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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13705/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto dei plurimi elementi positivi a favore del condannato, riportandoli in ricorso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi e ne ha tratto ogni elemento utile alla prognosi di effettiva funzionalità della misura alternativa ai fini della rieducazione, spiegando come il numero, la varietà e le odiose modalità di esecuzione degli allarmanti delitti commessi dal condannato tra il 2017 e il 2023, nonché la costante e reiterata frequentazione di pregiudicati da parte sua, oltre che le condotte recenti di evasione e violazione delle prescrizioni, evidenziavano una propensione alla ricaduta nell'illecito e all'inosservanza degli obblighi, così costantemente e recentemente manifestatasi, che non poteva allo stato essere considerata affievolita senza l'acquisizione di ulteriori elementi di segno contrario ma di eguale intensità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto dei plurimi elementi positivi a favore del condannato, riportandoli in ricorso; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi e ne ha tratto ogni elemento utile alla prognosi di effettiva funzionalità della misura alternativa ai fini della rieducazione, spiegando come il numero, la varietà e le odiose modalità di esecuzione degli allarmanti delitti commessi dal condannato tra il 2017 e il 2023, nonché la costante e reiterata frequentazione di pregiudicati da parte sua, oltre che le condotte recenti di evasione e violazione delle prescrizioni, evidenziavano una propensione alla ricaduta nell'illecito e all'inosservanza degli obblighi, così costantemente e recentemente manifestatasi, che non poteva allo stato essere considerata affievolita senza l'acquisizione di ulteriori elementi di segno contrario ma di eguale intensità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P. P.Q.M
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