CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 26077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
istero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 dicembre 2025, la Corte di appello di Firenze,sezione penale minorenni, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale per iminorenni di Firenze l’11/09/2024 che ha condannato XXXXXXXXXXXXXX allapena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 609-bis, commi 1 e 2, n. 1, 609-ter, n. 5, cod. pen., perché, in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso, abusando della condizione di inferiorità fisica ep s i c h i c a d e l l a m i n o r eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata dallacircostanza che stava dormendo ed era comunque sotto l’effetto di sostanzaalcoliche e stupefacenti, e con violenza consistita nel tenerla schiacciata inposizione prona premendo con una mano sulle spalle mentre lei cercava dirialzarsi, nonostante l’esplicito dissenso della stessa che più volte diceva “basta”,“voglio dormire”, di levare la mano e di smetterla, costringeva la citata personaoffesa a subire atti sessuali.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ammannato, ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicitàdella motivazione, anche per travisamento della prova.Lamenta la difesa che la Corte di appello di Firenze si era limitata arichiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza fornire unaautonoma valutazione logico-giuridica dei motivi di gravame, risolvendosi in unamotivazione meramente apparente, evidenziando: a) che tutti i testimonipresenti alla festa, contrariamente a quanto riportato in sentenza, avevanodichiarato che la persona offesa non fosse rimasta sola in mansarda conl’imputato; b) che era illogico e contraddittorio che l’imputato si fosse vantatocon la persona offesa di aver fatto sesso orale, del quale, se compiuto, entrambine sarebbero stati a conoscenza; c) che la madre della persona offesa non eramai stata sentita e, dunque, mancava la prova penale che la denunciante si fosseconfidata con la madre; d) che, differentemente da quanto riportato in sentenza,la persona offesa non era stata sopraffatta dallo shock, ma aveva nascosto lafelpa con lo sperma dell’imputato per oltre tre anni, per poi consegnarla agliagenti di polizia giudiziaria; e) che la sentenza impugnata aveva omesso dimotivare in merito al provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze del08/05/2018, dal quale emergeva che la persona offesa era seguita fin da epocaprecedente al gennaio 2017 ed aveva già manifestato condotte autolesionisticheprima dei fatti oggetto di procedimento, che era solita esasperare i racconti permotivi di gelosia o per attirare l’attenzione dei genitori ed aveva riferito dimaltrattamenti da parte del fratello e del padre mai avvenuti, tanto che nelrichiamato provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze del08/05/2018 si parlava di probabili condotte manipolative della ragazza.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadel ricorrente, con la quale, in risposta alle conclusioni della Procura generale, siribadisce che tutti i ragazzi presenti alla festa avevano escluso che personaoffesa ed imputato erano rimasti da soli, in tal modo smentendo che l’imputatoavesse abusato della persona offesa allorquando tutti gli altri ragazzi della festaerano usciti, come dichiarato dalla denunciante, e che mancava la prova che lapersona offesa si fosse confidata con la madre, non essendo quest’ultima maistata sentita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto dellaconferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primogrado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv.272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nelcaso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, lemotivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionaleintegrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nelladenuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai datempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della personaoffesa nella materia dei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della personaoffesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena",legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità,come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia,proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativodella vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempreribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, airacconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilitàsoggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante erigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quandovi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di unospecifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n.21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro,Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato,quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale privadi una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa nell’unico e articolatomotivo di appello - da esaminare congiuntamente perché incentrate sulla carenzamotivazionale della sentenza impugnata e sull’attendibilità della persona offesa -sono infondate perché mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanzeistruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narratodella persona offesa e nella logica ricostruzione della vicenda, a fronte diun ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente damanifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica e dai denunciatitravisamenti.2.1. La Corte di merito, infatti, alle pagine da 10 a 12 della sentenzaimpugnata, nell’esaminare le testimonianze acquisite di coloro che erano presentialla festa, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, ha messo inevidenza, con ampia e diffusa motivazione e senza vizi logici, come costoroavessero confermato un consumo diffuso di sostanze stupefacenti e di bevandealcoliche, nonchè la circostanza che, ad un certo momento della serata, ipartecipanti si erano allontanati dall’abitazione per procurarsi delle sigarette,mentre la persona offesa, l’imputato e pochi altri erano rimasti in casa, ritenendomarginale ed irrilevante la circostanza che la persona offesa avesse riferito chetutti i partecipanti alla festa erano usciti per acquistare sigarette, in ragione dellostato di estrema debolezza in cui versava la denunciante, tale da renderlascarsamente consapevole di ciò che la circondava, e sottolineando come costei,una volta resasi conto della presenza dell’imputato, avesse trovato la forza didirgli di smettere, sebbene non riuscendo a reagire in modo deciso per lo stato didebolezza indotto dall’uso di sostanze stupefacenti, mentre la frase di “bravabocchinara” che le sarebbe stata rivolta il giorno dopo da uno dei partecipantia l la fes ta t rovava r i scontro ne l le d ich iaraz ion i rese da l tes teXXXXXXXXXXXXXXXX, cui l’imputato aveva riferito di averle messo “la testa sulcazzo”.2.2. Quanto alla circostanza, riferita dalla persona offesa, secondo cui lamadre avrebbe sminuito l’accaduto e cercato di dissuadere la figlia dallo sporgeredenuncia, la Corte territoriale ha ricondotto il gesto, non illogicamente, alledifficoltà di affrontare le conseguenze, anche legali, che sarebbero potutederivare, nonchè alla cultura della famiglia, temendo conseguenze negative perla figlia e per la famiglia in genere, quali l’ isolamento sociale e lastigmatizzazione. Trattasi di motivazione non illogica rispetto alla quale lecensure mosse dal ricorrente, intese a mettere in evidenza come la madre delladenunciante non fosse stata escussa, sono del tutto generiche, ponendosi intermini di mero dissenso rispetto al logico argomentare dei giudici di secondogrado.2.3. Quanto alla mancanza di riscontri di natura medico-legale, la Corte diappello, riprendendo quanto già affermato dai giudici di primo grado, chiarisce,senza vizi logici, che proprio la decisione iniziale della persona offesa di nondenunciare l’accaduto aveva avuto come conseguenza l’omessa conservazionedegli indumenti indossati quella notte e, dunque, la mancata preservazione dipotenziali fonti di prova, essendo emerso (v. pagina 14 della sentenza di primogrado) che, mentre mutandine e maglietta erano state messe a lavare subitodopo il verificarsi dei fatti, la felpa, con delle macchie sul bordo, era stataconservata nell’armadio per tanto tempo, fino a quando la madre non l’avevatrovata e messa anch’essa a lavare. La Corte territoriale aveva congruamenteosservato come tale circostanza non potesse infirmare la credibilità della vittima,la cui versione conservava coerenza e linearità, fondandosi su dichiarazioni2.4. Prive di fondamento sono allora anche le obiezioni difensive riguardantil’omessa motivazione sui rilievi emergenti dal provvedimento del Tribunale per iminorenni del 08/05/2018, dovendosi ricordare che, in tema di ricorso percassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alleargomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui glielementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché laloro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvointervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione piùfavorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv.288493).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazionenon richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste afondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finidel giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte asostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nellasentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre,Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso,Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).Ed è ciò che è successo nel caso in scrutinio, avendo la Corte di appelloconcluso ritenendo la piena coerenza, interna ed esterna, delle dichiarazioni resedalla persona offesa, in assenza di elementi idonei a minarne l’attendibilità,sottolineando lo stato di profondo disagio della minore nel periodo successivo aifatti testimoniato dall’assistente sociale e dall’educatrice scolastica, tanto daindurre il personale scolastico a segnalare il caso all’Azienda sanitaria locale,nonché il percorso di graduale presa di coscienza della violenza subita, con ilprogressivo superamento del senso di vergogna e di timore che, inizialmente,l’avevano spinta a non denunciare quanto accaduto, quale esito naturale ecoerente del percorso psicologico da costei intrapreso, infine gli elementi diconvergenza tra il racconto della denunciante e le dichiarazioni dei testi escussi,tali da confermare la veridicità e l’attendibilità del narrato della vittima.2.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi giàesposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzanovalutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quellavalorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentitenel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità odella contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudicedel gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una sommaa favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ricorso proposto da soggettominorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dallespese processuali, positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 2009 inrelazione alle sentenze di condanna. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.