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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15342/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sassari in data 12.2.2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato dì cui all'art. 624 cod.pen., ha assolto il Merlini dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, confermando per il resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 n. 4 cod.pen. e art. 62 bis cod.pen. 3.Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso 1'11 luglio 2014, risulta estinto in data

11.1. 2022.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputata.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Sassari in data 12.2.2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato dì cui all'art. 624 cod.pen., ha assolto il Merlini dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, confermando per il resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 n. 4 cod.pen. e art. 62 bis cod.pen. 3.Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato; in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, il reato, commesso 1'11 luglio 2014, risulta estinto in data 11.1. 2022. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputata. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 15342/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris