CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1986
Cassazione n. 04762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CROAZIA) il 14/09/1986 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12.05.2016, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza degli artt. 56 e 337 c.p. in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato consumato trattandosi di solo oltraggio a p.u., mancandosi condotta oppositiva e pericolosa ai danni di terzi. - inosservanza dell'art. 99, comma 4, c.p. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, genericamente fondata sui precedenti penali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della obiettiva preordinata condotta pericolosa posta in essere dal ricorrente per sfuggire ai controlli con conseguente consumazione del reato. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendo corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie in ragione degli allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore Il P Anglo apozzi 10 FEB 2022 CANI