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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05183/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (tf' Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità.

Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento (adempimento, cui, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha ottemperato, esaminando analiticamente gli atti del fascicolo), ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.

E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi, superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.

5. Orbene, nel caso in esame le censure attengono unicamente alla mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e quindi a motivi non rientranti tra quelli tassativamente previsti ex lege (potendo essere denunciata, quanto alla pena, unicamente l'illegalità).

Peraltro a fronte di una pena concordata, che prevede la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, e di una motivazione della sentenza di applicazione della pena, che valuta la congruità del giudizio di equivalenza tra le circostanze, ritenendo adeguata la pena applicata.

6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (tf' Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento (adempimento, cui, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha ottemperato, esaminando analiticamente gli atti del fascicolo), ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi, superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti. 5. Orbene, nel caso in esame le censure attengono unicamente alla mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e quindi a motivi non rientranti tra quelli tassativamente previsti ex lege (potendo essere denunciata, quanto alla pena, unicamente l'illegalità). Peraltro a fronte di una pena concordata, che prevede la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, e di una motivazione della sentenza di applicazione della pena, che valuta la congruità del giudizio di equivalenza tra le circostanze, ritenendo adeguata la pena applicata. 6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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