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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39747/2025

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[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona il 17.10.2023, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis co. 1 e 3 e 625 n. 2 cod. pen., e lo ha condannato, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 670,00 di multa.

Nella ricostruzione in fatto descritta nella sentenza di primo grado si dà atto che, il giorno 19.08.2023 venivano rubate tre biciclette all’interno dei garage di un condominio, dopo che il ladro aveva forzato le porte chiuse con un lucchetto.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], abitante del condominio, aveva visto l’autore del furto mentre rubava le tre biciclette ma non è stato in grado di riconoscerlo.

La mattina seguente, entrambe le persone offese notavano un annuncio pubblicato sul sito Subito.it avente ad oggetto due biciclette che riconoscevano come quelle sottratte e procedevano a fissare un appuntamento con l’inserzionista fingendosi interessate all’acquisto.

All’appuntamento si presentavano le parti offese insieme agli agenti della Questura che, dopo aver identificato l’imputato, si recavano presso il suo domicilio per recuperare le altre biciclette provento del furto. 2.L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione lamentando: - con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’errata qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di ricettazione e non di furto in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riconosciuto l’imputato quale autore del fatto; - con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in quanto il primo giudice avrebbe stabilito un aumento di pena a titolo di continuazione interna, nonostante la mancata contestazione ex art. 81 cod. pen.; - con un terzo motivo la violazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto applicabile ai fini del calcolo prescrizionale la recidiva, contestata ma poi esclusa; -con un quarto motivo vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., (si veda pag. 1 della sentenza impugnata).

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo (Fattispecie in tema di estorsione nella quale, in appello, era stata prospettata la mancanza del requisito dell'ingiusto profitto e, nel ricorso per cassazione, invece, la sussunzione dei fatti nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona). (Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 – 01).

Il suddetto motivo risulta, altresì, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto, alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti, che non sussistesse nessun dubbio che l’imputato fosse l’autore del furto poiché, rubate le biciclette dai garage mediante forzatura delle porte, le aveva immediatamente offerte in vendita sul sito Subito.it (foglio 3 della sentenza di primo grado). 2.Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla ritenuta contestazione di più fatti riuniti in continuazione invece che di un unico fatto, per il mancato richiamo, nell'imputazione, all'art. 81 cod. pen. e per le affermazioni contenute nella sentenza.

Invero, costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza quello secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (così, per tutte, Sez. 3 - n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. 07/06/2023) Rv. 284670 – 03, Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv. 262592-01, e Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858- 01).

Le censure che attengono all’illegalità della pena, sempre enunciate nel secondo motivo, sono inammissibili in quanto il giudice di primo grado ha, nell’iter motivazionale, tenuto conto del fatto F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 che si trattasse di due furti di biciclette; non è stato necessario individuare il reato più grave su cui operare l’aumento di pena stante l’omogeneità e l’identicità delle due condotte delittuose. 3.Il terzo motivo, attinente alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile in quanto deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021 ) Rv. 282021 – 01).L'inammissibilità dell'impugnazione, quindi, paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell' 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818.

In ogni caso il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado in quanto la pena detentiva massima prevista per il reato di cui all’art. 624 bis comma 3 cod.pen è 10 anni e il termine massimo di prescrizione è conseguentemente di anni 12 e mesi 6, calcolato l’aumento di un quarto previsto dall’art. 161 cod. pen.; alla data del 13.03.2025 in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata il termine di prescrizione decorrente dal 19.10.2013 non era pertanto ancora compiuto. 4.Con riguardo al quarto motivo, poi, esso risulta manifestamente infondato in quanto afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorrente, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte di Appello ha fornito una motivazione logica e coerente laddove, a foglio 4 della sentenza impugnata, ha ritenuto la pena inflitta congrua rispetto ai criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., avuto riguardo anche ai precedenti specifici posti a carico dell’imputato che ne tratteggiano la pericolosità.

Ha affermato altresì che il fatto che le due biciclette siano state recuperate non è dipeso dall’iniziativa dell’imputato e ciò non ha consentito una valutazione volta alla mitigazione del trattamento sanzionatorio ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, congruo. 5.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona il 17.10.2023, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis co. 1 e 3 e 625 n. 2 cod. pen., e lo ha condannato, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 670,00 di multa. Nella ricostruzione in fatto descritta nella sentenza di primo grado si dà atto che, il giorno 19.08.2023 venivano rubate tre biciclette all’interno dei garage di un condominio, dopo che il ladro aveva forzato le porte chiuse con un lucchetto. Il teste [OSCURATO:PERSONA], abitante del condominio, aveva visto l’autore del furto mentre rubava le tre biciclette ma non è stato in grado di riconoscerlo. La mattina seguente, entrambe le persone offese notavano un annuncio pubblicato sul sito Subito.it avente ad oggetto due biciclette che riconoscevano come quelle sottratte e procedevano a fissare un appuntamento con l’inserzionista fingendosi interessate all’acquisto. All’appuntamento si presentavano le parti offese insieme agli agenti della Questura che, dopo aver identificato l’imputato, si recavano presso il suo domicilio per recuperare le altre biciclette provento del furto. 2.L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione lamentando: - con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’errata qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di ricettazione e non di furto in quanto il teste [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riconosciuto l’imputato quale autore del fatto; - con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in quanto il primo giudice avrebbe stabilito un aumento di pena a titolo di continuazione interna, nonostante la mancata contestazione ex art. 81 cod. pen.; - con un terzo motivo la violazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto applicabile ai fini del calcolo prescrizionale la recidiva, contestata ma poi esclusa; -con un quarto motivo vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., (si veda pag. 1 della sentenza impugnata). Difatti, in tema di ricorso per cassazione, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo (Fattispecie in tema di estorsione nella quale, in appello, era stata prospettata la mancanza del requisito dell'ingiusto profitto e, nel ricorso per cassazione, invece, la sussunzione dei fatti nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona). (Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 – 01). Il suddetto motivo risulta, altresì, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto, alla luce degli indizi gravi, precisi e concordanti, che non sussistesse nessun dubbio che l’imputato fosse l’autore del furto poiché, rubate le biciclette dai garage mediante forzatura delle porte, le aveva immediatamente offerte in vendita sul sito Subito.it (foglio 3 della sentenza di primo grado). 2.Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla ritenuta contestazione di più fatti riuniti in continuazione invece che di un unico fatto, per il mancato richiamo, nell'imputazione, all'art. 81 cod. pen. e per le affermazioni contenute nella sentenza. Invero, costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza quello secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (così, per tutte, Sez. 3 - n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. 07/06/2023) Rv. 284670 – 03, Sez. 5, n. 9706 del 30/01/2015, Rossitto, Rv. 262592-01, e Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858- 01). Le censure che attengono all’illegalità della pena, sempre enunciate nel secondo motivo, sono inammissibili in quanto il giudice di primo grado ha, nell’iter motivazionale, tenuto conto del fatto F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 che si trattasse di due furti di biciclette; non è stato necessario individuare il reato più grave su cui operare l’aumento di pena stante l’omogeneità e l’identicità delle due condotte delittuose. 3.Il terzo motivo, attinente alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile in quanto deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021 Ud. (dep. 18/06/2021 ) Rv. 282021 – 01).L'inammissibilità dell'impugnazione, quindi, paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell' 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818. In ogni caso il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado in quanto la pena detentiva massima prevista per il reato di cui all’art. 624 bis comma 3 cod.pen è 10 anni e il termine massimo di prescrizione è conseguentemente di anni 12 e mesi 6, calcolato l’aumento di un quarto previsto dall’art. 161 cod. pen.; alla data del 13.03.2025 in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata il termine di prescrizione decorrente dal 19.10.2013 non era pertanto ancora compiuto. 4.Con riguardo al quarto motivo, poi, esso risulta manifestamente infondato in quanto afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte di Appello ha fornito una motivazione logica e coerente laddove, a foglio 4 della sentenza impugnata, ha ritenuto la pena inflitta congrua rispetto ai criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., avuto riguardo anche ai precedenti specifici posti a carico dell’imputato che ne tratteggiano la pericolosità. Ha affermato altresì che il fatto che le due biciclette siano state recuperate non è dipeso dall’iniziativa dell’imputato e ciò non ha consentito una valutazione volta alla mitigazione del trattamento sanzionatorio ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, congruo. 5.Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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