CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'altra aggravante bilanciabile della premeditazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che l'aggravante della premeditazione è stata ritenuta nella sentenza rescindente e alla luce delle modalità del fatto e della allarmante personalità dell'imputato il giudice di rinvio ha confermato il bilanciamento in termini di equivalenza, giustificando in modo adeguato e coerente la valutazione rimessagli; ritenuto che a fronte della originaria inammissibilità del ricorso la rinuncia all'impugnazione non ha rilievo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA] sid