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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi due di reclusione, per il delitto di lesioni, aggravate dall'uso di arma, anche in condizioni di minorata difesa per futili motivi; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo di ricorso, lamentando il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p.; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, laddove ha ritenuto che l'episodio in esame è sicuramente indicativo di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, che non esitava a porre in essere ripetute condotte violente e gravemente lesive per l'altrui incolumità personale nei confronti di alcuni ragazzini, colpevoli a suo dire di averlo deriso, e così facendo dimostrava di non avere alcuna remora a commettere gravi condotte illecite, anche a danno di persone fisicamente meno forti di lui, e le gravi espressioni minacciose pronunciate in tale frangente dall'imputato erano sicuramente idonee a creare un forte grave sentimento di paura e di timore nelle giovani vittime; in definitiva la Corte territoriale ha evidenziato come i precedenti penali anche più gravi risalenti dell'imputato si pongano in linea di continuità con il fatto oggetto di giudizio, visto che la reazione assolutamente sproporzionata da lui tenuta in tale frangente risulta indicativa di una sua ancora più evidente disinvoltura inclinazione criminale e della sua totale indifferenza rispetto dei precetti normativi delle comuni regole sociali; tale valutazione non merita alcuna censura avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de il 25.5.2022 Il C iere estensore Il Presidente L 7 1-4)--- DEPd '[OSCURATO:PERSONA].,;:::71.1_ERIA -°,--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo riduceva la pena a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno e mesi due di reclusione, per il delitto di lesioni, aggravate dall'uso di arma, anche in condizioni di minorata difesa per futili motivi; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo di ricorso, lamentando il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p.; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, laddove ha ritenuto che l'episodio in esame è sicuramente indicativo di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, che non esitava a porre in essere ripetute condotte violente e gravemente lesive per l'altrui incolumità personale nei confronti di alcuni ragazzini, colpevoli a suo dire di averlo deriso, e così facendo dimostrava di non avere alcuna remora a commettere gravi condotte illecite, anche a danno di persone fisicamente meno forti di lui, e le gravi espressioni minacciose pronunciate in tale frangente dall'imputato erano sicuramente idonee a creare un forte grave sentimento di paura e di timore nelle giovani vittime; in definitiva la Corte territoriale ha evidenziato come i precedenti penali anche più gravi risalenti dell'imputato si pongano in linea di continuità con il fatto oggetto di giudizio, visto che la reazione assolutamente sproporzionata da lui tenuta in tale frangente risulta indicativa di una sua ancora più evidente disinvoltura inclinazione criminale e della sua totale indifferenza rispetto dei precetti normativi delle comuni regole sociali; tale valutazione non merita alcuna censura avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de il 25.5.2022 Il C iere estensore Il Presidente L 7 1-4)--- DEPd '[OSCURATO:PERSONA].,;:::71.1_ERIA -°,--