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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 16186/2026

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unale di Bologna del 17/2/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLucia Odello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 13.9.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazioneha annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2021 dicondanna – in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace di Bologna– di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso il26.1.2015 e consistito nell’avere l’imputato diffamato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], componentedel Consiglio Distrettuale di Disciplina del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena, inun procedimento disciplinare a cui egli era sottoposto.In particolare, la Quinta Sezione ha annullato la sentenza in accoglimento del motivo diricorso che aveva lamentato la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 598 cod.pen.Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva ritenuto che l’art. 598 cod. pen. comprendessesolo gli atti e gli scritti difensivi in senso stretto e non anche quelli prodotti nell’ambito diprocedimenti disciplinari davanti ad organismi di categoria.La sentenza rescindente, ritenendo che i precedenti di legittimità non escludesserol’operatività dell’esimente in ragione della natura del procedimento o dell’autorità dinanzi allaquale si svolge il procedimento ma solo in ragione del ruolo che assume l’autore nelprocedimento, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato, contrariamente a ciò,che l’imputato non poteva invocare l’esimente, nonostante fosse sottoposto a procedimentoa disciplinare e fosse parte interessata, e ha pertanto annullato perché, tenuto conto delruolo di [OSCURATO:PERSONA], si accertasse nel merito la eventuale presenza degli altri presupposti diapplicabilità dell’art. 598 cod. pen.2.

Con sentenza emessa in sede di rinvio il 17.2.2025, il Tribunale di Bologna hapremesso che nel corso del giudizio, a seguito del rilievo della intervenuta prescrizione delreato, era stata disposta la prosecuzione del processo per le sole questioni civili; ciò posto,ha preso atto del perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e ha dichiarato la nonpunibilità di [OSCURATO:PERSONA] per l’operatività della speciale causa di non punibilità di cuiall’art. 598 cod. pen.In via preliminare, il Tribunale ha osservato che alcune delle espressioni contenutenell’esposto di [OSCURATO:PERSONA] sono offensive nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a“intenti persecutori, abusivi e ritorsivi della parte civile” e alla dichiarazioni circa il “sospetto diessere stato perseguitato … per aver pestato i piedi a qualche personaggio influente, cheforse ha qualche conoscenza all’interno del COF di Modena, nonché circa il fatto che “laperpetuazione del procedimento disciplinare” costituirebbe “un vero e proprio abuso da partedel consigliere relatore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si traduce in un mezzo di indebitaritorsione/intimidazione”.Si tratta – secondo il Tribunale – di affermazioni oggettivamente idonee a gettarediscredito sulla reputazione della persona offesa contenute in un documento diretto ad unsoggetto terzo, che è il Consiglio distrettuale di Disciplina in cui la [OSCURATO:PERSONA] era il relatore delprocedimento disciplinare.Non può trovare applicazione, quindi, la scriminante del diritto di difesa ex artt. 51 cod.pen. e 24 Cost. per l’insussistenza della necessarietà dell’offesa ai fini dell’esercizio delleprerogative difensive.Quelle contenute nella memoria sono affermazioni offensive che esprimono soltantoconvincimenti personali dell'imputato e che non allegano fatti nuovi ovvero elementi probatorio valutazioni relative agli elementi istruttori del procedimento disciplinare, sicché,isolatamente considerate, non avrebbero potuto condurre il Consiglio distrettuale aescludere gli addebiti disciplinari e ad archiviare il procedimento.

Si tratta, pertanto, diespressioni non qualificabili come necessarie rispetto al thema decidendum.Viceversa, non residuano margini di dubbio sulla operatività della causa di nonpunibilità dell'art. 598 cod. pen., in quanto la memoria è uno scritto presentato nell'ambito diun procedimento disciplinare, è proveniente da una parte del procedimento e contieneespressioni offensive.Per l'effetto, il Tribunale ha disposto anche la revoca delle statuizioni civili adottate dallasentenza impugnata.3.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessio [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione dellascriminante di cui all’art. 51 cod. pen.Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione dell'art. 51cod. pen., ha fatto riferimento a espressioni non contenute nel capo di imputazione,ritenendo erroneamente che avessero carattere offensivo e non fossero state espresse perfinalità difensive.In particolare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione gli obblighiprofessionali gravanti sull’avvocato al fine di assicurare ai propri assistiti la effettività deldiritto di difesa.

A questo proposito, va evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha soltanto contestatonel merito le incolpazioni disciplinari, ma ha eccepito l'abusività dei procedimenti ai quali èstato sottoposto.

Sotto questo profilo, si deve tenere conto che egli è stato completamenteassolto dalle incolpazioni di natura disciplinare, che dunque hanno integrato a suo caricoun'azione temeraria e non una mera azione giudiziaria.L'applicazione dell'art. 51 cod. pen. è da ricondursi anche all'obbligo del legale ditutelare la propria indipendenza, obbligo a cui il ricorrente ha assolto mediante lasegnalazione di quanto subito nelle sedi a ciò deputate.

Senza la distinzione tra atto “lecito”benché infondato e atto “illecito”, qualsiasi avvocato dovrebbe essere perseguitodisciplinarmente per ogni contestazione che formuli nell'interesse di un suo assistito.

I giudicidi merito, dunque, non hanno considerato che l'essere perseguiti per lo svolgimentodell'attività difensiva ordinaria significa essere ostacolati nella propria attività difensiva, tantoche nella propria memoria [OSCURATO:PERSONA] non ha sottaciuto di ritenere l'esposto della contropartecome un atto intimidatorio.

Il principio di autonomia e indipendenza dell'avvocato è unprincipio fondamentale della professione forense, rimarcato più volte dalle disposizioni dellalegge forense e dal codice deontologico del 2014.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., l’errata ricostruzione del fatto storico.Nell’atto di appello era stata contestata la ricostruzione del fatto, in quanto leespressioni utilizzate nella memoria difensiva sono diverse da quelle riportate nel capo diimputazione: tuttavia, il giudice del gravame non si è pronunciato sul motivo.La circostanza segnalata incide sul merito del fatto illecito e ne esclude la sussistenza.Nella memoria era scritto non che “l’abuso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]… si traduce in un mezzo diindebita ritorsione e/o intimidazione”, ma che “il procedimento disciplinare … si traduce in unmezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”.

L’incolpato, cioè, voleva significare diritenersi offeso e leso nelle sue prerogative dall’indebita sottoposizione a procedimentodisciplinare.Inoltre, nel ricostruire la vicenda il giudice d’appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] eradestinatario di un esposto di un consulente tecnico di un procedimento in cui il ricorrente eradifensore di una delle parti.

Ma le realtà l’esposto era stato presentato da un certo dottorRonchi, che era sua controparte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo daparte dello stesso Ronchi.Ai fini disciplinari, un conto è che le espressioni offensive siano rivolte ad un consulenteterzo e un conto è che siano rivolte ad una controparte, ipotesi – quest’ultima – in cui non èastrattamente ipotizzabile una violazione disciplinare.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,la violazione della legge processuale in relazione alla omessa modifica dell’imputazione ealla nullità della sentenza ex artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.Il ricorso evidenzia che per lo stesso fatto era stato aperto un procedimento percalunnia e diffamazione, poi archiviato con decreto del G.i.p. del 23.7.2019.

Il 6.11.2017 ilricorrente era stato citato a giudizio in questo procedimento per la sola diffamazioneintegrata, secondo la prospettazione accusatoria, dall’identico fatto.Nel caso di specie, dunque, sono rimasti pendenti per una buona parte della fase diprimo grado due procedimenti per lo stesso fatto.3.4 Con il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, il ricorso sostiene che lasentenza di assoluzione ex art. 598 cod. pen. è impugnabile per ottenere una sentenza piùfavorevole, perché ricorrono i presupposti della condanna della parte civile ex art. 541,comma 2, cod. proc. pen. alla rifusione delle spese processuali.

Il giudice di appello ha solorevocato le statuizioni civili, ma non ha disposto nulla sulle spese processuali dei precedentigradi di giudizio.3.

Con requisitoria scritta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazioneampia e coerente con i principi di legittimità indicati dalla sentenza rescindente, che ilricorrente contrasta con argomenti inidonei.4.

In data 22.12.2025, infine, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al solo quartomotivo del ricorso, mentre i primi tre motivi sono da considerarsi inammissibili.1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.L’imputato, dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., invoca l’applicazionedell’art. 51 cod. pen., che è stata esclusa dal Tribunale di Bologna in sede di rinvio.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non dubita che, in tema di diffamazione,l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offesecontenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatoriinnanzi alla autorità giudiziaria) costituisce – pur operando su un piano diverso (v.

Sez. 5, n.14542 del 7/3/2017, Palmieri, Rv. 269734 – 01) – applicazione estensiva del più generaleprincipio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fondaesclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettatenell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano unabase di veridicità o una particolare continenza espressiva (Sez. 5, n. 6701 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Massetti, Rv. 234008 – 01; Sez. 5, n. 40452 del 21/9/2004, Ummarino, Rv. 230063 – 01;Sez. 5, n. 7000 del 3/12/2001, dep. 2002, Luongo, Rv. 221388 – 01).

La sola condizione diapplicabilità della norma è che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto edimmediato, l 'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per leargomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domandaproposta (Sez. 5, n. 10007 del 4/4/2000, Tumbiolo, Rv. 217523 - 01).Se è così, deve ritenersi che non sussista un interesse all’impugnazione da partedell’imputato, tale non potendosi ritenere quello desumibile dalla doglianza concretamenteformulata nel ricorso, secondo cui i giudici di merito non avrebbero preso in considerazioneche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse scriminata, non solo dall’esercizio del diritto di difesa, maanche dall’adempimento di un dovere professionale.Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur occupandosi delle sole questioni civili aseguito della intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha dichiaratol’imputato non punibile (ciò che equivale nel merito ad una sentenza di assoluzione in quantoil reato è stato commesso da persona non punibile, secondo l’espressa previsione di cuiall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) e ha revocato le statuizioni civili adottate dallasentenza di primo grado.Di conseguenza, la conclusiva statuizione contenuta nella pronuncia impugnata nonpuò essere modificata in senso ulteriormente favorevole al ricorrente.Deve trovare applicazione, pertanto, i l principio secondo cui l ' interesseall'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penaliderivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito comeaspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione sianorimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli dall'imputato:l'impugnazione, infatti, si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parteper la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di merofatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996,P.G. in proc.

Fachini, Rv. 203762 – 01, Sez. 1, n. 14599 del 24/11/1999, PG e Musolino, Rv.216131 – 01).).Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto diimpugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teoricadella decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultatofavorevole (Sez. 1, n. 9531 del 22/3/1999, P.G. in proc.

Merlino, Rv. 215126 – 01).Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso, in definitiva, non indica in modospecifico quale sia il concreto svantaggio processuale che l’eventuale accoglimento nelmerito delle censure formulare consentirebbe di rimuovere, ciò che invece sarebbe statovieppiù necessario se si considera che la pronuncia liberatoria ha esentato l’imputato daogni obbligo risarcitorio sotto il profilo civilistico.

Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Esso pone una questione lessicale priva di consistenza, perché la prospettazionedifensiva non muta affatto la sostanza dei termini utilizzati nell’esposto e la loro portataoffensiva, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] scriva nell’esposto di ritenere che “la perpetuazione delprocedimento disciplinare nei suoi confronti possa integrare un vero e proprio abuso daparte del consigliere relatore avv. [OSCURATO:PERSONA]” e che il procedimento disciplinare “sitraduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”.Sostenere, come fa il ricorso, che da questa frase si desuma che [OSCURATO:PERSONA] abbiariferito il carattere ritorsivo e intimidatorio al solo procedimento disciplinare senza alcunaimplicazione del comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affermazione che contrasta palesementecon il tenore letterale della espressione, nel contesto della quale si afferma appena primache il procedimento (se la sua apertura o la sua “perpetuazione”, nulla cambia) integra unvero e proprio abuso da parte del relatoreSe l’abuso è evidentemente l’uso illecito di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge,non si vede francamente come si possa anche solo dubitare che scrivere che l’avvocatoDondi ha abusato dei suoi poteri quale relatore di un procedimento disciplinare che vienedefinito ritorsivo e intimidatorio non significhi, al contempo, avere coinvolto la stessa Dondinell’addebito di avere partecipato alla instaurazione del procedimento ritenuto gravementeindebito, foss’anche solo come concorrente “di coloro che direttamente o indirettamenteabbiano dato seguito al suddetto procedimento”.In ogni caso, ove pure si volesse seguire il ricorrente in questo suo ragionamento,resterebbero tutte le altre espressioni letterali dell’esposto - di cui il ricorso non contestal’interpretazione – che non hanno a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa e che sonooffensive, consistendo, non nell’allegazione di fatti o di elementi attinenti alla materia oggettodel procedimento disciplinare, ma nella manifestazione di convincimenti personalidell’esponente, pur ad accedere ai quali non si sarebbero potuti trarre argomenti tecniciidonei a determinare l’archiviazione del procedimento.Di conseguenza, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnatanella parte in cui apprezza il contenuto dell’esposto, che il ricorso avversa per il tramite dicritiche infondate in punto di fatto e comunque prive di decisiva rilevanza.3.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, generico.A stare a quello che sostiene il ricorrente (sebbene senza darne dimostrazione), dopol’esercizio dell’azione penale per il reato di diffamazione in questo processo (avvenuto il6.11.2017, per quanto risulta dalla sentenza di primo grado), sarebbe stato archiviato in data23.7.2019 un altro procedimento iscritto per i reati di calunnia e diffamazione in relazione allostesso fatto.Non si comprende bene dal tenore del ricorso quale sarebbe il vizio connessoall’archiviazione del secondo procedimento, che anzi è senza dubbio esito rispondente alprincipio da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non puòessere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i qualiun processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziariae su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmenteduplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata,dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (Sez.

U, n. 34655 del28/6/2005, P.g. in proc.

Donati ed altro, Rv. 231800 - 01).Il ricorso invoca la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e individua laviolazione del diritto di difesa nel fatto che l’imputato ha dovuto difendersi da un’accusa dicalunnia archiviata, peraltro in un procedimento svoltosi – secondo il ricorrente – “a suainsaputa” (in quanto archiviato).[OSCURATO:PERSONA] è stato sin dall’inizio processato (e, peraltro, infine anche assolto per lasussistenza di una causa di non punibilità) per il reato di diffamazione, sicché non si vede aquale modifica dell’imputazione avrebbe dovuto procedere il pubblico ministero nel corso deldibattimento (il fatto è sempre rimasto uguale) e quale difetto di correlazione vi sarebbe tral’imputazione originaria di diffamazione e la sentenza di proscioglimento per diffamazione.Nessuna violazione di norme processuali si è verificata e, soprattutto, nessunpregiudizio del diritto di difesa avrebbe mai potuto prodursi in un processo in cui la sentenzaha avuto ad oggetto lo stesso reato contestato dall’accusa, rispetto al quale, pertanto,l’imputato ha avuto ogni possibilità di difendersi.4.

Il quarto motivo di ricorso, invece, è fondato.Risulta dagli atti, infatti, che l’imputato aveva richiesto la condanna della parte civile allarifusione delle spese processuali nell’atto di appello originario e che aveva rinnovato larichiesta anche in due memorie presentate al Tribunale dopo l’annullamento con rinvio dellaprecedente sentenza d’appello ad opera della Quinta Sezione della Corte di cassazione.Il Tribunale non ha in alcun modo preso in considerazione la richiesta, in violazionedell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, “se ne è fatta richiesta”, il giudice, incaso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, può condannare la partecivile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato.La omessa risposta integra una mancanza di motivazione, cui il Tribunale,impregiudicato il merito della questione, dovrà porre rimedio, esaminando specificamente larichiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

Si tratta, peraltro, di una conferma del difetto di interesse dell’imputato a impugnare lasentenza, affermata in relazione al primo motivo di ricorso, perché, anche ai finidell’eventuale operatività del disposto di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non v’èalcuna differenza tra l’applicazione dell’art. 598 cod. pen. e l’applicazione dell’art. 51 cod.pen.5.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541,comma 2, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per un nuovo esamedella richiesta dell’imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dall’imputato.Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta diapplicazione dell'art. 541 comma 2 cpp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diBologna in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Bologna del 17/2/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLucia Odello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 13.9.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazioneha annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2021 dicondanna – in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace di Bologna– di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso il26.1.2015 e consistito nell’avere l’imputato diffamato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], componentedel Consiglio Distrettuale di Disciplina del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena, inun procedimento disciplinare a cui egli era sottoposto.In particolare, la Quinta Sezione ha annullato la sentenza in accoglimento del motivo diricorso che aveva lamentato la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 598 cod.pen.Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva ritenuto che l’art. 598 cod. pen. comprendessesolo gli atti e gli scritti difensivi in senso stretto e non anche quelli prodotti nell’ambito diprocedimenti disciplinari davanti ad organismi di categoria.La sentenza rescindente, ritenendo che i precedenti di legittimità non escludesserol’operatività dell’esimente in ragione della natura del procedimento o dell’autorità dinanzi allaquale si svolge il procedimento ma solo in ragione del ruolo che assume l’autore nelprocedimento, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato, contrariamente a ciò,che l’imputato non poteva invocare l’esimente, nonostante fosse sottoposto a procedimentoa disciplinare e fosse parte interessata, e ha pertanto annullato perché, tenuto conto delruolo di [OSCURATO:PERSONA], si accertasse nel merito la eventuale presenza degli altri presupposti diapplicabilità dell’art. 598 cod. pen.2. Con sentenza emessa in sede di rinvio il 17.2.2025, il Tribunale di Bologna hapremesso che nel corso del giudizio, a seguito del rilievo della intervenuta prescrizione delreato, era stata disposta la prosecuzione del processo per le sole questioni civili; ciò posto,ha preso atto del perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e ha dichiarato la nonpunibilità di [OSCURATO:PERSONA] per l’operatività della speciale causa di non punibilità di cuiall’art. 598 cod. pen.In via preliminare, il Tribunale ha osservato che alcune delle espressioni contenutenell’esposto di [OSCURATO:PERSONA] sono offensive nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a“intenti persecutori, abusivi e ritorsivi della parte civile” e alla dichiarazioni circa il “sospetto diessere stato perseguitato … per aver pestato i piedi a qualche personaggio influente, cheforse ha qualche conoscenza all’interno del COF di Modena, nonché circa il fatto che “laperpetuazione del procedimento disciplinare” costituirebbe “un vero e proprio abuso da partedel consigliere relatore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si traduce in un mezzo di indebitaritorsione/intimidazione”.Si tratta – secondo il Tribunale – di affermazioni oggettivamente idonee a gettarediscredito sulla reputazione della persona offesa contenute in un documento diretto ad unsoggetto terzo, che è il Consiglio distrettuale di Disciplina in cui la [OSCURATO:PERSONA] era il relatore delprocedimento disciplinare.Non può trovare applicazione, quindi, la scriminante del diritto di difesa ex artt. 51 cod.pen. e 24 Cost. per l’insussistenza della necessarietà dell’offesa ai fini dell’esercizio delleprerogative difensive.Quelle contenute nella memoria sono affermazioni offensive che esprimono soltantoconvincimenti personali dell'imputato e che non allegano fatti nuovi ovvero elementi probatorio valutazioni relative agli elementi istruttori del procedimento disciplinare, sicché,isolatamente considerate, non avrebbero potuto condurre il Consiglio distrettuale aescludere gli addebiti disciplinari e ad archiviare il procedimento. Si tratta, pertanto, diespressioni non qualificabili come necessarie rispetto al thema decidendum.Viceversa, non residuano margini di dubbio sulla operatività della causa di nonpunibilità dell'art. 598 cod. pen., in quanto la memoria è uno scritto presentato nell'ambito diun procedimento disciplinare, è proveniente da una parte del procedimento e contieneespressioni offensive.Per l'effetto, il Tribunale ha disposto anche la revoca delle statuizioni civili adottate dallasentenza impugnata.3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAlessio [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione dellascriminante di cui all’art. 51 cod. pen.Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione dell'art. 51cod. pen., ha fatto riferimento a espressioni non contenute nel capo di imputazione,ritenendo erroneamente che avessero carattere offensivo e non fossero state espresse perfinalità difensive.In particolare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione gli obblighiprofessionali gravanti sull’avvocato al fine di assicurare ai propri assistiti la effettività deldiritto di difesa. A questo proposito, va evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha soltanto contestatonel merito le incolpazioni disciplinari, ma ha eccepito l'abusività dei procedimenti ai quali èstato sottoposto. Sotto questo profilo, si deve tenere conto che egli è stato completamenteassolto dalle incolpazioni di natura disciplinare, che dunque hanno integrato a suo caricoun'azione temeraria e non una mera azione giudiziaria.L'applicazione dell'art. 51 cod. pen. è da ricondursi anche all'obbligo del legale ditutelare la propria indipendenza, obbligo a cui il ricorrente ha assolto mediante lasegnalazione di quanto subito nelle sedi a ciò deputate. Senza la distinzione tra atto “lecito”benché infondato e atto “illecito”, qualsiasi avvocato dovrebbe essere perseguitodisciplinarmente per ogni contestazione che formuli nell'interesse di un suo assistito. I giudicidi merito, dunque, non hanno considerato che l'essere perseguiti per lo svolgimentodell'attività difensiva ordinaria significa essere ostacolati nella propria attività difensiva, tantoche nella propria memoria [OSCURATO:PERSONA] non ha sottaciuto di ritenere l'esposto della contropartecome un atto intimidatorio. Il principio di autonomia e indipendenza dell'avvocato è unprincipio fondamentale della professione forense, rimarcato più volte dalle disposizioni dellalegge forense e dal codice deontologico del 2014.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., l’errata ricostruzione del fatto storico.Nell’atto di appello era stata contestata la ricostruzione del fatto, in quanto leespressioni utilizzate nella memoria difensiva sono diverse da quelle riportate nel capo diimputazione: tuttavia, il giudice del gravame non si è pronunciato sul motivo.La circostanza segnalata incide sul merito del fatto illecito e ne esclude la sussistenza.Nella memoria era scritto non che “l’abuso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]… si traduce in un mezzo diindebita ritorsione e/o intimidazione”, ma che “il procedimento disciplinare … si traduce in unmezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”. L’incolpato, cioè, voleva significare diritenersi offeso e leso nelle sue prerogative dall’indebita sottoposizione a procedimentodisciplinare.Inoltre, nel ricostruire la vicenda il giudice d’appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] eradestinatario di un esposto di un consulente tecnico di un procedimento in cui il ricorrente eradifensore di una delle parti. Ma le realtà l’esposto era stato presentato da un certo dottorRonchi, che era sua controparte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo daparte dello stesso Ronchi.Ai fini disciplinari, un conto è che le espressioni offensive siano rivolte ad un consulenteterzo e un conto è che siano rivolte ad una controparte, ipotesi – quest’ultima – in cui non èastrattamente ipotizzabile una violazione disciplinare.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,la violazione della legge processuale in relazione alla omessa modifica dell’imputazione ealla nullità della sentenza ex artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.Il ricorso evidenzia che per lo stesso fatto era stato aperto un procedimento percalunnia e diffamazione, poi archiviato con decreto del G.i.p. del 23.7.2019. Il 6.11.2017 ilricorrente era stato citato a giudizio in questo procedimento per la sola diffamazioneintegrata, secondo la prospettazione accusatoria, dall’identico fatto.Nel caso di specie, dunque, sono rimasti pendenti per una buona parte della fase diprimo grado due procedimenti per lo stesso fatto.3.4 Con il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, il ricorso sostiene che lasentenza di assoluzione ex art. 598 cod. pen. è impugnabile per ottenere una sentenza piùfavorevole, perché ricorrono i presupposti della condanna della parte civile ex art. 541,comma 2, cod. proc. pen. alla rifusione delle spese processuali. Il giudice di appello ha solorevocato le statuizioni civili, ma non ha disposto nulla sulle spese processuali dei precedentigradi di giudizio.3. Con requisitoria scritta dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazioneampia e coerente con i principi di legittimità indicati dalla sentenza rescindente, che ilricorrente contrasta con argomenti inidonei.4. In data 22.12.2025, infine, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al solo quartomotivo del ricorso, mentre i primi tre motivi sono da considerarsi inammissibili.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.L’imputato, dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., invoca l’applicazionedell’art. 51 cod. pen., che è stata esclusa dal Tribunale di Bologna in sede di rinvio.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non dubita che, in tema di diffamazione,l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offesecontenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatoriinnanzi alla autorità giudiziaria) costituisce – pur operando su un piano diverso (v. Sez. 5, n.14542 del 7/3/2017, Palmieri, Rv. 269734 – 01) – applicazione estensiva del più generaleprincipio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fondaesclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettatenell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano unabase di veridicità o una particolare continenza espressiva (Sez. 5, n. 6701 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Massetti, Rv. 234008 – 01; Sez. 5, n. 40452 del 21/9/2004, Ummarino, Rv. 230063 – 01;Sez. 5, n. 7000 del 3/12/2001, dep. 2002, Luongo, Rv. 221388 – 01). La sola condizione diapplicabilità della norma è che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto edimmediato, l 'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per leargomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domandaproposta (Sez. 5, n. 10007 del 4/4/2000, Tumbiolo, Rv. 217523 - 01).Se è così, deve ritenersi che non sussista un interesse all’impugnazione da partedell’imputato, tale non potendosi ritenere quello desumibile dalla doglianza concretamenteformulata nel ricorso, secondo cui i giudici di merito non avrebbero preso in considerazioneche la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse scriminata, non solo dall’esercizio del diritto di difesa, maanche dall’adempimento di un dovere professionale.Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur occupandosi delle sole questioni civili aseguito della intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha dichiaratol’imputato non punibile (ciò che equivale nel merito ad una sentenza di assoluzione in quantoil reato è stato commesso da persona non punibile, secondo l’espressa previsione di cuiall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) e ha revocato le statuizioni civili adottate dallasentenza di primo grado.Di conseguenza, la conclusiva statuizione contenuta nella pronuncia impugnata nonpuò essere modificata in senso ulteriormente favorevole al ricorrente.Deve trovare applicazione, pertanto, i l principio secondo cui l ' interesseall'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penaliderivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito comeaspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione sianorimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli dall'imputato:l'impugnazione, infatti, si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parteper la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di merofatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996,P.G. in proc. Fachini, Rv. 203762 – 01, Sez. 1, n. 14599 del 24/11/1999, PG e Musolino, Rv.216131 – 01).).Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto diimpugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teoricadella decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultatofavorevole (Sez. 1, n. 9531 del 22/3/1999, P.G. in proc. Merlino, Rv. 215126 – 01).Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso, in definitiva, non indica in modospecifico quale sia il concreto svantaggio processuale che l’eventuale accoglimento nelmerito delle censure formulare consentirebbe di rimuovere, ciò che invece sarebbe statovieppiù necessario se si considera che la pronuncia liberatoria ha esentato l’imputato daogni obbligo risarcitorio sotto il profilo civilistico. Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Esso pone una questione lessicale priva di consistenza, perché la prospettazionedifensiva non muta affatto la sostanza dei termini utilizzati nell’esposto e la loro portataoffensiva, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] scriva nell’esposto di ritenere che “la perpetuazione delprocedimento disciplinare nei suoi confronti possa integrare un vero e proprio abuso daparte del consigliere relatore avv. [OSCURATO:PERSONA]” e che il procedimento disciplinare “sitraduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”.Sostenere, come fa il ricorso, che da questa frase si desuma che [OSCURATO:PERSONA] abbiariferito il carattere ritorsivo e intimidatorio al solo procedimento disciplinare senza alcunaimplicazione del comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affermazione che contrasta palesementecon il tenore letterale della espressione, nel contesto della quale si afferma appena primache il procedimento (se la sua apertura o la sua “perpetuazione”, nulla cambia) integra unvero e proprio abuso da parte del relatoreSe l’abuso è evidentemente l’uso illecito di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge,non si vede francamente come si possa anche solo dubitare che scrivere che l’avvocatoDondi ha abusato dei suoi poteri quale relatore di un procedimento disciplinare che vienedefinito ritorsivo e intimidatorio non significhi, al contempo, avere coinvolto la stessa Dondinell’addebito di avere partecipato alla instaurazione del procedimento ritenuto gravementeindebito, foss’anche solo come concorrente “di coloro che direttamente o indirettamenteabbiano dato seguito al suddetto procedimento”.In ogni caso, ove pure si volesse seguire il ricorrente in questo suo ragionamento,resterebbero tutte le altre espressioni letterali dell’esposto - di cui il ricorso non contestal’interpretazione – che non hanno a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa e che sonooffensive, consistendo, non nell’allegazione di fatti o di elementi attinenti alla materia oggettodel procedimento disciplinare, ma nella manifestazione di convincimenti personalidell’esponente, pur ad accedere ai quali non si sarebbero potuti trarre argomenti tecniciidonei a determinare l’archiviazione del procedimento.Di conseguenza, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnatanella parte in cui apprezza il contenuto dell’esposto, che il ricorso avversa per il tramite dicritiche infondate in punto di fatto e comunque prive di decisiva rilevanza.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, generico.A stare a quello che sostiene il ricorrente (sebbene senza darne dimostrazione), dopol’esercizio dell’azione penale per il reato di diffamazione in questo processo (avvenuto il6.11.2017, per quanto risulta dalla sentenza di primo grado), sarebbe stato archiviato in data23.7.2019 un altro procedimento iscritto per i reati di calunnia e diffamazione in relazione allostesso fatto.Non si comprende bene dal tenore del ricorso quale sarebbe il vizio connessoall’archiviazione del secondo procedimento, che anzi è senza dubbio esito rispondente alprincipio da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non puòessere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i qualiun processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziariae su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmenteduplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata,dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (Sez. U, n. 34655 del28/6/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 - 01).Il ricorso invoca la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e individua laviolazione del diritto di difesa nel fatto che l’imputato ha dovuto difendersi da un’accusa dicalunnia archiviata, peraltro in un procedimento svoltosi – secondo il ricorrente – “a suainsaputa” (in quanto archiviato).[OSCURATO:PERSONA] è stato sin dall’inizio processato (e, peraltro, infine anche assolto per lasussistenza di una causa di non punibilità) per il reato di diffamazione, sicché non si vede aquale modifica dell’imputazione avrebbe dovuto procedere il pubblico ministero nel corso deldibattimento (il fatto è sempre rimasto uguale) e quale difetto di correlazione vi sarebbe tral’imputazione originaria di diffamazione e la sentenza di proscioglimento per diffamazione.Nessuna violazione di norme processuali si è verificata e, soprattutto, nessunpregiudizio del diritto di difesa avrebbe mai potuto prodursi in un processo in cui la sentenzaha avuto ad oggetto lo stesso reato contestato dall’accusa, rispetto al quale, pertanto,l’imputato ha avuto ogni possibilità di difendersi.4. Il quarto motivo di ricorso, invece, è fondato.Risulta dagli atti, infatti, che l’imputato aveva richiesto la condanna della parte civile allarifusione delle spese processuali nell’atto di appello originario e che aveva rinnovato larichiesta anche in due memorie presentate al Tribunale dopo l’annullamento con rinvio dellaprecedente sentenza d’appello ad opera della Quinta Sezione della Corte di cassazione.Il Tribunale non ha in alcun modo preso in considerazione la richiesta, in violazionedell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, “se ne è fatta richiesta”, il giudice, incaso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, può condannare la partecivile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato.La omessa risposta integra una mancanza di motivazione, cui il Tribunale,impregiudicato il merito della questione, dovrà porre rimedio, esaminando specificamente larichiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di una conferma del difetto di interesse dell’imputato a impugnare lasentenza, affermata in relazione al primo motivo di ricorso, perché, anche ai finidell’eventuale operatività del disposto di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non v’èalcuna differenza tra l’applicazione dell’art. 598 cod. pen. e l’applicazione dell’art. 51 cod.pen.5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541,comma 2, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per un nuovo esamedella richiesta dell’imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dall’imputato.Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta diapplicazione dell'art. 541 comma 2 cpp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diBologna in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris