CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1946
Cassazione n. 01027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1946 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27815/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno che- per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e con il dato normativo, secondo il quale, in deroga alla regola generale per cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta (art. 164, ultimo comma, primo periodo, cod. pen.), è possibile una seconda concessione (ma non una terza) sempre che la pena complessiva non superi il tetto di cui all'art. 163 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]