CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27829-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2895/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2895 del 2 5 marzo 2021, che aveva confermato l’ordinanza ingiunzioneemessa dal giudice di pace di Napoli per violazione a l codice della strada, dichiarando l’opposizione infondata in quanto “preso atto della mancata comparizione dell’opponente all’udienza”, alla stregua d ella documentazione prodotta, non emergeva alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato; il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza, carenza diistruttoria, falsa ed errata applicazione di legge con riferimento al combinato disposto degli art. 2697, 210 e 414 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare l’intervenuta richiesta, al Giudice di primo grado , dell’ordine di esibizione del provvedimento di conferimento di poteri al funzionario sottoscrivente l’ordinanza ingiunzione impugnata,nonché l’ordine effettuato dal giudice di prime cure - sia al Comune che alla Prefettura - di provvedere al deposito del la relativa documentazioneoggetto del ricorso; il secondo motivo di ricorso denunzianullità della sentenza, carente istruttoria, falsa ed errata applicazione di legge con riferimento al combinato disposto degli art. 2697, 210 e 414 c.p.c. art. 7 bis del d . l gs. 33 del 2013, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato il mancato raggiungimento della prova circa la cessazione dell’incarico da parte del funzionario sottoscrivente il verbale d’infrazione, nonostante il ricorrente avesse prodotto documentazione non contestata dalle controparti avente natura confessoria in quanto proveniente dal sito istituzionale dell’ente; entrambi i motivi sono inammissibili, quanto al primo per carenza del principio di decisività alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione direttadel contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione“ (Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2017, n. 18679), laddoveil ricorrente non ha indicato quando e con quale atto avrebbe formulato istanza di esibizione al Giudice di primo grado equando e con quale ordinanza il Giudice avrebbe ammesso tale ordine di esibizione, tenuto altresì conto che tale prospettazione appare contraddetta dal rilievo che, nel caso di specie, il primo grado si è concluso in una sola udienza alla quale l’opponente non si è presentato (pertanto lo stesso non può aver reiterato alcuna istanza istruttoria formulata con l’opposizione) e il Giudice non risulta aver emesso alcun ordine di esibizione dell’ atto di conferimento dei poteri al funzionario sottoscrivente l’ordinanza ingiunzione, avendo deciso , stante l’assenza dell’opponente, sulla base della documentazione prodotta , ai sensi dell’art. 7, comma 9 lett. b), d.lgs. n. 150 del 2001; il mezzo è altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ., per avere il giudice di appello risolto la questione sollevata facendo applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'opponente ad ordinanza ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitareil giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con la conseguenza che, se l'opponente rimane del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata( Cass. n. 20972 del 2018; Cass. n. 23073 del 2016; Cass. n. 11283 del 2010 ); il secondo motivo appare inammissibile tendendo al riesame, inammissibile in questa sede, delle valutazioni istruttorie compiute dai giudici di merito, così violando il consolidato principio espresso da questa corte per cui “rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione” . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, rilevando solo un mero refuso al terzo rigo sul contenuto della decisione di primo grado (che era di convalida dell’ordinanza ingiunzione); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,