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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05693/2023

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entre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata.

6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, al presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021.

Le cause riunite sono state discusse nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023

1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di Data pubblicazione 23/02/2023 ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovuti ex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, per gli stessi aspetti enucleati nel precedente motivo, si è ritenuto legittimo il calcolo degli interessi.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata si è rinvenuto nell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 il fondamento giuridico della pretesa tributaria laddove tale norma si attaglia ai casi di sospensione in via amministrativa della riscossione mentre la sospensione della cartella in controversia era stata disposta in via giudiziale ossia ex art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Nell’ambito del ricorso n. 31245/2018, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione artt. 6, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023, si dichiara la cessazione della materia del contendere in assenza di giurisdizione Data pubblicazione 23/02/2023 sul punto della Commissione tributaria regionale.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e degli artt. 20, 29 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si estende il beneficio previsto per gli interessi moratori ad interessi del tutto diversi quali gli interessi di sospensione e, inoltre, perché non si accertano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

2.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non sono dovuti perché carente la motivazione, sul punto, in cartella.

3. Nell’ambito del ricorso n. 9589/2021, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, laddove la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della cartella 1 comporti la rottamazione della cartella n. 3, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della prima cartella IRES (n. 06820090134769907) avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa agli importi iscritti a ruolo con la terza cartella a titolo di interessi da sospensione (la n. 068201500521355566), con conseguente diritto della contribuente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 al loro rimborso per la parte corrisposta dopo il 19 aprile 2017, pari Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 a complessivi € 715.015,00, oltre oneri di riscossione per € Data pubblicazione 23/02/2023 57.200,00.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la C.t.r., seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che gli interessi di sospensione siano assimilabili agli interessi di mora.

4. Preliminarmente si rileva che i ricorsi, già riuniti con ordinanza interlocutoria 26703/22, sono stati fissati separatamente; va, pertanto, confermata l’ordinanza interlocutoria n. 26703/22 di riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021.

5. Sempre in via preliminare, va rilevato che per tutte e tre le cartelle la [OSCURATO:SOCIETA] s.s. ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 per la cartella IRES di € 32.458.036,85, non oggetto di questi contenziosi e per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta rottamazione.

6. Orbene, con riferimento al ricorso n. 1461/2015 che ha per oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati sulle somme richieste con l’originaria cartella IRES n. 06820090134769907, poi rottamata, risulta espressamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Ufficio I, Milano – che per la cartella n. 06820100499564915 era Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 intervenuto provvedimento di sgravio n. 2013S0266878; a fornire Data pubblicazione 23/02/2023 tale prova ha provveduto la contribuente depositando la relativa mail.

In proposito, è pacifico che la documentazione condonistica possa essere prodotta in Cassazione sino all’udienza di discussione siccome riguardano la procedibilità ovvero la proseguibilità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U. 23/09/2014, n. 19980).

Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione del fatto che è venuto meno l’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia atteso che, da un lato, la ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso e, dall’altro, l’ufficio finanziario ha comunicato l’avvenuto sgravio con la mail del 3 luglio 2015.

7. Quanto al ricorso n. 31245/2018, avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566, (cd. seconda cartella interessi) - ossia quella emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi) la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione pari ad €. 803.190,57 - valgono le considerazioni che seguono.

7.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti tutti alla censura della sentenza della C.t.r. lombarda nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nonostante il mancato pagamento di tutte le rate, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 sono infondati perché, nelle more sono state pagate tutte le rate Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 residue per come provato con le allegazioni documentali depositate Data pubblicazione 23/02/2023 dalla contribuente.

7.2. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti la parte della statuizione del giudice di appello laddove ha ritenuto che la rottamazione della cartella IRES ha determinato il venir meno del debito iscritto nella cd. seconda cartella interessi, sono infondati.

Invero, questi interessi sono maturati al pari degli interessi di mora sulle medesime somme di cui alla originaria cartella IRES (rottamata ed il dato è indiscusso) nonché quando [OSCURATO:PERSONA] era già stata messa in mora non avendo tempestivamente versato le somme relative.

Inoltre, con riguardo al ruolo di € 150.163,63, tale importo costituisce gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione di € 803.190,57, l’esecutività della cui cartella è “travolta” dall’avvenuta definizione dell’originaria cartella IRES n. 06820090134769907 di € 32.458.036,85.

Sotto questo profilo, legittimamente la C.t.r. ha dichiarato che tale cartella veniva meno in forza della definizione agevolata dell’originaria cartella IRES posto che l'importo in questione, benché indicato come dovuto ai sensi dell'art. 20 cit. non è stato calcolato con riferimento alle somme richieste a titolo d'imposta con la cartella IRES ma con riferimento agli interessi di € 803.190,57 richiesti con la seconda cartella interessi; conseguentemente, poiché questo importo non è dovuto, non sono dovuti neppure i suoi accessori.

8. Quanto al ricorso n. 9589/2021 - avente ad oggetto l’istanza di rimborso, ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’importo versato in pagamento, in via provvisoria, della cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi) in conseguenza della sentenza della C.t.r. lombarda che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. afferente alla F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 seconda cartella interessi, chiedeva la restituzione della somma di Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 € 715.015,00 oltre oneri di riscossione per € 57.200,00 - i due motivi di ricorso sono infondati.

8.1. Invero, il primo motivo, ossia quello con il quale l’Agenzia si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che gli effetti la rottamazione della cartella originaria IRES si estendono anche alla cartella n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi), è infondato per le ragioni esplicitate sub 7.2.

8.2. Il secondo motivo è infondato perché la C.t.r., con una motivazione esauriente ed immune da vizi disciplinari, dato atto che la somma di euro 150.163,63 era dovuta per interessi maturati dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad Equitalia) al 25 Febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario), ha esposto come la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi.

Conseguentemente, ha rilevato come il debito relativo agli interessi a cui si riferiscono le somme richieste con la cartella di cui al rimborso si sia estinto per effetto della rottamazione della originaria cartella IRES alla cui sospensione detti interessi si riconnettono e come le relative somme non siano dovute e vadano rimborsate.

9. In conclusione, va confermata la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021; va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensate le spese di lite; vanno rigettati i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e le spese seguono il principio della soccombenza.

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Conferma la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021.

Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensa le spese di lite.

Rigetta i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 15.000,00, oltre ad € 400,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA Cart.

Pag.

IRPEF, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati IRES 2009/2010; Din.

Rimb. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 1461/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 SENTENZA Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio, n. 91; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014. e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio, n. 91; – controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018. e sul riunito ricorso n. 9589/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] – K.G. [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. & CO, nella persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 2655/15/2020, depositata in data 19 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di: in riferimento al ricorso n. 1461/2015, dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; in riferimento al ricorso n. 31245/2018, accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbiti i restanti, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA]; in riferimento al ricorso n. 9589/2021, accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbito il secondo, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tra l’Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (d’ora innanzi [OSCURATO:SOCIETA]) sussistono innanzi a questa Sezione tre diversi contenziosi:

1.1. contenzioso n. 1461/2015 avente ad oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati per € 803.190,57 sulle somme richieste con la cartella n. 06820090134769907 (cd. cartella IRES) recante l’iscrizione a titolo definitivo per la somma di € 32.458.036,85 e non oggetto di questi contenziosi (cartella per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193); la prima cartella veniva emessa nelle more della sospensione dell’esecuzione concessa dalla C.t.p. di Milano;

1.2. contenzioso n. 31245/2018 avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi); va precisato che essa veniva emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi), la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maturati sugli interessi da sospensione;

1.3. contenzioso n. 9589/2021 afferente al silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari ad € 57.200,00, corrisposta dalla contribuente in virtù della seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018.

2. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 1461/2015, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 06820100499564915, afferente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27/08/2009 al 30/03/2010 (revoca della sospensione n. 2009P21910 del 05/10/2009), per un importo complessivo di € 875.477,72; si costituiva sia l’Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

2.1. La C.t.p., con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio; si costituiva la società contribuente presentando appello incidentale.

2.2. Con sentenza n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014, la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello e, riformando F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 23/02/2023

2.3. Avverso la sentenza della C.t.r. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

L’ufficio si è costituito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimaneva intimata.

3. Relativamente al ricorso n. 31245/2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi) per € 803.190,576 nonché € 150.163,63 per interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973.

3.1. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Milano; quest’ultima, con sentenza n. 8472/16, respingeva il ricorso della società.

3.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, preliminarmente, di aver presentato domanda di rottamazione dell’originaria cartella IRES e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

3.3. La C.t.r., con sentenza n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018, accoglieva il gravame della società e dichiarava cessata la materia del contendere.

3.4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata.

4. Con riferimento al ricorso n. 9589/2021, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso il silenzio- rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, silenzio relativo all’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mossa dalla contribuente all’ufficio per ottenere il rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. La C.t.p., con sentenza n. 2806/01/2019, accoglieva il ricorso della società.

4.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 2655/15/2020, respingeva il gravame dell’ufficio, confermava la decisione di primo grado e riconosceva il diritto al rimborso della società.

5. Avverso la sentenza della C.t.r., l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata.

6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, al presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021.

Le cause riunite sono state discusse nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovuti ex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.

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1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata si è rinvenuto nell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 il fondamento giuridico della pretesa tributaria laddove tale norma si attaglia ai casi di sospensione in via amministrativa della riscossione mentre la sospensione della cartella in controversia era stata disposta in via giudiziale ossia ex art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Nell’ambito del ricorso n. 31245/2018, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione artt. 6, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa dell’intervenuta rottamazione della c.d. cartella IRES senza aver preventivamente accertato i presupposti della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, ossia il pagamento dell’intero importo e la dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto avverso la cartella 2009.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma primo, d.L. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la Ctr, seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara, erroneamente, cessata la materia del contendere laddove non si poteva dichiarare estinto il ricorso per mancanza della espressa rinunzia al ricorso.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, dei principi generali che possono trarsene, dei principi generali in materia di contenzioso tributario e dell’art. 115 cod. proc. civ. e 295 cod. proc. civ. in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara la cessazione della materia del contendere in assenza di giurisdizione sul punto della Commissione tributaria regionale.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e degli artt. 20, 29 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si estende il beneficio previsto per gli interessi moratori ad interessi del tutto diversi quali gli interessi di sospensione e, inoltre, perché non si accertano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015

2.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023«Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa Data pubblicazione 23/02/2023 applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non sono dovuti perché carente la motivazione, sul punto, in cartella.

3. Nell’ambito del ricorso n. 9589/2021, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, laddove la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della cartella 1 comporti la rottamazione della cartella n. 3, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della prima cartella IRES (n. 06820090134769907) avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa agli importi iscritti a ruolo con la terza cartella a titolo di interessi da sospensione (la n. 068201500521355566), con conseguente diritto della contribuente al loro rimborso per la parte corrisposta dopo il 19 aprile 2017, pari a complessivi € 715.015,00, oltre oneri di riscossione per € 57.200,00.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la C.t.r., seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 C.t.r. ha ritenuto che gli interessi di sospensione siano assimilabili Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 agli interessi di mora.

Data pubblicazione 23/02/2023

4. Preliminarmente si rileva che i ricorsi, già riuniti con ordinanza interlocutoria 26703/22, sono stati fissati separatamente; va, pertanto, confermata l’ordinanza interlocutoria n. 26703/22 di riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021.

5. Sempre in via preliminare, va rilevato che per tutte e tre le cartelle la [OSCURATO:SOCIETA] s.s. ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 per la cartella IRES di € 32.458.036,85, non oggetto di questi contenziosi e per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta rottamazione.

6. Orbene, con riferimento al ricorso n. 1461/2015 che ha per oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati sulle somme richieste con l’originaria cartella IRES n. 06820090134769907, poi rottamata, risulta espressamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], Ufficio I, Milano – che per la cartella n. 06820100499564915 era intervenuto provvedimento di sgravio n. 2013S0266878; a fornire tale prova ha provveduto la contribuente depositando la relativa mail.

In proposito, è pacifico che la documentazione condonistica possa essere prodotta in Cassazione sino all’udienza di discussione siccome riguardano la procedibilità ovvero la proseguibilità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U. 23/09/2014, n. 19980).

Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione del fatto che è venuto meno l’interesse F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 delle parti ad ottenere una pronuncia atteso che, da un lato, la Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso e, dall’altro, Data pubblicazione 23/02/2023 l’ufficio finanziario ha comunicato l’avvenuto sgravio con la mail del 3 luglio 2015.

7. Quanto al ricorso n. 31245/2018, avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566, (cd. seconda cartella interessi) - ossia quella emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi) la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione pari ad €. 803.190,57 - valgono le considerazioni che seguono.

7.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti tutti alla censura della sentenza della C.t.r. lombarda nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nonostante il mancato pagamento di tutte le rate, sono infondati perché, nelle more sono state pagate tutte le rate residue per come provato con le allegazioni documentali depositate dalla contribuente.

7.2. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti la parte della statuizione del giudice di appello laddove ha ritenuto che la rottamazione della cartella IRES ha determinato il venir meno del debito iscritto nella cd. seconda cartella interessi, sono infondati.

Invero, questi interessi sono maturati al pari degli interessi di mora sulle medesime somme di cui alla originaria cartella IRES (rottamata ed il dato è indiscusso) nonché quando [OSCURATO:PERSONA] era già stata messa in mora non avendo tempestivamente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 versato le somme relative.

Inoltre, con riguardo al ruolo di € Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 150.163,63, tale importo costituisce gli interessi da ritardata Data pubblicazione 23/02/2023 iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione di € 803.190,57, l’esecutività della cui cartella è “travolta” dall’avvenuta definizione dell’originaria cartella IRES n. 06820090134769907 di € 32.458.036,85.

Sotto questo profilo, legittimamente la C.t.r. ha dichiarato che tale cartella veniva meno in forza della definizione agevolata dell’originaria cartella IRES posto che l'importo in questione, benché indicato come dovuto ai sensi dell'art. 20 cit. non è stato calcolato con riferimento alle somme richieste a titolo d'imposta con la cartella IRES ma con riferimento agli interessi di € 803.190,57 richiesti con la seconda cartella interessi; conseguentemente, poiché questo importo non è dovuto, non sono dovuti neppure i suoi accessori.

8. Quanto al ricorso n. 9589/2021 - avente ad oggetto l’istanza di rimborso, ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’importo versato in pagamento, in via provvisoria, della cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi) in conseguenza della sentenza della C.t.r. lombarda che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. afferente alla seconda cartella interessi, chiedeva la restituzione della somma di € 715.015,00 oltre oneri di riscossione per € 57.200,00 - i due motivi di ricorso sono infondati.

8.1. Invero, il primo motivo, ossia quello con il quale l’Agenzia si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che gli effetti la rottamazione della cartella originaria IRES si estendono anche alla cartella n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi), è infondato per le ragioni esplicitate sub 7.2.

8.2. Il secondo motivo è infondato perché la C.t.r., con una motivazione esauriente ed immune da vizi disciplinari, dato atto che la somma di euro 150.163,63 era dovuta per interessi maturati F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad EquitaliaNumero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023) al 25 Febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario), ha esposto come la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi.

Conseguentemente, ha rilevato come il debito relativo agli interessi a cui si riferiscono le somme richieste con la cartella di cui al rimborso si sia estinto per effetto della rottamazione della originaria cartella IRES alla cui sospensione detti interessi si riconnettono e come le relative somme non siano dovute e vadano rimborsate.

9. In conclusione, va confermata la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021; va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensate le spese di lite; vanno rigettati i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e le spese seguono il principio della soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M.

Conferma la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021.

Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensa le spese di lite.

Rigetta i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata. 6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, al presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021. Le cause riunite sono state discusse nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di Data pubblicazione 23/02/2023 ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovuti ex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, per gli stessi aspetti enucleati nel precedente motivo, si è ritenuto legittimo il calcolo degli interessi. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata si è rinvenuto nell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 il fondamento giuridico della pretesa tributaria laddove tale norma si attaglia ai casi di sospensione in via amministrativa della riscossione mentre la sospensione della cartella in controversia era stata disposta in via giudiziale ossia ex art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Nell’ambito del ricorso n. 31245/2018, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione artt. 6, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023, si dichiara la cessazione della materia del contendere in assenza di giurisdizione Data pubblicazione 23/02/2023 sul punto della Commissione tributaria regionale. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e degli artt. 20, 29 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si estende il beneficio previsto per gli interessi moratori ad interessi del tutto diversi quali gli interessi di sospensione e, inoltre, perché non si accertano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. 2.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non sono dovuti perché carente la motivazione, sul punto, in cartella. 3. Nell’ambito del ricorso n. 9589/2021, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, laddove la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della cartella 1 comporti la rottamazione della cartella n. 3, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della prima cartella IRES (n. 06820090134769907) avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa agli importi iscritti a ruolo con la terza cartella a titolo di interessi da sospensione (la n. 068201500521355566), con conseguente diritto della contribuente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 al loro rimborso per la parte corrisposta dopo il 19 aprile 2017, pari Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 a complessivi € 715.015,00, oltre oneri di riscossione per € Data pubblicazione 23/02/2023 57.200,00. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la C.t.r., seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che gli interessi di sospensione siano assimilabili agli interessi di mora. 4. Preliminarmente si rileva che i ricorsi, già riuniti con ordinanza interlocutoria 26703/22, sono stati fissati separatamente; va, pertanto, confermata l’ordinanza interlocutoria n. 26703/22 di riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021. 5. Sempre in via preliminare, va rilevato che per tutte e tre le cartelle la [OSCURATO:SOCIETA] s.s. ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 per la cartella IRES di € 32.458.036,85, non oggetto di questi contenziosi e per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta rottamazione. 6. Orbene, con riferimento al ricorso n. 1461/2015 che ha per oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati sulle somme richieste con l’originaria cartella IRES n. 06820090134769907, poi rottamata, risulta espressamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Ufficio I, Milano – che per la cartella n. 06820100499564915 era Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 intervenuto provvedimento di sgravio n. 2013S0266878; a fornire Data pubblicazione 23/02/2023 tale prova ha provveduto la contribuente depositando la relativa mail. In proposito, è pacifico che la documentazione condonistica possa essere prodotta in Cassazione sino all’udienza di discussione siccome riguardano la procedibilità ovvero la proseguibilità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 23/09/2014, n. 19980). Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione del fatto che è venuto meno l’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia atteso che, da un lato, la ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso e, dall’altro, l’ufficio finanziario ha comunicato l’avvenuto sgravio con la mail del 3 luglio 2015. 7. Quanto al ricorso n. 31245/2018, avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566, (cd. seconda cartella interessi) - ossia quella emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi) la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione pari ad €. 803.190,57 - valgono le considerazioni che seguono. 7.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti tutti alla censura della sentenza della C.t.r. lombarda nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nonostante il mancato pagamento di tutte le rate, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 sono infondati perché, nelle more sono state pagate tutte le rate Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 residue per come provato con le allegazioni documentali depositate Data pubblicazione 23/02/2023 dalla contribuente. 7.2. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti la parte della statuizione del giudice di appello laddove ha ritenuto che la rottamazione della cartella IRES ha determinato il venir meno del debito iscritto nella cd. seconda cartella interessi, sono infondati. Invero, questi interessi sono maturati al pari degli interessi di mora sulle medesime somme di cui alla originaria cartella IRES (rottamata ed il dato è indiscusso) nonché quando [OSCURATO:PERSONA] era già stata messa in mora non avendo tempestivamente versato le somme relative. Inoltre, con riguardo al ruolo di € 150.163,63, tale importo costituisce gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione di € 803.190,57, l’esecutività della cui cartella è “travolta” dall’avvenuta definizione dell’originaria cartella IRES n. 06820090134769907 di € 32.458.036,85. Sotto questo profilo, legittimamente la C.t.r. ha dichiarato che tale cartella veniva meno in forza della definizione agevolata dell’originaria cartella IRES posto che l'importo in questione, benché indicato come dovuto ai sensi dell'art. 20 cit. non è stato calcolato con riferimento alle somme richieste a titolo d'imposta con la cartella IRES ma con riferimento agli interessi di € 803.190,57 richiesti con la seconda cartella interessi; conseguentemente, poiché questo importo non è dovuto, non sono dovuti neppure i suoi accessori. 8. Quanto al ricorso n. 9589/2021 - avente ad oggetto l’istanza di rimborso, ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’importo versato in pagamento, in via provvisoria, della cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi) in conseguenza della sentenza della C.t.r. lombarda che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. afferente alla F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 seconda cartella interessi, chiedeva la restituzione della somma di Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 € 715.015,00 oltre oneri di riscossione per € 57.200,00 - i due motivi di ricorso sono infondati. 8.1. Invero, il primo motivo, ossia quello con il quale l’Agenzia si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che gli effetti la rottamazione della cartella originaria IRES si estendono anche alla cartella n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi), è infondato per le ragioni esplicitate sub 7.2. 8.2. Il secondo motivo è infondato perché la C.t.r., con una motivazione esauriente ed immune da vizi disciplinari, dato atto che la somma di euro 150.163,63 era dovuta per interessi maturati dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad Equitalia) al 25 Febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario), ha esposto come la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi. Conseguentemente, ha rilevato come il debito relativo agli interessi a cui si riferiscono le somme richieste con la cartella di cui al rimborso si sia estinto per effetto della rottamazione della originaria cartella IRES alla cui sospensione detti interessi si riconnettono e come le relative somme non siano dovute e vadano rimborsate. 9. In conclusione, va confermata la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021; va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensate le spese di lite; vanno rigettati i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e le spese seguono il principio della soccombenza. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M. Conferma la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensa le spese di lite. Rigetta i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 15.000,00, oltre ad € 400,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA Cart. Pag. IRPEF, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati IRES 2009/2010; Din. Rimb. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 1461/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 SENTENZA Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio, n. 91; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014. e sul riunito ricorso n. 31245/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio, n. 91; – controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018. e sul riunito ricorso n. 9589/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] – K.G. [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. & CO, nella persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023 2655/15/2020, depositata in data 19 novembre 2020. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di: in riferimento al ricorso n. 1461/2015, dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; in riferimento al ricorso n. 31245/2018, accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbiti i restanti, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA]; in riferimento al ricorso n. 9589/2021, accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbito il secondo, cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tra l’Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (d’ora innanzi [OSCURATO:SOCIETA]) sussistono innanzi a questa Sezione tre diversi contenziosi: 1.1. contenzioso n. 1461/2015 avente ad oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati per € 803.190,57 sulle somme richieste con la cartella n. 06820090134769907 (cd. cartella IRES) recante l’iscrizione a titolo definitivo per la somma di € 32.458.036,85 e non oggetto di questi contenziosi (cartella per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193); la prima cartella veniva emessa nelle more della sospensione dell’esecuzione concessa dalla C.t.p. di Milano; 1.2. contenzioso n. 31245/2018 avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi); va precisato che essa veniva emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi), la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maturati sugli interessi da sospensione; 1.3. contenzioso n. 9589/2021 afferente al silenzio-rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari ad € 57.200,00, corrisposta dalla contribuente in virtù della seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 2. Più in particolare, relativamente al ricorso n. 1461/2015, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 06820100499564915, afferente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di interessi di sospensione per il periodo dal 27/08/2009 al 30/03/2010 (revoca della sospensione n. 2009P21910 del 05/10/2009), per un importo complessivo di € 875.477,72; si costituiva sia l’Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2.1. La C.t.p., con sentenza n. 331/36/2012, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata e compensando le spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio; si costituiva la società contribuente presentando appello incidentale. 2.2. Con sentenza n. 2836/12/2014, depositata in data 27 maggio 2014, la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello e, riformando F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 l’operato del giudice di prime cure, confermava Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023la cartella annullata. Data pubblicazione 23/02/2023 2.3. Avverso la sentenza della C.t.r. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio si è costituito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimaneva intimata. 3. Relativamente al ricorso n. 31245/2018, l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. la cartella di pagamento n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi) per € 803.190,576 nonché € 150.163,63 per interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.1. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Milano; quest’ultima, con sentenza n. 8472/16, respingeva il ricorso della società. 3.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, preliminarmente, di aver presentato domanda di rottamazione dell’originaria cartella IRES e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. 3.3. La C.t.r., con sentenza n. 3171/12/2018, depositata in data 10 luglio 2018, accoglieva il gravame della società e dichiarava cessata la materia del contendere. 3.4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata. 4. Con riferimento al ricorso n. 9589/2021, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso il silenzio- rifiuto della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, silenzio relativo all’istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mossa dalla contribuente all’ufficio per ottenere il rimborso della somma di € 715.015,00 oltre oneri pari F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 ad € 57.200,00, indebitamente corrisposta in virtù della Numero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023cd. seconda cartella interessi di cui al contenzioso n. 31245/2018. 4.1. La C.t.p., con sentenza n. 2806/01/2019, accoglieva il ricorso della società. 4.2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 2655/15/2020, respingeva il gravame dell’ufficio, confermava la decisione di primo grado e riconosceva il diritto al rimborso della società. 5. Avverso la sentenza della C.t.r., l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 03 s.a.s. si è costituita con controricorso mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl rimaneva intimata. 6. Con ordinanza interlocutoria del 05 maggio 2022, al presente procedimento sono stati riuniti quelli recanti i nn. 31245/2018 e 9589/2021. Le cause riunite sono state discusse nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’ambito del ricorso n. 1461/2015, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che le modalità di calcolo degli interessi, dovuti ex lege, nonché il corrispondente importo, erano conosciuti dalla contribuente trattandosi degli stessi importi iscritti a ruolo e poi sospesi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023nella parte in cui, nella sentenza impugnata, per gli stessi aspetti enucleati nel Data pubblicazione 23/02/2023 precedente motivo, si è ritenuto legittimo il calcolo degli interessi. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Sulla falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui nella sentenza impugnata si è rinvenuto nell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 il fondamento giuridico della pretesa tributaria laddove tale norma si attaglia ai casi di sospensione in via amministrativa della riscossione mentre la sospensione della cartella in controversia era stata disposta in via giudiziale ossia ex art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Nell’ambito del ricorso n. 31245/2018, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione artt. 6, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa dell’intervenuta rottamazione della c.d. cartella IRES senza aver preventivamente accertato i presupposti della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, ossia il pagamento dell’intero importo e la dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto avverso la cartella 2009. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma primo, d.L. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la Ctr, seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 impugnata, si dichiara cessata la materia del contendere a causa Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 dell’intervenuta rottamazione della c.d. cartella IRES senza aver Data pubblicazione 23/02/2023 preventivamente accertato i presupposti della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara, erroneamente, cessata la materia del contendere laddove non si poteva dichiarare estinto il ricorso per mancanza della espressa rinunzia al ricorso. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, dei principi generali che possono trarsene, dei principi generali in materia di contenzioso tributario e dell’art. 115 cod. proc. civ. e 295 cod. proc. civ. in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara la cessazione della materia del contendere in assenza di giurisdizione sul punto della Commissione tributaria regionale. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e degli artt. 20, 29 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., anche in combinato disposto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si estende il beneficio previsto per gli interessi moratori ad interessi del tutto diversi quali gli interessi di sospensione e, inoltre, perché non si accertano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 2.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023«Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa Data pubblicazione 23/02/2023 applicazione) dell’art. 112 cod. proc. civ. e 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si dichiara che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non sono dovuti perché carente la motivazione, sul punto, in cartella. 3. Nell’ambito del ricorso n. 9589/2021, con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225, laddove la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della cartella 1 comporti la rottamazione della cartella n. 3, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la rottamazione della prima cartella IRES (n. 06820090134769907) avesse determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa agli importi iscritti a ruolo con la terza cartella a titolo di interessi da sospensione (la n. 068201500521355566), con conseguente diritto della contribuente al loro rimborso per la parte corrisposta dopo il 19 aprile 2017, pari a complessivi € 715.015,00, oltre oneri di riscossione per € 57.200,00. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, anche in combinato disposto con l’art. 30 e con l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove la C.t.r., seppure implicitamente, ritiene che gli interessi da sospensione siano assimilabili agli interessi di mora, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 C.t.r. ha ritenuto che gli interessi di sospensione siano assimilabili Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 agli interessi di mora. Data pubblicazione 23/02/2023 4. Preliminarmente si rileva che i ricorsi, già riuniti con ordinanza interlocutoria 26703/22, sono stati fissati separatamente; va, pertanto, confermata l’ordinanza interlocutoria n. 26703/22 di riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021. 5. Sempre in via preliminare, va rilevato che per tutte e tre le cartelle la [OSCURATO:SOCIETA] s.s. ha chiesto dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 per la cartella IRES di € 32.458.036,85, non oggetto di questi contenziosi e per la quale la C.t.r. di Milano, con sentenza n. 2286/2020, depositata in data 12 ottobre 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta rottamazione. 6. Orbene, con riferimento al ricorso n. 1461/2015 che ha per oggetto la cartella n. 06820100499564915 (cd. prima cartella interessi) recante l’iscrizione a ruolo degli interessi maturati sulle somme richieste con l’originaria cartella IRES n. 06820090134769907, poi rottamata, risulta espressamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], Ufficio I, Milano – che per la cartella n. 06820100499564915 era intervenuto provvedimento di sgravio n. 2013S0266878; a fornire tale prova ha provveduto la contribuente depositando la relativa mail. In proposito, è pacifico che la documentazione condonistica possa essere prodotta in Cassazione sino all’udienza di discussione siccome riguardano la procedibilità ovvero la proseguibilità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 23/09/2014, n. 19980). Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in considerazione del fatto che è venuto meno l’interesse F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 delle parti ad ottenere una pronuncia atteso che, da un lato, la Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso e, dall’altro, Data pubblicazione 23/02/2023 l’ufficio finanziario ha comunicato l’avvenuto sgravio con la mail del 3 luglio 2015. 7. Quanto al ricorso n. 31245/2018, avente ad oggetto la cartella n. 06820150052155566, (cd. seconda cartella interessi) - ossia quella emessa perché, eseguito lo sgravio della cartella a seguito dell’accoglimento del ricorso avverso la cartella n. 06820100499564915, (cd. prima cartella interessi) la C.t.r., successivamente, accoglieva l’appello dell’ufficio e, conseguentemente, quest’ultimo iscriveva nuovamente a ruolo l’importo di € 803.190,57 con la cartella appunto n. 06820150052155566, maggiorato, peraltro, dell’importo di € 150.163,63 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 600 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione pari ad €. 803.190,57 - valgono le considerazioni che seguono. 7.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti tutti alla censura della sentenza della C.t.r. lombarda nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere nonostante il mancato pagamento di tutte le rate, sono infondati perché, nelle more sono state pagate tutte le rate residue per come provato con le allegazioni documentali depositate dalla contribuente. 7.2. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti la parte della statuizione del giudice di appello laddove ha ritenuto che la rottamazione della cartella IRES ha determinato il venir meno del debito iscritto nella cd. seconda cartella interessi, sono infondati. Invero, questi interessi sono maturati al pari degli interessi di mora sulle medesime somme di cui alla originaria cartella IRES (rottamata ed il dato è indiscusso) nonché quando [OSCURATO:PERSONA] era già stata messa in mora non avendo tempestivamente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 versato le somme relative. Inoltre, con riguardo al ruolo di € Numero sezionale 149/2023Numero di raccolta generale 5693/2023 150.163,63, tale importo costituisce gli interessi da ritardata Data pubblicazione 23/02/2023 iscrizione a ruolo ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 maturati sugli interessi da sospensione di € 803.190,57, l’esecutività della cui cartella è “travolta” dall’avvenuta definizione dell’originaria cartella IRES n. 06820090134769907 di € 32.458.036,85. Sotto questo profilo, legittimamente la C.t.r. ha dichiarato che tale cartella veniva meno in forza della definizione agevolata dell’originaria cartella IRES posto che l'importo in questione, benché indicato come dovuto ai sensi dell'art. 20 cit. non è stato calcolato con riferimento alle somme richieste a titolo d'imposta con la cartella IRES ma con riferimento agli interessi di € 803.190,57 richiesti con la seconda cartella interessi; conseguentemente, poiché questo importo non è dovuto, non sono dovuti neppure i suoi accessori. 8. Quanto al ricorso n. 9589/2021 - avente ad oggetto l’istanza di rimborso, ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’importo versato in pagamento, in via provvisoria, della cartella n. 06820150052155566 (cd. seconda cartella interessi) in conseguenza della sentenza della C.t.r. lombarda che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. afferente alla seconda cartella interessi, chiedeva la restituzione della somma di € 715.015,00 oltre oneri di riscossione per € 57.200,00 - i due motivi di ricorso sono infondati. 8.1. Invero, il primo motivo, ossia quello con il quale l’Agenzia si duole che la C.t.r. abbia ritenuto che gli effetti la rottamazione della cartella originaria IRES si estendono anche alla cartella n. 068201500521355566 (cd. seconda cartella interessi), è infondato per le ragioni esplicitate sub 7.2. 8.2. Il secondo motivo è infondato perché la C.t.r., con una motivazione esauriente ed immune da vizi disciplinari, dato atto che la somma di euro 150.163,63 era dovuta per interessi maturati F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1461/2015 Numero sezionale 149/2023 dal 25 giugno 2010 (data di consegna del ruolo ad EquitaliaNumero di raccolta generale 5693/2023Data pubblicazione 23/02/2023) al 25 Febbraio 2015 (data di consegna del nuovo ruolo al concessionario), ha esposto come la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, aveva ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi. Conseguentemente, ha rilevato come il debito relativo agli interessi a cui si riferiscono le somme richieste con la cartella di cui al rimborso si sia estinto per effetto della rottamazione della originaria cartella IRES alla cui sospensione detti interessi si riconnettono e come le relative somme non siano dovute e vadano rimborsate. 9. In conclusione, va confermata la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021; va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensate le spese di lite; vanno rigettati i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e le spese seguono il principio della soccombenza. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 P.Q.M. Conferma la riunione al presente procedimento n. 1461/2015 dei procedimenti n.ri 31245/2018 e 9589/2021. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1461/15 e compensa le spese di lite. Rigetta i ricorsi n.ri 31245/2018 e 9589/2021 e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : D E R O S A M A R I A L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f 3 8 a 5 c b 8 6 1 2 7 1 2 a f 7 5 e c a d e c d 6 7 2 a 2 4 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Sentenza Cassazione n. 05693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris