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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32983/2026

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assegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 gennaio 2026, la Corte di appello di Milanoconfermava la decisione del 27 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Milanoaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione eBonomi, del delitto di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, commesso a Milanoil 28 settembre 2020 (capo A) e, [OSCURATO:PERSONA], del delitto ex art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in luogo sconosciuto il 19 settembre 2019 (capoVeniva altresì confermata la statuizione con cui era stata disposta dal primogiudice la confisca della somma di 100.723,53 euro, corrispondente al profittodel reato di cui al capo A, nonché della somma di 62.051,63 euro, corrispondenteal profitto del reato di cui al capo B.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.Con il primo, si censura il mancato accoglimento del legittimo impedimentodell’imputato addotto per l’udienza preliminare del 28 settembre 2023, essendostata omessa ogni valutazione concreta della condizione clinica del ricorrente edella sua capacità di partecipazione consapevole al processo.

Ne è derivata lacelebrazione dell’udienza preliminare in assenza dell’imputato per causa a lui nonimputabile, con conseguente nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio.Con il secondo motivo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio dicolpevolezza dell’imputato, evidenziando che la sentenza impugnata ha desuntoil dolo in via automatica dalla falsità delle fatture e dall’entità degli importiindicati, senza individuare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare laconsapevolezza dell’imputato in ordine all’inesistenza delle operazioni, incontrasto con il principio secondo cui il dolo specifico deve essere oggetto diaccertamento rigoroso e individuale, non essendosi n particolare verificato seBonomi abbia avuto accesso ai documenti contabili o sia stato indotto a firmareCon il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell’art.27 Cost., per averela Corte di appello erroneamente affermato la responsabilità dell’imputato sullabase della sola qualità di amministratore di diritto, senza accertare il ruoloeffettivamente svolto nella gestione societaria da [OSCURATO:PERSONA], il quale è statonominato solo il 4 giugno 2020 (mentre le fatture contestate risalgono al 2019) epercepiva un compenso di soli 1.500 euro, essendo la società nelle mani disoggetti diversi, ossia Vicini e Anderson, qualificabili come amministratori difatto.Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il trattamentosanzionatorio, osservandosi che la Corte territoriale avrebbe confermato la penacon una motivazione meramente apparente, priva di qualsiasi valutazioneconcreta degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini dellacommisurazione, non essendo stato ad esempio considerato il ruolo del tuttomarginale di [OSCURATO:PERSONA].Il quinto motivo è dedicato infine alla statuizione della confisca, rilevandosiche la Corte territoriale ha omesso di accertare se l’imputato ha tratto unvantaggio personale dall’operazione e se il profitto, qualora esistente, si eraconsolidato esclusivamente nel patrimonio della società e degli amministratori difatto che la gestivano, non potendo la confisca applicarsi in modo automatico,senza alcuna individualizzazione e senza alcun controllo di proporzionalità.2.1.1.

Con memoria trasmessa il 7 maggio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gervasoni, difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], nel replicare allarequisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso,ribadendone e sviluppandone gli argomenti.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale è stata eccepita laviolazione del diritto di difesa e degli art. 178 e 179 cod. proc. pen., in ragionedell’omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all’avvocatoOscar [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato difensore di fiducia dall’imputato il 2settembre 2025, con contestuale revoca dell’originario difensore di fiduciaavvocato [OSCURATO:PERSONA], unico destinatario della notifica del decreto dicitazione del giudizio di appello.

Tale violazione ha pregiudicato le prerogativedifensive dell’imputato, essendosi in presenza di una nullità di ordine generaleinsanabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre è meritevole di accoglimento ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.

Iniziando proprio dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che dalladisamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia delladoglianza sollevata, emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello, emesso il 13 ottobre 2025 in vista dell’udienza del 19 gennaio2026, è stato erroneamente notificato il 7 novembre 2025 unicamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la cui nominafiduciaria, trasmessa il 4 settembre 2025, conteneva invero anche la revoca delprecedente difensore.

Dunque, stante la non corretta instaurazione del rapportogiuridico processuale nei confronti del nuovo (e unico) difensore di fiduciadell’imputato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio rispetto a FabioBruschini, essendo viziata la vocatio in iudicium del processo di appello, da ciòdiscendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perl’ulteriore corso.2.

Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e partendo dal primo motivo, se nedeve rimarcare l’inammissibilità, dovendosi richiamare il condiviso principioelaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 24095 del 06/11/2024, dep. 2025, Rv.288248 e Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui quandouna violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai dirittidi difesa, deve escludersi che, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., l’eventualenullità possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto siproduce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degliquest’ultimo.Orbene, risulta dagli atti che l’udienza del 28 settembre 2023, rispetto alla qualeè stato dedotto il legittimo impedimento dell’imputato, ha avuto mera naturainterlocutoria, posto che solo alla successiva udienza del 10 gennaio 2024 è statadichiarata l’assenza degli imputati e si è proceduto alla discussione, ben potendoin quella sede il ricorrente formulare eccezioni e richiedere riti alternativi.Al di là di ogni approfondimento sulla valutazione del legittimo impedimento, lacensura difensiva è dunque inammissibile, non essendo stato illustrato ilpregiudizio che avrebbe subito l’imputato dal rigetto della propria istanza dirinvio.2.1.

Venendo alle doglianze in punto di responsabilità (secondo e terzomotivo), suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorreevidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato nonpresenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero le due conformisentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsireciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hannoinnanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal sensorichiamando gli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA], di cui dal 4 maggio 2020 è stato legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA].

All’esito della verifica fiscale emergeva che laquasi totalità dei costi portati in detrazione dalla predetta impresa derivava dafatture emesse da due società “cartiere”, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe prive di strutture e personale ed entrambe cessate dopobreve tempo senza presentare dichiarazioni fiscali.

È stata pertanto ritenutafraudolenta la dichiarazione fiscale relativa al 2019 presentata il 28 settembre2020 da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],in quanto redatta avvalendosi di fatture riferite a operazioni oggettivamenteinesistenti, per un imponibile totale pari a 457.834,14 euro, con corrispondenteiva pari a 100.723,53 euro.Su tali elementi, invero non contestati, è stato fondato il giudizio sullaconfigurabilità del delitto ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, delitto che è statolegittimamente ascritto al ricorrente, nella sua veste di amministratore di diritto,avendo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto e presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta.Ora, a prescindere da ogni approfondimento circa la ravvisabilità in capoall’imputato di spazi di gestione attiva della società, l’impostazione dei giudici dimerito risulta corretta, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questaCorte (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 – 02),secondo cui, in tema di reati tributari, il legale rappresentante che non hal’effettiva gestione dell’ente risponde non per la violazione, ex art. 40, commasecondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla caricarivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamenteobbligato, “ex lege”, a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditie sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono esseresottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l’amministrazione,anche di fatto, restando solo da precisare che sia nel ricorso che in sede dimerito sono rimaste del tutto generiche e assertive le deduzioni difensiveconcernenti presunte interferenze esterne nella redazione della dichiarazionefiscale, contenente invero dati così rilevanti da rendere del tutto implausibile latesi di un’ignoranza incolpevole.In definitiva, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa la sussistenzadel reato e la sua ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA], in quanto sorretto da considerazionirazionali e non distoniche rispetto alle convergenti acquisizioni probatoriedisponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitanodifferenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudiziodi legittimità di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.2.2.

Esito analogo si impone per le censure in punto di trattamentosanzionatorio, dovendosi rilevare che all’imputato sono state concesse ledopo l’inasprimento sanzionatorio apportato dal decreto legge n. 124 del 2019,convertito dalla legge n. 157 del 2019, è di 4 anni di reclusione, per cui la penafinale di anni 2 e mesi 8 di reclusione non può essere ritenuta affatto eccessiva.2.3.

Infine, rispetto alla statuizione della confisca per equivalente (censuratacon il quinto motivo di ricorso), parimenti non si ravvisa alcuna criticità.Nel confermare la decisione del Tribunale, che ha disposto nei confronti delricorrente la confisca per equivalente del profitto del reato, ovvero dell’importocorrispondente all’imposta evasa, i giudici di appello hanno correttamenteapplicato l’art. 12-bis, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000, secondo cui, nelcaso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno deidelitti previsti dal predetto decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che necostituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alreato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha ladisponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, dovendosiribadire in tal senso l’irrilevanza, ai fini della quantificazione del profitto del reatotributario contestato, del compenso personale percepito da [OSCURATO:PERSONA].2.4.

In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per ilricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 22.05.2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 gennaio 2026, la Corte di appello di Milanoconfermava la decisione del 27 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Milanoaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione eBonomi, del delitto di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, commesso a Milanoil 28 settembre 2020 (capo A) e, [OSCURATO:PERSONA], del delitto ex art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in luogo sconosciuto il 19 settembre 2019 (capoVeniva altresì confermata la statuizione con cui era stata disposta dal primogiudice la confisca della somma di 100.723,53 euro, corrispondente al profittodel reato di cui al capo A, nonché della somma di 62.051,63 euro, corrispondenteal profitto del reato di cui al capo B.2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.Con il primo, si censura il mancato accoglimento del legittimo impedimentodell’imputato addotto per l’udienza preliminare del 28 settembre 2023, essendostata omessa ogni valutazione concreta della condizione clinica del ricorrente edella sua capacità di partecipazione consapevole al processo. Ne è derivata lacelebrazione dell’udienza preliminare in assenza dell’imputato per causa a lui nonimputabile, con conseguente nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio.Con il secondo motivo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio dicolpevolezza dell’imputato, evidenziando che la sentenza impugnata ha desuntoil dolo in via automatica dalla falsità delle fatture e dall’entità degli importiindicati, senza individuare alcun elemento concreto idoneo a dimostrare laconsapevolezza dell’imputato in ordine all’inesistenza delle operazioni, incontrasto con il principio secondo cui il dolo specifico deve essere oggetto diaccertamento rigoroso e individuale, non essendosi n particolare verificato seBonomi abbia avuto accesso ai documenti contabili o sia stato indotto a firmareCon il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell’art.27 Cost., per averela Corte di appello erroneamente affermato la responsabilità dell’imputato sullabase della sola qualità di amministratore di diritto, senza accertare il ruoloeffettivamente svolto nella gestione societaria da [OSCURATO:PERSONA], il quale è statonominato solo il 4 giugno 2020 (mentre le fatture contestate risalgono al 2019) epercepiva un compenso di soli 1.500 euro, essendo la società nelle mani disoggetti diversi, ossia Vicini e Anderson, qualificabili come amministratori difatto.Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il trattamentosanzionatorio, osservandosi che la Corte territoriale avrebbe confermato la penacon una motivazione meramente apparente, priva di qualsiasi valutazioneconcreta degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini dellacommisurazione, non essendo stato ad esempio considerato il ruolo del tuttomarginale di [OSCURATO:PERSONA].Il quinto motivo è dedicato infine alla statuizione della confisca, rilevandosiche la Corte territoriale ha omesso di accertare se l’imputato ha tratto unvantaggio personale dall’operazione e se il profitto, qualora esistente, si eraconsolidato esclusivamente nel patrimonio della società e degli amministratori difatto che la gestivano, non potendo la confisca applicarsi in modo automatico,senza alcuna individualizzazione e senza alcun controllo di proporzionalità.2.1.1. Con memoria trasmessa il 7 maggio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gervasoni, difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], nel replicare allarequisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso,ribadendone e sviluppandone gli argomenti.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale è stata eccepita laviolazione del diritto di difesa e degli art. 178 e 179 cod. proc. pen., in ragionedell’omessa notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all’avvocatoOscar [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato difensore di fiducia dall’imputato il 2settembre 2025, con contestuale revoca dell’originario difensore di fiduciaavvocato [OSCURATO:PERSONA], unico destinatario della notifica del decreto dicitazione del giudizio di appello. Tale violazione ha pregiudicato le prerogativedifensive dell’imputato, essendosi in presenza di una nullità di ordine generaleinsanabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre è meritevole di accoglimento ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].1. Iniziando proprio dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che dalladisamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della tipologia delladoglianza sollevata, emerge che, effettivamente, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello, emesso il 13 ottobre 2025 in vista dell’udienza del 19 gennaio2026, è stato erroneamente notificato il 7 novembre 2025 unicamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non anche all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la cui nominafiduciaria, trasmessa il 4 settembre 2025, conteneva invero anche la revoca delprecedente difensore. Dunque, stante la non corretta instaurazione del rapportogiuridico processuale nei confronti del nuovo (e unico) difensore di fiduciadell’imputato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio rispetto a FabioBruschini, essendo viziata la vocatio in iudicium del processo di appello, da ciòdiscendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano perl’ulteriore corso.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e partendo dal primo motivo, se nedeve rimarcare l’inammissibilità, dovendosi richiamare il condiviso principioelaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 24095 del 06/11/2024, dep. 2025, Rv.288248 e Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui quandouna violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai dirittidi difesa, deve escludersi che, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., l’eventualenullità possa estendersi anche agli atti successivi, in quanto tale effetto siproduce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degliquest’ultimo.Orbene, risulta dagli atti che l’udienza del 28 settembre 2023, rispetto alla qualeè stato dedotto il legittimo impedimento dell’imputato, ha avuto mera naturainterlocutoria, posto che solo alla successiva udienza del 10 gennaio 2024 è statadichiarata l’assenza degli imputati e si è proceduto alla discussione, ben potendoin quella sede il ricorrente formulare eccezioni e richiedere riti alternativi.Al di là di ogni approfondimento sulla valutazione del legittimo impedimento, lacensura difensiva è dunque inammissibile, non essendo stato illustrato ilpregiudizio che avrebbe subito l’imputato dal rigetto della propria istanza dirinvio.2.1. Venendo alle doglianze in punto di responsabilità (secondo e terzomotivo), suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorreevidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato nonpresenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformisentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsireciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hannoinnanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal sensorichiamando gli accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA], di cui dal 4 maggio 2020 è stato legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della verifica fiscale emergeva che laquasi totalità dei costi portati in detrazione dalla predetta impresa derivava dafatture emesse da due società “cartiere”, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe prive di strutture e personale ed entrambe cessate dopobreve tempo senza presentare dichiarazioni fiscali. È stata pertanto ritenutafraudolenta la dichiarazione fiscale relativa al 2019 presentata il 28 settembre2020 da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],in quanto redatta avvalendosi di fatture riferite a operazioni oggettivamenteinesistenti, per un imponibile totale pari a 457.834,14 euro, con corrispondenteiva pari a 100.723,53 euro.Su tali elementi, invero non contestati, è stato fondato il giudizio sullaconfigurabilità del delitto ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, delitto che è statolegittimamente ascritto al ricorrente, nella sua veste di amministratore di diritto,avendo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto e presentato la dichiarazione fiscale fraudolenta.Ora, a prescindere da ogni approfondimento circa la ravvisabilità in capoall’imputato di spazi di gestione attiva della società, l’impostazione dei giudici dimerito risulta corretta, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questaCorte (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 – 02),secondo cui, in tema di reati tributari, il legale rappresentante che non hal’effettiva gestione dell’ente risponde non per la violazione, ex art. 40, commasecondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla caricarivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamenteobbligato, “ex lege”, a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditie sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono esseresottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l’amministrazione,anche di fatto, restando solo da precisare che sia nel ricorso che in sede dimerito sono rimaste del tutto generiche e assertive le deduzioni difensiveconcernenti presunte interferenze esterne nella redazione della dichiarazionefiscale, contenente invero dati così rilevanti da rendere del tutto implausibile latesi di un’ignoranza incolpevole.In definitiva, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa la sussistenzadel reato e la sua ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA], in quanto sorretto da considerazionirazionali e non distoniche rispetto alle convergenti acquisizioni probatoriedisponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitanodifferenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudiziodi legittimità di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparatoargomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Di qui l’infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.2.2. Esito analogo si impone per le censure in punto di trattamentosanzionatorio, dovendosi rilevare che all’imputato sono state concesse ledopo l’inasprimento sanzionatorio apportato dal decreto legge n. 124 del 2019,convertito dalla legge n. 157 del 2019, è di 4 anni di reclusione, per cui la penafinale di anni 2 e mesi 8 di reclusione non può essere ritenuta affatto eccessiva.2.3. Infine, rispetto alla statuizione della confisca per equivalente (censuratacon il quinto motivo di ricorso), parimenti non si ravvisa alcuna criticità.Nel confermare la decisione del Tribunale, che ha disposto nei confronti delricorrente la confisca per equivalente del profitto del reato, ovvero dell’importocorrispondente all’imposta evasa, i giudici di appello hanno correttamenteapplicato l’art. 12-bis, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000, secondo cui, nelcaso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno deidelitti previsti dal predetto decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che necostituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alreato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha ladisponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto, dovendosiribadire in tal senso l’irrilevanza, ai fini della quantificazione del profitto del reatotributario contestato, del compenso personale percepito da [OSCURATO:PERSONA].2.4. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per ilricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così deciso il 22.05.2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris