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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24299/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Saja ed, in parziale accoglimento del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di L'Aquila per nuovo esame; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 10/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 09/07/2021, confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, ritenuta l' equivalenza delle concesse attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate ed applicata la diminuente per il rito abbreviato; confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento e rideterminava la pena a carico del predetto in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, esclusa la contestata recidiva.

2. Contro detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione della propria responsabilità per il reato di rapina contestato.

Assume che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova di una condotta concorsuale a carico dell'imputato, come confermato dalla circostanza che i due autori della rapina, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non l'avevano indicato quale compartecipe della rapina de qua e dal fatto che, come emerso dagli atti, lo stesso non aveva avuto alcun contatto nei giorni successivi la rapina con i predetti coimputati che, pochi giorni dopo, avevano tentato il compimento di un' altro atto predatorio.

Con il secondo motivo deduce violazione delVart. 597, commi 3 e 4, c.p.p.

Osserva che i giudici di appello avevano violato il divieto di reformatio in peius in quanto il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. mentre la corte di merito, nel riformulare il complessivo giudizio di bilanciamento - ritenendo che non sussisteva la preclusione indicata dal primo giudice circa il riconoscimento delle stesse con giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alla ulteriore aggravante contestata ai sensi dell' art. 628 comma terzo n. 1 c.p. avevano operato un giudizio peggiorativo in termini di complessiva equivalenza, peraltro operando il riferimento alla recidiva che non era stata contestata all' imputato e trascurando di prendere in esame gli elementi di segno positivo addotti dalla difesa.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato.

Assume che la statuizione di condanna a suo carico era stata confermata con ragionamento meramente congetturale in assenza di prova della sua consapevolezza della provenienza illecita del denaro oggetto di rendicontazione a casa propria e che non sussisteva prova alcuna della circostanza che il ricorrente fosse al corrente della condotta illecita altrui né prima né dopo la rapina.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

Rileva che la Corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame le specifiche censure formulate dalla difesa in ordine alla quantificazione della pena base.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

1.1. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina, sono all' evidenza manifestamente infondate.

Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Orbene la Corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori (v. ff. 8-9) ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità concorrente dell' imputato in ordine al reato di rapina in esame, osservando come la tesi dell' [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva sostenuto di essere stato costretto ad accompagnare in auto i coimputati in occasione dell' occorso - era rimasta del tutto sfornita di prova.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni della parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

1.2. Il secondo motivo è privo di fondamento.

Va osservato che la giurisprudenza ha, in effetti, avuto modo di precisare che viola il divieto di "reformatio in peíus" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado. (Sez. 4 - , Sentenza n. 49359 del 14/06/2018, Rv. 274431 - 01.).

Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello, a fronte del mero bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 c.p. (risolto in termini di prevalenza delle prime) ha operato un nuovo giudizio di bilanciamento con aggravanti in precedenza escluse dal giudizio di comparazione, sicchè deve ritenersi che la stessa aveva un autonomo potere discrezionale di valutazione delle opposte circostanze e poteva, quindi, legittimamente modificare il giudizio di primo grado di prevalenza delle attenuanti in quello di equivalenza, operando il "nuovo e complessivo" bilanciamento delle aggravanti, prima rimaste fuori dalla comparazione.

Il giudice di appello non poteva, invero, ritenersi vincolato ad operare un giudizio di bilanciamento sempre in termini di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. in quanto la comparazione con altre circostanze aggravanti imponeva, necessariamente, una nuova valutazione ex art. 69 c.p. Nè risulta, in tal modo, violato il divieto della reformatio in peius se il giudice di appello, pur pervenendo a diverso giudizio di comparazione, non aumenta la pena inflitta dal giudice di primo grado, come avvenuto nella specie.

Occorre, pure, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della gravità della condotta dell'imputato e del suo spessore criminale.

Infine va osservato il contestato erroneo riferimento alla recidiva non tale da incidere sulla tenuta logica complessiva della motivazione.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Osserva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di favoreggiamento a carico dell'imputato, essendo emerso che lo stesso aveva fornito un aiuto consapevole agli autori della rapina mettendo a disposizione il proprio appartamento quale rifugio e luogo ove contare e ripartire il denaro.

A fronte di detto accertamento in fatto, oggetto di una motivazione congrua e priva di aporie logico-giuridiche (v. ff.9-10), la tesi difensiva - circa il carattere congetturale di una simile ricostruzione - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.2.2.

Non consentita appare, poi, la doglianza in punto di omessa motivazione sulla congruità della pena base, in considerazione della giurisprudenza consolidata secondo la quale è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Saja ed, in parziale accoglimento del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di L'Aquila per nuovo esame; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 10/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 09/07/2021, confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata, rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, ritenuta l' equivalenza delle concesse attenuanti generiche con tutte le aggravanti contestate ed applicata la diminuente per il rito abbreviato; confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di favoreggiamento e rideterminava la pena a carico del predetto in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, esclusa la contestata recidiva. 2. Contro detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione della propria responsabilità per il reato di rapina contestato. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova di una condotta concorsuale a carico dell'imputato, come confermato dalla circostanza che i due autori della rapina, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non l'avevano indicato quale compartecipe della rapina de qua e dal fatto che, come emerso dagli atti, lo stesso non aveva avuto alcun contatto nei giorni successivi la rapina con i predetti coimputati che, pochi giorni dopo, avevano tentato il compimento di un' altro atto predatorio. Con il secondo motivo deduce violazione delVart. 597, commi 3 e 4, c.p.p. Osserva che i giudici di appello avevano violato il divieto di reformatio in peius in quanto il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. mentre la corte di merito, nel riformulare il complessivo giudizio di bilanciamento - ritenendo che non sussisteva la preclusione indicata dal primo giudice circa il riconoscimento delle stesse con giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alla ulteriore aggravante contestata ai sensi dell' art. 628 comma terzo n. 1 c.p. avevano operato un giudizio peggiorativo in termini di complessiva equivalenza, peraltro operando il riferimento alla recidiva che non era stata contestata all' imputato e trascurando di prendere in esame gli elementi di segno positivo addotti dalla difesa. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato. Assume che la statuizione di condanna a suo carico era stata confermata con ragionamento meramente congetturale in assenza di prova della sua consapevolezza della provenienza illecita del denaro oggetto di rendicontazione a casa propria e che non sussisteva prova alcuna della circostanza che il ricorrente fosse al corrente della condotta illecita altrui né prima né dopo la rapina. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Rileva che la Corte di appello non aveva in alcun modo preso in esame le specifiche censure formulate dalla difesa in ordine alla quantificazione della pena base.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 1.1. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina, sono all' evidenza manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la Corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori (v. ff. 8-9) ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità concorrente dell' imputato in ordine al reato di rapina in esame, osservando come la tesi dell' [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva sostenuto di essere stato costretto ad accompagnare in auto i coimputati in occasione dell' occorso - era rimasta del tutto sfornita di prova. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni della parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 1.2. Il secondo motivo è privo di fondamento. Va osservato che la giurisprudenza ha, in effetti, avuto modo di precisare che viola il divieto di "reformatio in peíus" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado. (Sez. 4 - , Sentenza n. 49359 del 14/06/2018, Rv. 274431 - 01.). Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello, a fronte del mero bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all' art. 61 n. 7 c.p. (risolto in termini di prevalenza delle prime) ha operato un nuovo giudizio di bilanciamento con aggravanti in precedenza escluse dal giudizio di comparazione, sicchè deve ritenersi che la stessa aveva un autonomo potere discrezionale di valutazione delle opposte circostanze e poteva, quindi, legittimamente modificare il giudizio di primo grado di prevalenza delle attenuanti in quello di equivalenza, operando il "nuovo e complessivo" bilanciamento delle aggravanti, prima rimaste fuori dalla comparazione. Il giudice di appello non poteva, invero, ritenersi vincolato ad operare un giudizio di bilanciamento sempre in termini di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. in quanto la comparazione con altre circostanze aggravanti imponeva, necessariamente, una nuova valutazione ex art. 69 c.p. Nè risulta, in tal modo, violato il divieto della reformatio in peius se il giudice di appello, pur pervenendo a diverso giudizio di comparazione, non aumenta la pena inflitta dal giudice di primo grado, come avvenuto nella specie. Occorre, pure, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della gravità della condotta dell'imputato e del suo spessore criminale. Infine va osservato il contestato erroneo riferimento alla recidiva non tale da incidere sulla tenuta logica complessiva della motivazione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Osserva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di favoreggiamento a carico dell'imputato, essendo emerso che lo stesso aveva fornito un aiuto consapevole agli autori della rapina mettendo a disposizione il proprio appartamento quale rifugio e luogo ove contare e ripartire il denaro. A fronte di detto accertamento in fatto, oggetto di una motivazione congrua e priva di aporie logico-giuridiche (v. ff.9-10), la tesi difensiva - circa il carattere congetturale di una simile ricostruzione - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.2.2. Non consentita appare, poi, la doglianza in punto di omessa motivazione sulla congruità della pena base, in considerazione della giurisprudenza consolidata secondo la quale è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 24299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris