliciti, si è poi puntualizzato che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro una sentenza di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunciata dalla Corte di cessazione, che abbia reso definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della parte civile, di guisa che l'imputato risulti condannato solo agli effetti civili (Sez. 1, n. 46277 del 03/12/2008, Gava).Si è osservato che la definizione normativa del perimetro di esperibilità del ricorso ha carattere tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica, sicché deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione dell'istante il ricorso straordinario proposto contro una decisione della Corte di cessazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. E ciò pure nella ipotesi in cui siano state confermate la statuizioni civili in favore della parte civile, con conseguente condanna dell'imputato, sia pure soltanto agli effetti civili. Anche in tale eventualità non sarebbe ravvisabile una pronuncia della cassazione idonea a determinare il passaggio in giudicato di una decisione che renda incontrovertibile l'accertamento dei presupposti della potestà punitiva statale, in termini di "applicazione di una sanzione penale" e quindi di una condanna "agli effetti penali"; in tale contesto si evoca, quale idoneo tertium comparationis, la corrispondente disciplina prevista per la revisione, secondo gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, sullo specifico punto che qui interessa. 2.3. Si tratta di un indirizzo non condivisibile. 2.3.1. È utile esaminare innanzitutto il tema - pur in concreto esterno rispetto al contenuto specifico dei mortivi di ricorso, che, in realtà attengono alla statuizione della confisca- della proponibilità del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione inficiata da errore di fatto, che annulli senza rinvio la sentenza della corte di appello quanto agli effetti penali, per essersi i reati estinti per prescrizione e confermi tuttavia le statuizioni civili. Sul tema le Sezioni unite, già con la sentenza n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695, ebbero modo testualmente di chiarire che: - dai lavori parlamentari che hanno condotto alla formulazione dell'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, introduttiva, appunto, dell'art. 625-bis nel codice di procedura penale, emerge una sicura scelta del legislatore tesa a circoscrivere la platea dei soggetti legittimati ad avvalersi dei ricorso straordinario, secondo una linea di inespressa ma percepibile tendenza assimilativa all'istituto della revisione; - secondo il testo unificato, assunto come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati (v. resoconto della seduta del 18 febbraio 2000, della II Commissione permanente - Giustizia - della Camera) e sul quale, poi, la Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole, era infatti previsto, quale primo comma del "nuovo" art. 625-bis del codice di procedura penale, che «se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione contiene un errore materiale o un errore di fatto, la parte interessata può chiederne la correzione»;- dunque si trattava di una previsione quanto mai ampia, che non solo estendeva la legittimazione del ricorso a qualsiasi soggetto interessato, a prescindere, quindi, dalla specifica qualità rivestita nel processo, ma che, facendo generico riferimento ad ogni sentenza pronunciata dalla Corte di cessazione, iscriveva nel perimetro applicativo del ricorso qualunque tipo di pronuncia, anche se relativa a procedimenti incidentali, di prevenzione o di qualsiasi altra natura; -a ciò conseguì una scelta restrittiva in sede di approvazione definitiva della norma, di significativa dimensione, tanto sul versante dei soggetti legittimati al ricorso che sul piano dell'oggetto dei provvedimenti ricorribili, come d'altra parte è testimoniato dalle successive iniziative parlamentari, nelle quali si è al contrario auspicato un ampliamento delle possibilità di ricorso straordinario, anche ad opera delle altre parti processuali e dello stesso imputato assolto (v., ad es., la proposta di legge n. 5932 presentata il 21 giugno 2005 alla Camera dei deputati); - l'immediato antecedente che ha influenzato la scelta del legislatore di introdurre l'art. 625-bis cod. proc. pen., è rappresentato dalla sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale, nella quale il Giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui tali norme «non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio», tracciò alcuni punti di ineludibile risalto; in tale pronuncia, infatti, la Corte, dopo aver rievocato le varie decisioni intervenute in materia di errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione nel campo del processo civile (in particolare, le sentenze nn. 17 del 1986, 36 del 1991 e 129 del 1995), sottolineò come l'impossibilità di far valere un simile errore, si porrebbe in palese contrasto, non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della [OSCURATO:PERSONA], per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione. «Questa garanzia, infatti - soggiunse la Corte - si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 della [OSCURATO:PERSONA], il quale non a caso prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale "è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge". Ciò sta dunque a significare non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità dei giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione. Da ciò dunque - concluse la Corte - un evidente corollario. L'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di quel diritto, deve avere un necessario rimedio»;- gli stessi principi sono stati poi ulteriormente ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 207 del 2009, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedeva la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, del medesimo codice, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione con il rito camerale a norma dell'art. 375, primo comma, n.1, cod. proc. civ.; con detta decisione la Corte, rievocando ancora una volta l'intero percorso della giurisprudenza costituzionale, sottolineò come, proprio al lume di quei principi, il legislatore fosse stato indotto ad operare un "riallineamento" degli istituti processuali in tema di errore di fatto della Corte di cassazione, proprio attraverso l'innesto, nel codice di procedura penale, dell'art. 625-bis., con ciò denotando non soltanto il primario risalto dei valori che quei principi chiamavano in causa, ma anche a dimostrazione della sostanziale identità delle garanzie processuali che ne devono presidiare la effettività, a prescindere dalla sede - penale o civile - in cui l'eventuale errore di tipo percettivo della Corte di cassazione si sia trovato ad incidere; - in tale prospettiva, dunque, la disciplina approntata dal legislatore attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., lungi dall'apparire come una soluzione semplicemente compatibile con il dettato costituzionale, finisce per rappresentare una scelta, per molti aspetti, costituzionalmente imposta, nel quadro di un fascio di diritti che coinvolge, ad un tempo, il principio di uguaglianza, quello di effettività della difesa in ogni stato e grado del processo, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, nonché quello al controllo effettivo in sede di legittimità di tutte le sentenze. In tale quadro di riferimento le Sezioni unite sottolinearono come la soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla condanna solo per il capo penale, si rivela dunque palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall'errore di fatto. "Per un verso, infatti, la locuzione "condannato" che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v'è traccia nel testo dell'art. 625-bis cod. proc. peri., né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l'errore che coinvolga la posizione dell'imputato condannato solo per gli interessi civili. Se, dunque, i richiamati principi costituzionali valgono tanto nel processo civile che in quello penale, non v'è ragione alcuna - ma anzi si offrirebbe il destro per avanzare fondati dubbi di legittimità costituzionale - ove il sistema prefigurasse un rimedio per un tipo solo di condanna e lo precludesse per l'altro, per di più a differenza di quanto è previsto al riguardo nel processo civile. Si assisterebbe, infatti, ad una irragionevole disparità di trattamento, giacché mentre, ove l'azione di danno fosse stata esercitata in sede propria, la parte sarebbe ammessa a far valere l'errore di fatto della Corte di cassazione attraverso i rimedi previsti dal codice di procedura civile, lo stesso diritto non sarebbe esercitabile in caso di azione civile esercitata nel processo penale" Si tratta di principi sostanzialmente ribaditi dalle Sezioni unite in più occasioni. Sotto un primo profilo le Sezioni Unite hanno affermato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935). Nella occasione si è precisato come se sia vero che il richiamo al "condannato" sta a significare che possono essere impugnate con il ricorso straordinario le decisioni della Corte di cassazione che rendano «incontrovertibile l'accertamento del dovere di punire», essendo evidente il collegamento con il giudicato sostanziale, è altrettanto vero, tuttavia, che ciò che deve essere verificato è se i provvedimenti della Cassazione suscettibili di essere impugnati ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. siano solo quelli in grado di determinare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero se sia sufficiente un altro tipo di nesso con il giudicato sostanziale. In senso confermativo, le Sezioni Unite (sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, chiamate a decidere se fosse ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. contro la sentenza o l'ordinanza della Corte di cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della corte d'appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, hanno ribadito che il ricorso straordinario «si rifà al modello della disciplina della revisione», la quale, dal canto suo, «si inserisce nel sistema delle impugnazioni come un mezzo straordinario di difesa del condannato, per porre rimedio agli errori giudiziari, eliminando le condanne che siano riconosciute ingiuste, attraverso un giudizio che segue alla formazione del giudicato, la cui base giustificativa è di ordine prevalentemente pratico». Dunque, si è spiegato, se la sentenza della Cassazione pronunciata nel giudizio di revisione non interviene nella fase processuale destinata all'accertamento del fatto, tuttavia verifica, sulla base dei motivi dedotti, la rispondenza al modello normativo suo proprio del processo di revisione, instaurato ai sensi degli artt. 630 cod. proc. pen., e nel caso in cui definisca la procedura con un provvedimento di rigetto o di inammissibilità completa il giudicato di condanna, cioè partecipa al suo consolidamento. Il giudizio di revisione, a differenza delle procedure incidentali o di quelle esecutive, si caratterizza come lo strumento generale, ancorché straordinario, di rimozione degli effetti di una decisione irrevocabile erronea, sicché la decisione della Corte di cassazione che definisce la procedura, si pone in una condizione assai simile a quelle terminative del giudizio di cognizione, per le quali il ricorso straordinario ex art. 625-bis è pacificamente ammesso. Ancora. Le Sezioni unite, più recentemente, chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa alla individuazione dei provvedimenti impugnabili con la revisione, e, in particolare, al tema del se per soggetto "condannato", in quanto tale legittimato a proporre richiesta di revisione, si debba intendere anche quello nei cui confronti sia stata pronunciata una mera condanna agli effetti civili, con contestuale declaratoria di estinzione del reato ascrittogli agli effetti penali, hanno affermato che è ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, condanni l'imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627). Dunque, non vi sono ragioni per ritenere che la sentenza inficiata da errore di fatto della Corte di cassazione che dichiari la estinzione del reato per prescrizione ma confermi la condanna al risarcimento del danno non dovrebbe essere ricorribile ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. 2.3.2. A conclusioni non diverse deve giungersi anche rispetto alla sentenza inficiata da errore di fatto che, nel dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, confermi, ai sensi dell'art. 578 bis cod. proc. pen., la confisca disposta ex art. 322 ter cod. pen. Anche in questo caso, la legittimazione a proporre ricorso straordinario sussiste, conseguendo l'ablazione patrimoniale ad un accertamento sostanziale della responsabilità che, pur non consacrato in una sentenza confermativa di una precedente condanna, accerta la correttezza dell'accertamento compiuto dai giudici di merito. 3. Ritenuto ammissibile quindi il ricorso, è utile fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Petrucci, Rv. 233963). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. 5. Sulla base di tale quadro di riferimento, il ricorso rivela la sua infondatezza. Il ricorrente, con la prima parte del motivo, deduce che la Corte di cassazione avrebbe, da una parte, avanzato dubbi sull'accertamento delle dazioni denaro oggetto del patto corruttivo, ma, dall'altra, confermato la statuizione relativa alla confisca.Se è vero che la motivazione della Corte sul punto rivela in effetti una limitata stabilità, è altrettanto vero, tuttavia, che nella specie non si vede in una ipotesi di errore di fatto, atteso che non si tratta di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la statuizione relativa alla confisca in presenza di una sentenza di annullamento con rinvio per estinzione del reato. Un errore, al più, sulla interpretazione e sulla portata di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ma non un errore percettivo nel senso delineato dalla Corte di cessazione. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne la seconda parte del motivo di ricorso, con cui si deduce l'errore in cui la Corte sarebbe incorsa, da una parte, nel ritenere sostanzialmente non provate le dazioni di denaro, e, dall'altra, determinato la somma oggetto della confisca, in ragione delle dazioni non provate. E tuttavia, anche in tal caso, non si può ritenere esistente un errore percettivo, nel senso indicato, ma, al più, tà una motivazione da cui emerge un non corretta applica