CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza resa in data 15.3.2017 dal Tribunale di Bari, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (capi a-F-H-I), dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al cap I), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena per i residui reati in anni dieci e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che il ricorrente era stato ritenuto partecipe dell'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], quale fornitore stabile del sodalizio, con argomentazioni apodittiche, manifestamente illogiche e contraddittorie; in particolare, nella sentenza di primo grado non vi era alcun riferimento a rapporti di frequentazione quotidiana tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nell'intercettazione richiamata non vi era alcun riconoscimento di tale ruolo da parte del ricorrente; l'affermazione di responsabilità era stata dunque fondata su due elementi inesistenti: il ruolo di fornitore del Ciazzi e lo stretto rapporto con il Pellegrino; del tutto apodittica era l'affermazione che la sostanza stupefacente ceduta dal Caizzi a [OSCURATO:PERSONA] era pari a 3 Kg di hashish; del pari apodittiche erano le affermazioni che il Caizzi aveva svolto per il sodalizio anche il compito di venditore diretto della sostanza stupefacente e che la cessione di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato un utile apporto alla floridezza del gruppo di appartenenza; la Corte di merito, infine, nulla aveva argomentato in ordine alla deduzione difensiva [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ritenuto il Caizzi un suo fornitore. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, dpr n. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto configurabile la predetta circostanza aggravante pur non emergendo dalle risultanze istruttorie alcun elemento sul quale basare la consapevolezza del Caizzi in ordine al numero dei componenti del sodalizio criminoso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La censura propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in sostanza, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo la doglianza formalmente riferita a vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., è in realtà diretta a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai Giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il ricorrente lamenta, in sostanza una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze probatorie quanto al ruolo di partecipe del sodalizio criminale, anziché di mero fornitore dello stupefacente. Ribadito la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine al ruolo partecipativo del Caizzi. La Corte di appello, richiamando la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado, ha desunto la condotta partecipativa del Caizzi, quale fornitore stabile di sostanza stupefacente, all'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, dalla commissione dei delitti-scopo ascritti e non oggetto di impugnazione, nonché da una serie di elementi indiziari, complessivamente valutati: il coinvolgimento stabile del Caizzi nel traffico di stupefacenti ed i numerosi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], intraneo al sodalizio criminoso e fedelissimo factotum dei Pellegrino, al quale a partire dai primi mesi del 2007, in più occasioni ed in periodi ravvicinati, riforniva sostanza stupefacente (fino all'arresto in flagranza del Gallo avvenuto il 3.6.2007 ed il contestuale sequestro di 1 Kg di hashish cedutogli dal Caizzi) le ripetute forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto ad oggetto, in particolare, circa 3 Kg di hashish, un quantitativo tale da soddisfare le esigenze di approvvigionamento del gruppo e, quindi idoneo, a evidenziare la qualità dell'apporto partecipativo; il Caizzi si avvaleva stabilmente della collaborazione dei fratelli Spizzico, Filippo e Vitangelo (uno dei quali sodale del gruppo) per spostare lo stupefacente dal luogo in cui era occultato e per la consegna dello stesso; le conversazioni intercettate comprovavano assidui rapporti di frequentazione con il sodale apicale [OSCURATO:PERSONA], occasionati dalle scommesse ippiche. Tanto premesso quanto alla ricostruzione dei fatti e del ruolo associativo del Caizzi, la sentenza impugnata risulta immune da censure e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764, in una fattispecie in cui è stata ritenuta immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646); in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Nella specie, i Giudici di merito hanno basato la condotta partecipativa del Caizzi sull'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità di approvvigionamento continuativo di sostanza stupefacente al gruppo criminoso, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che il fornitore rivestiva per il sodalizio criminoso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, evidenziando come la consapevolezza da parte del Caizzi della consistenza numerica del sodalizio criminosa emergeva dal livello di interazione dell'apporto partecipativo con la struttura verticistica dello stesso. Si tratta di argomentazione, che certamente non è affetta da manifesta illogicità e che dà, comunque, contenuto alla motivazione della sentenza impugnata, che, quindi, non può dirsi omessa. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga