CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha riformato la sentenza del 14 giugno 2019 del Tribunale di Sassari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta prevalente sull'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte territoriale, rigettando l'appello proposto dall'imputato ed accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale, ha riqualificato il fatto come furto in abitazione e ha aumentato la pena. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi impossessato, su istigazione di [OSCURATO:PERSONA], di un furgone sottraendolo ad [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva posteggiato all'interno dell'area condominiale di pertinenza del fabbricato abitato dallo Scanu e dal Salvago. Secondo la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale e condivisa dalla Corte di appello, lo Scanu, accortosi della sottrazione del furgone, aveva saputo da alcuni conoscenti che l'autore del furto era uno «zingaro» di nome Giuliano che, da lui contattato telefonicamente, aveva ammesso di avere ritirato il furgone, privo di targhe ed in pessime condizioni, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], anche lui abitante in quel fabbricato, svolgendo lo Hadzovic l'attività di recupero di materiali ferrosi; egli aveva portato iii veicolo su un terreno nella sua disponibilità per poi trasportarlo in una discarica autorizzata. Contattato dallo Scanu, aveva ammesso di avere asportato il furgone ed aveva provveduto alla sua restituzione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed in particolare sulla conoscenza da parte sua che il furgone fosse di proprietà dello Scanu e non del Salvago. Era stato accertato che lo Hadzovic aveva ritirato il furgone, privo di targhe ed in pessime condizioni, su richiesta del Salvago ed in orario diurno alla presenza degli altri abitanti nel fabbricato, ritenendo che il veicolo per le condizioni in cui versava, fosse un mero rifiuto abbandonato. La circostanza che il Salvago avesse assistito al ritiro del veicolo aveva indotto lo Hadzovic a ritenere di stare operando correttamente. La Corte di appello, a fronte di tali rilievi, ha osservato, in modo del tutto illogico, che la circostanza che il furgone fosse posteggiato all'interno di un cortile privato escludeva di per sé che si trattasse di res nullius. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della riqualificazione del fatto come furto in abitazione non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il veicolo si trovasse in un'area condominiale, occorrendo invece accertare se la stessa fosse delimitata in modo da impedire l'accesso agli estranei. 3. Il primo motivo di ricorso non appare inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il ricorrente, stando alla ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, ha agito su richiesta di uno dei condomini dell'area adibita a parcheggio ossia di uno dei soggetti che avevano titolo per consentire allo Hadzovic di entrare all'interno del parcheggio. Tale circostanza, ha sostenuto il difensore dell'imputato con l'atto di appello, ben poteva indurre l'odierno imputato a ritenere che il veicolo, anche per le pessime condizioni in cui esso versava fosse un rottame privo di valore da asportare su richiesta di uno dei proprietari dell'area sulla quale era stato depositato. La Corte di appello ha respinto tale rilievo osservando che l'imputato non aveva prodotto le autorizzazioni per svolgere l'attività di trasporto e recupero di materiali ferrosi e che egli non aveva sostenuto tale tesi nel corso delle indagini. In realtà, dalla sentenza di primo grado emerge che la tesi difensiva era stata sostenuta sin dall'interrogatorio reso nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e, peraltro, appare illogico utilizzare il carattere abusivo dell'attività di recupero di materiali ferrosi svolta dall'imputato quale prova del dolo del delitto di furto a lui ascritto, cosicché la motivazione addotta appare manifestamente illogica. 4. Stante la manifesta illogicità della motivazione e non emergendo con evidenza alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo ormai maturato il termine di prescrizione del reato. Difatti, il reato è stato contestato come commesso il 3 novembre 2014, ed il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, sarebbe spirato il 3 maggio 2022. Il termine è tuttavia rimasto sospeso dal 2 marzo 2018, avendo il difensore dell'imputato richiesto all'udienza tenutasi in pari data il rinvio del processo, sino al 12 ottobre 2018, cosicché il termine è maturato in data 13 dicembre 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch