CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/12/2025 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in data 24/09/2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, a lui ascritto come meglio specificato in rubrica.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione, essendosi la consumazione del reato interrotta nel luglio 2017, con conseguente inapplicabilità dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla c.d. legge Orlando. Si deduce che, dalla istruttoria svolta, era pacificamente emerso che le omissioni non avevano riguardato l'intero periodo maggio-dicembre 2017, come contestato dall'accusa, bensì i mesi da aprile a luglio compresi; la consumazione si era interrotta con i pagamenti di agosto, settembre e ottobre, mentre una ulteriore omissione aveva riguardato il mese di novembre. Ad avviso del ricorrente, la predetta interruzione a luglio della condotta omissiva rendeva inapplicabile l'indirizzo interpretativo richiamato in sentenza, dal momento che, già con le omissioni da aprile a luglio, era stata ampiamente superata la soglia di punibilità. Pertanto, era da quel momento che doveva essere computato il termine di prescrizione, ampiamente superato già alla data della sentenza d'appello per via della inapplicabilità delle disposizioni della legge Orlando. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta regolarità della notifica della diffida ad adempiere dell'INPS, nonostante l'impossibilità di risalire alla persona che aveva ricevuto la notifica. Si deduce inoltre che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello - il decreto di citazione a giudizio non poteva ritenersi idoneo a porre l'imputato in condizione di procedere al pagamento, alla luce delle rilevanti inesattezze ivi contenute quanto alle mensilità omesse. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure devolute. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, con cui il difensore lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ritenendo inapplicabild, i periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando, va evidenziato che la Corte barese, nel rigettare il corrispondente motivo di appello, ha richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1- bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, 2n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo» (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri, Rv. 286019 - 01). La difesa ricorrente ha sostenuto che - essendo le omissioni relative al periodo aprile/luglio 2017, con una ulteriore omissione accertata per il mese di novembre 2017, l'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame avrebbe dovuto comportare l'interruzione della'ci2~In al mese di luglio 2017, con conseguente applicazione delle norme sulla prescrizione vigenti prima della c.d. legge Orlando. Si tratta di una tesi manifestamente infondata, che per un verso esclude, senza adeguata motivazione - diversa dall'intento di evitare l'applicazione delle sospensioni della prescrizione previste dalla I. Orlando - la mensilità di novembre dalla valutazione unitaria delle omissioni relative al 2017, secondo i principi affermati da questa Suprema Corte. Per altro verso, ed anzi soprattutto, la ricostruzione risulta del tutto priva degli auspicati effetti liberatori non solo quanto al mese di novembre, ma anche quanto alle precedenti mensilità. Com'è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiarito che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). È dunque evidente, anche a voler in ipotesi seguire la prospettazione difensiva - e quindi a conferire un rilievo "autonomo"al periodo aprile - luglio 2017, per l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale per tali omissioni - che anche in questo caso la condotta omissiva ricadrebbe nell'alveo della legge Orlando, dal momento che l'omissione contributiva del mese di luglio 2017 si è consumata il successivo 15 agosto, ovvero in una data che le Sezioni Unite hanno ritenuto soggetta alla vigenza della legge n. 134 del 2021. 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. 3Si ritiene invero, in primo luogo, di dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ampiamente consolidato, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa» (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, Rv. 259724 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 3, n. 23829 del 05/04/2022, Ralli; da ultimo, Sez. 7, ord. n. 32393 del 13/06/2025, Salvati). Si tratta di un insegnamento pienamente applicabile alla fattispecie in esame, avendo la Corte territoriale precisato che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento, inviata al [OSCURATO:PERSONA], era pervenuta all'indirizzo di residenza di quest'ultimo ed era stata ritirata da persona presente: "sarebbe spettato all'imputato dimostrare di non essere giunto a conoscenza dell'atto senza una sua colpa" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Risulta quindi ultroneo soffermarsi sui rilievi difensivi volti ad escludere che il decreto di citazione a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere considerato equipollente alla comunicazione dell'accertamento INPS, quanto agli estremi informativi per procedere al pagamento e fruire della causa di non punibilità. Solo per completezza, si ritiene di evidenziare che la difesa ricorrente evita di confrontarsi con il passaggio motivazionale in cui la Corte d'Appello (pag. 5) osserva che il [OSCURATO:PERSONA], che già in sede di proposizione dell'appello aveva dimostrato di essere pienamente edotto sia degli importi da versare sia dell'effetto estintivo di un eventuale versamento, non aveva comunque ritenuto di provvedere nel corso del giudizio (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 23914 del 14/05/2014, Cibin, Rv. 261510 - 01, secondo cui «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 P.Q.M