CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 15361/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 04233/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via della Balduina 63, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; pec [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in virtù del contratto stipulato il 18.6.2020 nonché in forza di procura speciale rep. 14641 raccolta n. 11847 del 2.7.2020 per notaio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Vico n. 22, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di nomina e costituzione di nuovo difensore e procuratore, pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], quale gestore del Fondo di Investimento immobiliare chiuso “i3INPS”, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 142, giusta procura speciale in calce al controricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- nonché contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - intimata- per la cassazione della sentenza n. 1639/2020 pubblicata il 15.7.2020 della CORTE d'APPELLO di Milano; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.4.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: con sentenza n. 1801/2019, pubblicata il 21.2.2019, il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di intimazione di sfratto, da I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale mandataria di I.N.P.S., in relazione ad un immobile ad uso abitativo di proprietà di quest’ultimo e concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle domande riconvenzionali svolte gradatamente da quest’ultima, dichiarava il contratto oggetto di causa cessato per finita locazione al 31.10.2016, confermava l’ordinanza di rilascio del 5.10.2017 emessa all’esito della fase sommaria e respingeva le domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice, gravandola delle spese di lite; con sentenza n. 1639/2020, pubblicata il 15.7.2020, nella contumacia di I.N.P.S. e di I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ma con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito indicata, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla Galluccio, confermava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite; per la cassazione della sentenza della Cortedi merito ricorre la Galluccio, sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e I.N.P.S., rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,hanno risposto con controricorso; I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. c.p.c.; la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo viene denunciata la “violazione e falsa applicazione art. 185 e 83 c.p.c. in relazione agli artt. 5 comma 1 bis e D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche”; la ricorrente si duole per il rigetto dell’eccezione di improcedibilità del giudizio, da parte anche del giudice di secondo grado, a fronte della mancata comparizione personale del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. all’incontro di mediazione, elusa sul piano motivazionale sulla base del “valore sostanziale procura del difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento di convalida”; ad avviso della parte ricorrente, la pur ampia procura alle liti conferita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di mediazione, al cui espletamento le parti erano state invitate dal giudice del primo grado, non aveva i requisiti formali tali da permettere al procuratore di sostituire la parte sul piano sostanziale e decisionale, sì che il principio di diritto contenuto nella sentenza di questa Corte 27 marzo 2019, n. 8743, richiamata nella pronuncia oggi impugnata, sarebbe stato frainteso, posto che “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”; ed infatti il testo della procura in questione non corrisponderebbe al modello ritenuto idoneo dalla richiamata sentenza della Corte di cassazione per produrre effetti sostanziali stanti l'incipit “delego a rappresentare e difendere” e l'autentica del procuratore di tale delega; con il secondo motivo viene denunciata “Violazione delle disposizioni delle norme regolatrici del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche per non aver dichiarato improcedibile il giudizio di primo grado da parte dei Giudici del gravame in ordine alla mancata partecipazione della parte al primo incontro fissato per l'inizio del procedimento di mediazione”; deduce la ricorrente che, attesa l’inidoneità della procura rilasciata in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per poter sostituire la parte e stante la mancata comparizione di quest’ultima, ricorreva l’improcedibilità del giudizio per il sostanziale mancato espletamento della procedura di mediazione, fermo restando che, secondo l’insegnamento di Cass. 8473/2019: “- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al[…] termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”; con il terzo motivo viene denunciata “Violazione delle norme riguardanti la successione nel processo nell'ambito di un contratto di mandato per scadenza del termine o per intervenuto compimento dell'affare da parte del mandatario nell'ipotesi di necessità di una manifestazione di volontà che l'incidenza sostanziale che se non espressa al momento in cui doveva esserlo (all'incontro di mediazione del 20.4.2018) non poteva in ogni caso ritenersi implicitamente surrogata retroattivamente per gli effetti dell’art. 182 c.p.c.”; sostiene la ricorrente che l’inidoneità della procura in senso sostanziale rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’incontro per la mediazione del 20.4.2018 era vieppiù aggravata dall’estinzione del mandato dell’I.N.P.S. ad [OSCURATO:SOCIETA]. in data anteriore, posto che l’effetto sanante ex art. 182 c.p.c., valido solo per l’aspetto della rappresentanza processuale, non poteva agire retroattivamente e convalidare la manifestazione di volontà resa dal soggetto privo di potere; sulla base dei denunciati vizi la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, nonché della emessa ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile per non essere stata accertata e dichiarata in primo grado l'improcedibilità del giudizio; avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alla particolare rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto poste in special modo con il primo e con il secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, c.p.c.); P.Q.M. dispone trattarsi la present