CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art. 129, c.p.p., la corte di appello di Milano, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 12.7.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, co. 1, e 612, co. 2, c.p., in rubrica ascrittigli, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva anche riconosciuto il diritto a ottenere il pagamento di una provvisionale, dichiarava estinti i reati in questione per prescrizione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 591, co. 1, lett. c), in relazione all'art. 581, c.p.p., per non avere la corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato e disposto, di conseguenza, l'esecuzione della decisione impugnata, stante la carenza dei requisiti di forma dello stesso atto di gravame 3. Con requisitoria scritta del 10.10.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con note scritte del 14.10.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. Con conclusioni del 18.10.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Mosca, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado, ai sensi dell'art. 592, co. 4, c. p. p. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, affrontando il tema dei rimedi processuali esperibili dalla parte civile ove il giudice di primo grado abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contro tale sentenza, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.(In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, C.P.P. mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile: cfr. Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953). Nel medesimo arresto si è, inoltre, precisato, che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata. In questo alveo processuale si inserisce altra condivisibile decisione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione va verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente comportare la situazione di vantaggio perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'invocato esito del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe invece imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622, c.p.p.). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, impregiudicata la legittimazione della parte civile a proporre ricorso, che trova il suo fondamento nella previsione dell'art. 576, co. 1, c.p.p., appare evidente come la proposta impugnazione risulti del tutto carente in ordine al necessario requisito dell'interesse a ricorrere. E invero, avendo la corte territoriale, come si evince dal corpo della motivazione, confermato nel resto la sentenza di primo grado, espressione certo estremamente laconica, ma tale da non mettere in dubbio la conferma agli effetti civili della decisione di condanna del tribunale di Milano, che veniva riformata solo agli effetti penali, nessun effetto favorevole l'eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe nella sfera giuridica del Malinverni, che, peraltro, nemmeno ne ha fatto oggetto di specifica prospettazione. Le svolte considerazioni sono sufficienti a fondare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rendendo irrilevante il tema del mancato conferimento al difensore del ricorrente di valida procura speciale, sollevato dal pubblico ministero e dall'imputato, procura che, in ogni caso, appare legittimamente conferita in data 8.9.2020. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Va rigettata, infine, la richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dall'imputato, perché formulata in termini del tutto generici. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di