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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34063/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 11 dicembre 2019 che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia,: - che i ricorsi degli imputati, che lamentano la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 11 dicembre 2019 che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia,: - che i ricorsi degli imputati, che lamentano la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 34063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris