CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HOXWS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il ricorso con cui si contesta la determinazione della pena risulta generico in quanto omette di confrontarsi con la precisa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza impugnata nella parte in cui ha preso in esame il profilo qualitativo e quantitativo della sostanza che giustificava lo scostamento dal minimo edittale per come operato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/