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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 dicembre 1978

Cassazione n. 05524/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1978 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,ntitc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen.

Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. dell'oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato stesso, non edotto del tema dell'udienza camerale.

E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La difesa di Mazzamuto presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P.g. insistendo sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, l'impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza di annullamento di questa Corte ("Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]...."), l'indicazione che trattasi di procedimento consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021.

D'altro canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza della citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione nei confronti di Mazzamuto, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell'avviso in esame.

Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consentito ragionevolmente all'interessato di essere edotto circa l'oggetto del procedimento a suo carico e che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Mazzamuto al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1978 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,ntitc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. dell'oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato stesso, non edotto del tema dell'udienza camerale. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa di Mazzamuto presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P.g. insistendo sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza di annullamento di questa Corte ("Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]...."), l'indicazione che trattasi di procedimento consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. D'altro canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza della citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione nei confronti di Mazzamuto, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell'avviso in esame. Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consentito ragionevolmente all'interessato di essere edotto circa l'oggetto del procedimento a suo carico e che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Mazzamuto al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1
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