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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29922/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione, gli indizi non essendo gravi, precisi e concordanti e non consentendo dunque di affermare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; rilevato che il ricorso, formulato nei riferiti quasi testuali termini, prospetta le deduzioni irrimediabilmente generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione, gli indizi non essendo gravi, precisi e concordanti e non consentendo dunque di affermare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; rilevato che il ricorso, formulato nei riferiti quasi testuali termini, prospetta le deduzioni irrimediabilmente generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris