CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, quale giudice del rinvio, ha ordinato la confisca diretta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 119.957,64, profitto del reato di cui all'art. 2 d.Ig. 10 marzo 2000, n. 74. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari esteso il provvedimento ablatorio a beni non esistenti nel suo patrimonio al momento della sua adozione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5 novembre 2012, ha, tra l'altro, disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la confisca «di quanto in sequestro», in tal modo riferendosi al decreto del 6 marzo 2012, per effetto del quale era stato eseguito il sequestro preventivo, per equivalente, degli immobili e delle partecipazioni sociali di cui Gandolfo era titolare, nonché delle somme di denaro in suo possesso, sino alla concorrenza di euro 58.487,50. La decisione del giudice ligure è stata annullata, quanto alla confisca, dalla Corte di cassazione (Sez. 5, sentenza n. 45157 del 10 ottobre 2013), che ha stigmatizzato la carenza, sul punto, di motivazione e rinviato al Giudice per le indagini preliminari per una nuova determinazione sul punto. Il giudice del rinvio, con il provvedimento qui impugnato, ha: escluso la possibilità di disporre la confisca, per equivalente, dei beni, diversi dal denaro, colpiti dal sequestro; quantificato in euro 119.957,64 il profitto dell'unico, tra i reati commessi da Gandolfo, che consente la confisca diretta di denaro di importo pari all'imposta evasa; ordinato la confisca diretta di detto importo.3. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, che il provvedimento ablatorio abbia colpito «somme future non sottoposte a sequestro né presenti nel patrimonio del ricorrente». L'obiezione si palesa solo in parte pertinente. Da un punto di vista concettuale, invero, non vi è dubbio che, ferma restando la funzione cautelare del sequestro preventivo rispetto alla confisca del profitto del reato, la seconda possa legittimamente colpire anche beni non sottoposti a vincolo, con l'unico limite della loro esistenza nel patrimonio dell'imputato al momento di adozione del provvedimento ablatorio. In questo senso, del resto, si è espresso il giudice di legittimità nella motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 36369 del 01/07/2021, Tavola, non massimata) che il ricorrente indica a supporto della svolta censura, chiara nell'attestare che «se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca». Non vi è dubbio, d'altro cani:o, che, come da tempo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, «Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente tancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bere, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01). 4. La sentenza impugnata presenta, nondimeno, un diverso profilo di illegittimità, che attiene alla maggiore ampiezza della confisca disposta dal giudice del rinvio in rapporto a quella ordinata con la sentenza annullata dalla Corte di cassazione. Al riguardo, deve, invero, osservarsi: che il Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza del 5 novembre 2012, ordinò la confisca «di quanto in sequestro»; che il sequestro era stato autorizzato, per le ragioni debitamente illustrate alla pag. 3 della sentenza emessa dal giudice di rinvio, sino alla concorrenza della scmma di euro 58.487,50; che, in assenza di impugnazione da parte dell'ufficio di procura, la statuizione del 5 novembre 2012 è, per questa parte, divenuta intangibile.Rebus sic stantibus, deve ritenersi che la determinazione del profitto del reato in misura superiore a quanto stabilito con la prima pronunzia — quantunque frutto di un percorso argomentativo esente, in sé, da vizi — si sia tradotta, di fatto, in una non consentita reformatio in peius, alla quale occorre, in questa sede, porre rimedio. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della confisca, che deve essere rideterminata in euro 58.487,50. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che riduce ad euro 58.487