CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13363-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]: - intimato - avverso la sentenza n. 2371/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento relativo ad un supermercato sito nel comune di Vignola in merito alla sua rendita catastale per l'anno 2015, lamentando il difetto di motivazione e la circostanza che non vi fossero altri supermercati utili alla comparazione; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne acoglieva l'appello affermando che la sentenza di primo grado espone una motivazione priva di realismo atteso che dichiara che i valori sono stati desunti per comparazione con immobili ubicati nella stessa zona dell'immobile in questione ed aventi analoghe caratteristiche; al riguardo va però sottolineato che, escluso il supermercato "I portali" ubicato in zona centrale di Modena il quale però ha un valore ben più pregiato di quello di Vignola, nel territorio non esistono altri supermercati con pari dimensioni ed offerta commerciale utili per la comparazione. In buona sostanza la stima dell'Ufficio non annovera gli elementi comuni degli immobili similari che avrebbe assunto con il criterio comparativo; l'onere motivazionale della sentenza appellata deve aversi pertanto per non soddisfatto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 13363 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per essere la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in Ric. 2020 n. 13363 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che la sentenza di primo grado espone una motivazione priva di realismo atteso che dichiara che i valori sono stati desunti per comparazione con immobili ubicati nella stessa zona dell'immobile in questione ed aventi analoghe caratteristiche ma evidenziando che, escluso il supermercato "I portali" ubicato in zona centrale di Modena il quale però è ben più pregiato di quello di Vignola, nel territorio non esistono altri supermercati con pari dimensioni ed offerta commerciale utili per la comparazione, cosicché in Ric. 2020 n. 13363 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- sostanza la stima dell'Ufficio non annovera gli elementi comuni degli immobili similari che avrebbe assunto con il criterio comparativo, con la conseguenza che l'onere motivazionale della sentenza di primo grado deve aversi pertanto per non soddisfatto - evidenziando in maniera semplice ma chiara la ratio decidendi (consistente nell'aver operato l'Ufficio un classamento arbitrariamente fondato sulla comparazione con altri immobili in quanto per il supermercato in questione, sito nel comune di Vignola, non vi erano altri supermercati aventi caratteristiche similari, supermercati che quindi non potevano essere assunti come adeguati termini di raffronto), ha fornito una motivazione circa il merito della lite ragionevole, non contraddittoria e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. Il motivo di impugnazione è pertanto infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 15 diOmbre 201. Il Presidente ' Ma ur9,14i- r h DEPOSITATO iti CANCELLI:~ il Fuitàe