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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 20481/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30989-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1717/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020; Ric. 2020 n. 30989 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha nuovamente respinto l'opposizione degli stessi al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decreto di ammortamento di sei cambiali emesse dal [OSCURATO:PERSONA] e girate dalla Maffeo al Bucciarelli e ne chiedono perciò la cassazione sulla base dei tre motivi di ricorso ai quali resiste il Bucciarelli con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso –mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e 2697 e 1988 cod. civ. poiché erroneamente il decidente avrebbe ritenuto provato il rapporto sottostante in ragione del quale il Bucciarelli aveva esercitato l'azione causale sebbene, contrariamente a quanto affermato, esso non fosse comprovato né documentalmente né in via testimoniale ed avrebbe loro accollato l'onere probatorio di dimostrare l'insussistenza di detto rapporto – e il secondo motivo di r icorso – mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2016 e 2943 cod. civ. poiché erroneamente il decidente avrebbe attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione di un atto di precetto sebbene non vi fosse prova che esso fosse riferibile alle cambiali di che trattasi –sono esaminabili congiuntamente in quanto si prestano ad un comune giudizio di inammissibilità, insistendo per vero su aspetti fattuali della vicenda la cui valutazione compete esclusivamente al giudice di merito.

Ric. 2020 n. 30989 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -3-

3. La Corte d'Appello ha infatti motivato il proprio assunto, con riferimento alla prima doglianza ricorrente, considerando che «quanto alla prova del rapporto sottostante (indicato come mutuo ipotecario) nel primo grado del giudizio erano emerse prova sia documentali (procedura esecutiva immobiliare a carico dei [OSCURATO:PERSONA] azionata nel 1992 in virtù di analoghe cambiali ipotecarie; iscrizione ipotecaria) e testimoniali (testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del prestito erogato dall'appellato al sig. [OSCURATO:PERSONA] e da questi garantito con l'iscrizione ipotecaria a favore del Bucciarelli e la cui restituzione venne predisposta con l'emissione dei titoli cambiari fra i quali quelli in oggetto del decreto ingiuntivo di I grado (e del precedente decreto di ammortamento)», considerazione rispetto alla quale l'ulteriore affermazione oggetto di censura non ha valore decisorio; ed ha del pari respinto la seconda doglianza osservando che il Bucciarelli «già prima di agire con la richiesta di ammortamento aveva notificato ai due appellanti un atto di precetto e successivo pignoramento ... relativi alle cambiali in questione»; in tal modo formulando un giudizio di fatto che i motivi in disamina intendono porre in discussione chiamando questa Corte a disimpegnare un compito estraneo alle proprie funzioni istituzionali.

4. Il terzo motivo di ricorso – mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 66 l. camb. poiché il decidente avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'azione causale proposta dal Bucciarelli quantunque questi non avesse adempiuto gli oneri imposti dal terzo comma della norma violata intesi a conservare ai debitori le azioni di regresso – è infondato.

La Corte d'Appello, a conforto del proprio enunciato, ha tra l'altro fatto rilevare che il Bucciarelli «aveva agito con l'azione causale in quanto l'azione cambiaria si era prescritta» e che «le cambiali erano state Ric. 2020 n. 30989 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -4- denunciate come smarrite e fatte oggetto del decreto di ammortamento».

Su queste premesse di fatto –pur in disparte dal prendere atto che, per come è formulata, la censura non è ostensibile con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] essendo egli emittente dei titoli e non essendo dunque un obbligato di regresso che possa agire nei confronti di un pregresso girante –occorre rammentare in diritto chel'art. 66, comma 3, l. camb., laddove obbliga il creditore che intenda esercitare l'azione causale ad offrire al debitore la restituzione del titolo e a depositarlo in cancelleria, assolve alla duplice funzione di impedire che il debitore possa essere chiamato a rispondere dell'obbligazione assunta due volte e di conservare al medesimo le azioni cambiarie che possono competergli (Cass., Sez.

I, 2/02/1998, n. 1022).

Da ciò si è tratto il principio che se al debitore non possa essere restituito il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio da parte sua delle azioni cambiarie che gli competono quale giratario o primo prenditore (Cass., Sez.

I, 23/05/2014, n. 11510), il creditore non possa a sua volta esercitare l'azione causale nei suoi confronti.

Tuttavia il principio così affermato deve coordinarsi con la disciplina della prescrizione cambiaria (Cass., Sez.

I, 25/07/2013, n. 18076), nel senso che il decorso deltermine triennale previsto dall'art. 94, comma 1, l. camb. segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass., Sez.

I, 19/07/2010, n. 16816).

La conseguenza, con riguardo agli obblighi disposti dall'art. 66, comma 3, l. camb., è che se la responsabilità cambiaria non possa più farsi valere perché le relative azioni si sono prescritte, la preclusione all'esercizio dell'azione causale resta operante, per venire al caso di specie, nel solo caso in cui il creditore cambiario, che abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso, non abbia proceduto al loro ammortamento ed Ric. 2020 n. 30989 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -5- abbia determinato in tal modo la maturazione del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria da parte del proprio debitore nei confronti dei precedenti giranti (Cass., Sez.

I, 15/07/2011, n. 15681).

È dunque evidente alla luce dei queste considerazioni che nessun addebito possa muoversi alla Corte d'Appello in parte qua, da un lato perché come detto le azioni cambiarie si erano prescritte, dall'altro perché il Bucciarelli aveva attivato la procedura di ammortamento onde la prescrizione delle azioni cambiare non era intervenuta a causa della sua inerzia.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30989-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1717/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2020; Ric. 2020 n. 30989 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, respingendone il gravame, ha nuovamente respinto l'opposizione degli stessi al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito del decreto di ammortamento di sei cambiali emesse dal [OSCURATO:PERSONA] e girate dalla Maffeo al Bucciarelli e ne chiedono perciò la cassazione sulla base dei tre motivi di ricorso ai quali resiste il Bucciarelli con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso –mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e 2697 e 1988 cod. civ. poiché erroneamente il decidente avrebbe ritenuto provato il rapporto sottostante in ragione del quale il Bucciarelli aveva esercitato l'azione causale sebbene, contrariamente a quanto affermato, esso non fosse comprovato né documentalmente né in via testimoniale ed avrebbe loro accollato l'onere probatorio di dimostrare l'insussistenza di detto rapporto – e il secondo motivo di r icorso – mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2016 e 2943 cod. civ. poiché erroneamente il decidente avrebbe attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione di un atto di precetto sebbene non vi fosse prova che esso fosse riferibile alle cambiali di che trattasi –sono esaminabili congiuntamente in quanto si prestano ad un comune giudizio di inammissibilità, insistendo per vero su aspetti fattuali della vicenda la cui valutazione compete esclusivamente al giudice di merito. Ric. 2020 n. 30989 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -3- 3. La Corte d'Appello ha infatti motivato il proprio assunto, con riferimento alla prima doglianza ricorrente, considerando che «quanto alla prova del rapporto sottostante (indicato come mutuo ipotecario) nel primo grado del giudizio erano emerse prova sia documentali (procedura esecutiva immobiliare a carico dei [OSCURATO:PERSONA] azionata nel 1992 in virtù di analoghe cambiali ipotecarie; iscrizione ipotecaria) e testimoniali (testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del prestito erogato dall'appellato al sig. [OSCURATO:PERSONA] e da questi garantito con l'iscrizione ipotecaria a favore del Bucciarelli e la cui restituzione venne predisposta con l'emissione dei titoli cambiari fra i quali quelli in oggetto del decreto ingiuntivo di I grado (e del precedente decreto di ammortamento)», considerazione rispetto alla quale l'ulteriore affermazione oggetto di censura non ha valore decisorio; ed ha del pari respinto la seconda doglianza osservando che il Bucciarelli «già prima di agire con la richiesta di ammortamento aveva notificato ai due appellanti un atto di precetto e successivo pignoramento ... relativi alle cambiali in questione»; in tal modo formulando un giudizio di fatto che i motivi in disamina intendono porre in discussione chiamando questa Corte a disimpegnare un compito estraneo alle proprie funzioni istituzionali. 4. Il terzo motivo di ricorso – mercé il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 66 l. camb. poiché il decidente avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'azione causale proposta dal Bucciarelli quantunque questi non avesse adempiuto gli oneri imposti dal terzo comma della norma violata intesi a conservare ai debitori le azioni di regresso – è infondato. La Corte d'Appello, a conforto del proprio enunciato, ha tra l'altro fatto rilevare che il Bucciarelli «aveva agito con l'azione causale in quanto l'azione cambiaria si era prescritta» e che «le cambiali erano state Ric. 2020 n. 30989 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -4- denunciate come smarrite e fatte oggetto del decreto di ammortamento». Su queste premesse di fatto –pur in disparte dal prendere atto che, per come è formulata, la censura non è ostensibile con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] essendo egli emittente dei titoli e non essendo dunque un obbligato di regresso che possa agire nei confronti di un pregresso girante –occorre rammentare in diritto chel'art. 66, comma 3, l. camb., laddove obbliga il creditore che intenda esercitare l'azione causale ad offrire al debitore la restituzione del titolo e a depositarlo in cancelleria, assolve alla duplice funzione di impedire che il debitore possa essere chiamato a rispondere dell'obbligazione assunta due volte e di conservare al medesimo le azioni cambiarie che possono competergli (Cass., Sez. I, 2/02/1998, n. 1022). Da ciò si è tratto il principio che se al debitore non possa essere restituito il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio da parte sua delle azioni cambiarie che gli competono quale giratario o primo prenditore (Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11510), il creditore non possa a sua volta esercitare l'azione causale nei suoi confronti. Tuttavia il principio così affermato deve coordinarsi con la disciplina della prescrizione cambiaria (Cass., Sez. I, 25/07/2013, n. 18076), nel senso che il decorso deltermine triennale previsto dall'art. 94, comma 1, l. camb. segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass., Sez. I, 19/07/2010, n. 16816). La conseguenza, con riguardo agli obblighi disposti dall'art. 66, comma 3, l. camb., è che se la responsabilità cambiaria non possa più farsi valere perché le relative azioni si sono prescritte, la preclusione all'esercizio dell'azione causale resta operante, per venire al caso di specie, nel solo caso in cui il creditore cambiario, che abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso, non abbia proceduto al loro ammortamento ed Ric. 2020 n. 30989 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -5- abbia determinato in tal modo la maturazione del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria da parte del proprio debitore nei confronti dei precedenti giranti (Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15681). È dunque evidente alla luce dei queste considerazioni che nessun addebito possa muoversi alla Corte d'Appello in parte qua, da un lato perché come detto le azioni cambiarie si erano prescritte, dall'altro perché il Bucciarelli aveva attivato la procedura di ammortamento onde la prescrizione delle azioni cambiare non era intervenuta a causa della sua inerzia. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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