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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 31490/2022

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ORDINANZA sul ricorso 27411-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;2800 - intimato - avverso la sentenza n. 619/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 462/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata in data 15/6/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi anche MIUR), e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Chieti, tra [OSCURATO:PERSONA] - docente MIUR, ripetutamente assunta, per supplenze temporanee, su organico c.d. di fatto - e il MIUR, ha «dichiarato che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno»; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini della reiezione della domanda delle Breda, fosse assorbente il rilievo che le supplenze erano state effettuate «su posti vacanti ma non disponibili, vale a dire su organico di fatto», sicché, secondo quanto statuito dal giudice di legittimità, tali supplenze «non costitui(vano) abuso e quindi non (davano) diritto al risarcimento del danno»; contro la sentenza, la Breda ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati con memoria; il Ministero è rimasto intimato.

Considerato che:

1. con il primo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito erroneamente fondato la decisione sul fatto che la Breda fosse appartenente al personale ATA, mentre era ex actis evidente che appartenesse al personale docente;

2. la censura è inammissibile, stante la mancanza di decisività del fatto addotto, mancando l'allegazione che le risultanze processuali non esaminate o fraintese siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento del giudice d'appello si è fondato, onde la ratio decidendi venga a AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] trovarsi priva di base che la sorregga (Cass. n. 24092/2013 nonché Cass. n. 5377/2011, 5133/2014 e 14973/2006; cui adde da ultimo Cass. 27.8.2018, n. 21223); in effetti, la ricorrente nulla adduce sulle ricadute in termini di diritto derivanti dall'erronea qualificazione operata in sentenza (come personale ATA anziché come personale docente);

3. con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove documentali (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.) perché la Corte d'appello avrebbe disconosciuto le risultanze dell'istruttoria dalle quali si evinceva che la Breda aveva svolto supplenze per oltre 15 anni e negli ultimi 5 anni supplenze annuali e non «brevi»; non era vero, or dunque, quanto affermato dalla Corte di merito che erano tutte supplenze su «organico di fatto»; il motivo introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto; vizi motivazionali, errores in iudicando), senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità la discrezionalità d'isolare le singole censure alla sentenza impugnata; nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass. Sez.

Un. 06/05/2015, n. 9100; Cass.17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169); aggiungasi che l'art. 116 c.p.c. esprime la regola di apprezzamento delle prove, nel senso che il giudice non può attribuire forza vincolante a una prova soggetta a libera valutazione o valutare liberamente una prova legale; esula all'evidenza dall'ambito applicativo della citata disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass.3 AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 23940/2017; Cass. 24434/2016); infatti il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez.

U.nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020). nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito laddove ha escluso che potesse trattarsi di supplenze su organico di diritto.

Di tal che la stessa -ad onta dei richiami normativi in essi contenuti- si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale istruttorio di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

4. con il terzo (e ultimo) motivo la ricorrente censura, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la sentenza impugnata laddove avrebbe violato l'art. 32 legge n. 183/2010 non riconoscendole il ristoro del danno in misura pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est Casciaro

5. il motivo è infondato; in realtà la sentenza impugnata si conforma ai principi enunciati da questa Corte ed è pertanto esente da censure; con le sentenze pronunciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), sono state affrontate tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), sono stati affermati i seguenti principi di diritto: A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est.

Casciaro l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a AC [OSCURATO:DATA_NASCITA] - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. e Casciaro "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali; F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est.

SaJ casciaro tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima; orbene, detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dalla sentenza impugnata (v. pag. 7) risulta accertato - con apprezzamento non sindacabile in questa sede - che [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta esclusivamente per supplenze su organico di fatto; in relazione a tali supplenze, parte ricorrente non ha dedotto né allegato che vi sia stato un uso improprio o distorto nella scelta della tipologia di incarico a tempo determinato, uso improprio che, per le ragioni indicate al punto 102 delle sentenze sopra richiamate, non può essere desunto dalla mera reiterazione della supplenza; nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi (vedi: Cass. 20.4.2018, n. 9861; Cass. 6.4.2017, n. 8935);

6. alla stregua dei rilievi tutti suesposti, il ricorso deve essere rigettato;

7. quantunque il Ministero, rimasto intimato, sia stato invalidamente evocato nel giudizio di cassazione, in quanto il ricorso è stato notificato via PEC all'Avvocatura distrettuale e non all'Avvocatura Generale in Roma, non vi è luogo a disporre la rinnovazione; vale infatti il principio per cui «la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est.

SaJl asciaro dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo» (Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; v. anche Cass. 11 marzo 2020, n. 6924);

8. nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27411-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;2800 - intimato - avverso la sentenza n. 619/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 462/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data 15/6/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi anche MIUR), e, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Chieti, tra [OSCURATO:PERSONA] - docente MIUR, ripetutamente assunta, per supplenze temporanee, su organico c.d. di fatto - e il MIUR, ha «dichiarato che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno»; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che, ai fini della reiezione della domanda delle Breda, fosse assorbente il rilievo che le supplenze erano state effettuate «su posti vacanti ma non disponibili, vale a dire su organico di fatto», sicché, secondo quanto statuito dal giudice di legittimità, tali supplenze «non costitui(vano) abuso e quindi non (davano) diritto al risarcimento del danno»; contro la sentenza, la Breda ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati con memoria; il Ministero è rimasto intimato. Considerato che: 1. con il primo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito erroneamente fondato la decisione sul fatto che la Breda fosse appartenente al personale ATA, mentre era ex actis evidente che appartenesse al personale docente; 2. la censura è inammissibile, stante la mancanza di decisività del fatto addotto, mancando l'allegazione che le risultanze processuali non esaminate o fraintese siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento del giudice d'appello si è fondato, onde la ratio decidendi venga a AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] trovarsi priva di base che la sorregga (Cass. n. 24092/2013 nonché Cass. n. 5377/2011, 5133/2014 e 14973/2006; cui adde da ultimo Cass. 27.8.2018, n. 21223); in effetti, la ricorrente nulla adduce sulle ricadute in termini di diritto derivanti dall'erronea qualificazione operata in sentenza (come personale ATA anziché come personale docente); 3. con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alle prove documentali (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.) perché la Corte d'appello avrebbe disconosciuto le risultanze dell'istruttoria dalle quali si evinceva che la Breda aveva svolto supplenze per oltre 15 anni e negli ultimi 5 anni supplenze annuali e non «brevi»; non era vero, or dunque, quanto affermato dalla Corte di merito che erano tutte supplenze su «organico di fatto»; il motivo introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto; vizi motivazionali, errores in iudicando), senza che si comprendano con chiarezza le plurime doglianze prospettate e così devolvendo impropriamente al giudice di legittimità la discrezionalità d'isolare le singole censure alla sentenza impugnata; nonostante la tassatività di motivi a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass. Sez. Un. 06/05/2015, n. 9100; Cass.17/03/2017, n. 7009; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass. 09/12/2021, n. 39169); aggiungasi che l'art. 116 c.p.c. esprime la regola di apprezzamento delle prove, nel senso che il giudice non può attribuire forza vincolante a una prova soggetta a libera valutazione o valutare liberamente una prova legale; esula all'evidenza dall'ambito applicativo della citata disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass.3 AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 23940/2017; Cass. 24434/2016); infatti il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U.nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020). nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito laddove ha escluso che potesse trattarsi di supplenze su organico di diritto. Di tal che la stessa -ad onta dei richiami normativi in essi contenuti- si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale istruttorio di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; 4. con il terzo (e ultimo) motivo la ricorrente censura, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la sentenza impugnata laddove avrebbe violato l'art. 32 legge n. 183/2010 non riconoscendole il ristoro del danno in misura pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est Casciaro 5. il motivo è infondato; in realtà la sentenza impugnata si conforma ai principi enunciati da questa Corte ed è pertanto esente da censure; con le sentenze pronunciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), sono state affrontate tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), sono stati affermati i seguenti principi di diritto: A) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi; C) ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. Casciaro l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; D) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; E) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a AC [OSCURATO:DATA_NASCITA] - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. e Casciaro "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali; F) nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza; G) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016; H) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. SaJ casciaro tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima; orbene, detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; dalla sentenza impugnata (v. pag. 7) risulta accertato - con apprezzamento non sindacabile in questa sede - che [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta esclusivamente per supplenze su organico di fatto; in relazione a tali supplenze, parte ricorrente non ha dedotto né allegato che vi sia stato un uso improprio o distorto nella scelta della tipologia di incarico a tempo determinato, uso improprio che, per le ragioni indicate al punto 102 delle sentenze sopra richiamate, non può essere desunto dalla mera reiterazione della supplenza; nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, perché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi (vedi: Cass. 20.4.2018, n. 9861; Cass. 6.4.2017, n. 8935); 6. alla stregua dei rilievi tutti suesposti, il ricorso deve essere rigettato; 7. quantunque il Ministero, rimasto intimato, sia stato invalidamente evocato nel giudizio di cassazione, in quanto il ricorso è stato notificato via PEC all'Avvocatura distrettuale e non all'Avvocatura Generale in Roma, non vi è luogo a disporre la rinnovazione; vale infatti il principio per cui «la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", AC 12.07.2022 - R.G. n. 27411-2017 Consigliere est. SaJl asciaro dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo» (Cass. 18 aprile 2019, n. 10839; v. anche Cass. 11 marzo 2020, n. 6924); 8. nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,
Sentenza Cassazione n. 31490/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris